Aggiornamenti in materia di “Green Pass” sui luoghi di lavoro

*articolo ora aggiornato, qui*

Da domani 15 febbraio 2022 entra in vigore l’obbligo, per i soggetti oltre i 50 anni di età (compiuti o da compiersi entro il 15 giugno), di accedere ai luoghi di lavoro dotati di vaccinazione per Covid-19 – per cui la relativa imposizione è divenuta effettiva lo scorso 1 febbraio in forza dell’art. 4-quinquies D.L. 44/2021 (come introdotto dall’art. 1 D.L. 1/2022).

Conseguenze operative

Sarà ora necessario, per i soggetti con data di nascita anteriore al 16 giugno 1972, esibire il c.d. “Green pass rafforzato” all’accesso in sede, da verificarsi sempre tramite utilizzo della App “Verifica C19” e/o altri sistemi automatizzati, se presenti.

Solo e soltanto in sede di controllo dei soggetti interessati, pertanto, sarà necessario utilizzare la modalità “rafforzata” della verifica all’interno della App, in quanto per tutti gli altri lavoratori restano valide le precedenti modalità di verifica “base”, quindi anche da tampone antigenico o molecolare.

In proposito, va notato che l’app Verifica C19 riporta ora la modalità “LAVORO”, come precisato dal Ministero della Salute (QUI), con cui effettuare automaticamente la selezione corretta del tipo di Green Pass da verificare. Non è quindi necessario verificare la data di nascita del soggetto esaminato: il colore verde conferma la validità del Green Pass in azienda.

In caso di mancanza della certificazione verde di tipo adeguato restano altresì valide le medesime conseguenze di cui al protocollo oggi vigente, e pertanto l’assenza “ingiustificata” senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione di adeguata certificazione, sino a tutto il 15 giugno 2022. Anche le sanzioni in caso di mancato possesso a seguito di controlli restano le medesime.

Come e su cosa intervenire

In primo luogo è necessario procedere ad informare i soggetti verificatori di tale variazione delle impostazioni della App che utilizzano regolarmente, precisando altresì che, in caso di dubbio sull’età effettiva della persona verificata, è sufficiente esaminare l’esito della verifica e richiedere – se necessario – un documento di identità al soggetto verificato.

Anche il procotollo interno avrà necessità di un minimo aggiornamento, anche laddove riporti i riferimenti di legge che sono variati.

Nessuna modifica particolare, invece, pare necessaria per l’informativa relativa alla verifica del Green Pass, qualora essa non sia così approfondita da chiarire il livello di certificazione verde richiesta all’ingresso delle sedi aziendali: diversamente, anche qui i nuovi riferimenti di legge saranno da indicarsi puntualmente.

_____________________________________________

Photo by LYCS Architecture on Unsplash

1 commento

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Con la pubblicazione del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 il Governo italiano ha nuovamente modificato – questa volta in senso permissivo – la regolamentazione dell’uso e controllo del c.d. “Green Pass”, ossia la certificazione verde Covid-19 di cui abbiamo già riportato nei nostri precedenti articoli, all’introduzione qui ed in seguito qui. […]

I commenti sono chiusi.