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Green Pass e gestione dei dati personali

Il 6 settembre scorso è stata pubblicata dal Garante la Nota oggetto di questa news, di cui riportiamo:

  • i riferimenti in tema di gestione del c.d. “Green Pass”,
  • le principali indicazioni fornite dal Garante italiano, e
  • le modalità operative di gestione delle verifiche demandate alle aziende.

Le novità di settembre 2021

Nella giornata di ieri, 6 settembre 2021, il Garante italiano ha pubblicato una Nota Istituzionale, raggiungibile a questo link, in relazione ad “alcuni quesiti” presentati all’Autorità nel corso delle ultime settimane in relazione agli aspetti pratici e operativi di quanto previsto dal D.L. 105 del 2021, che ha introdotto l’obbligatorietà di verifica del c.d. “Green Pass” (o certificazione verde a carattere sanitario).

Appare evidente l’interesse generale di tali quesiti, e soprattutto delle relative risposte dell’Autorità (che, per quanto non aventi forza di legge, restano comunque di assoluta rilevanza interpretativa): per tale ragione, è utile riportarne di seguito una sintesi.

Il contenuto della Nota pubblicata

In primo luogo, il Garante ricorda la legittimità del trattamento di dati personali (anche, eventualmente, di tipo sanitario e quindi “particolari”) qualora si resti nel perimetro fissato dalla normativa di volta in volta vigente: ad esempio, alla data di redazione della Nota, gli artt. 9 e 9-bis del D.L. 52/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021) che riportato i casi in cui è prevista l’obbligatorietà di controllo del Green Pass.

Il Garante procede altresì a ricordare – prima di tutto, al Legislatore – che dovrà essere a brevissimo oggetto di ulteriore produzione normativa la regolamentazione dell’uso e verifica delle certificazioni alternative al Green Pass, per i soggetti cui è impedita la vaccinazione e/o che sono comunque esentati dal presentare la certificazione verde nei casi di controllo obbligatorio.

In generale, il Garante conclude ricordando a ogni soggetto qualificabile come “Titolare del trattamento” (e quindi a ogni esercizio e/o attività che ricade nell’onere di verificare il Green Pass) che la normativa si regge – anche in materia di sanzioni – su principi come quello di c.d. “minimizzazione“, e quindi di riduzione ove possibile e al massimo dei dati personali trattati (consultati, salvati o anche solo brevemente visualizzati): il rispetto dello spirito della normativa dovrebbe nella maggior parte dei casi porre al riparo l’esercente (come detto, “Titolare” del trattamento) dalle sanzioni pecuniarie, astrattamente molto salate, previsto dal Reg. UE 2016/679 o “GDPR”.

Le modalità operative di rispetto delle indicazioni del Garante

In primo luogo, vale quindi la pena ricordare che il controllo del Green Pass è previsto solo e soltanto nei casi previsti dalla legge: per questa ragione, sarà necessario confrontare sempre l’evento o la situazione in cui ci si trova con l’elencazione sopra individuata, per poter stabilire se è (o meno) lecito procedere alla verifica.

Inoltre, la verifica dovrà necessariamente essere effettuata tramite l’app ufficiale “VerificaC19”, e non a mezzo di altre applicazioni – pure presenti sugli store iOS e Android – che permettono invece di “salvare” i Green Pass scansionati: tali diverse applicazioni – ferma la loro discutibile liceità – dovranno esclusivamente essere usate qualora un privato ritenga di voler memorizzare il proprio QR Code e/o quello di familiari, per praticità e solo per uso personalissimo.

Infine, sono importantissime le istruzioni fornite ai dipendenti e/o incaricati della verifica: opportuno che esse siano scritte, semplici e possibilmente soggette a dimostrazione della loro chiara sottoposizione all’operatore incaricato.

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