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Controlli in azienda e Green Pass: novità del 21 settembre 2021

Tenuto conto della novità di ieri – ancora in via di esatta definizione – riguardo alla obbligatorietà di possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro in ambito privato, ho ritenuto utile cominciare a proporre alcuni appunti sul Decreto Legge appena approvato, corredati da spunti operativi dedicati ai naviganti (le aziende). Tutto questo, alla data del 22 settembre 2021, ore 15:30 (caveat per i posteri).

La situazione attuale

E’ stato approvato oggi (21 settembre) il Decreto Legge n. 127/2021 (QUI in Gazzetta Ufficiale), con cui il Governo interviene in via d’urgenza – come siamo ormai abituati a vedere – sulla gestione della pandemia da Covid-19 tutt’ora in atto.

Con l’art. 3 del Decreto Legge si forniscono le disposizioni in “ambito lavorativo privato”: in sostanza, e prima di tutto, per le aziende, gli studi professionali, le ONLUS e tutti gli ambiti “non pubblici” e/o giudiziari (su cui invece rilevano gli artt. 1 e 2).

Giova ricordare che il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, da parte del Parlamento, con eventuali modifiche.

La norma chiave sarà quindi, salvo modificazioni, l’art. 9-septies del D. L. 52/2021.

Principali tematiche aperte

Primo punto è, ovviamente, la data fatidica di “obbligo” della verifica del Green Pass: il 15 ottobre 2021. Va anche precisato che, al momento – e non poteva essere diversamente – l’obbligo resterà valido fino a tutto il 31 dicembre 2021, termine previsto dello stato di emergenza. Si dubita, naturalmente, che al 1 gennaio 2022 tutto ciò venga meno, in quanto (purtroppo) la situazione pandemica appare ben lontana dall’essere conclusa.

Ruota tutto intorno alla verifica, posta in capo ai datori di lavoro (comma IV), del rispetto dell’obbligo di possedere la “certificazione verde” (o Green Pass) attribuita a chiunque presti lavoro nel settore privato.

Il Decreto prevede:

  • la definizione delle “modalità operative” di verifica del Green Pass (istruzioni ai verificatori, procedure esatte),
  • la sua verifica “anche a campione”,
  • i luoghi di verifica (“prioritariamente, ove possibile, … al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”),
  • le sanzioni – sia per il lavoratore sprovvisto che per il datore che non controlla adeguatamente – in caso di mancato rispetto della normativa in vigore.

Tutto ciò oltre, naturalmente, al rispetto della protezione dei dati personali, su cui sia il legislatore che il Garante si sono già soffermati, e su cui probabilmente torneranno con l’emanazione di un DPCM (il Governo) e di linee guida (l’Autorità), ci si augura non a ridosso del 15 ottobre prossimo.

Si crea allora un quadro sempre più complesso e articolato, rispetto alla ultime news a cui ci siamo rapidamente abituati (QUI alcuni spunti pubblicati nei giorni scorsi).

Azioni operative in vista del 15 ottobre

La formulazione della norma appare il risultato – evidente – di una mediazione, che si è svolta tra diverse sensibilità e potrebbe anche non essere del tutto terminata.

Si lascia infatti al datore di lavoro una certa discrezionalità – utile e pericolosa insieme – su come predisporre i controlli e gestire il flusso di informazioni e dati personali.

La flessibilità è utile, perché in aziende di ampie dimensioni e/o suddivise in diversi luoghi (ad esempio, di produzione) sarà possibile fare verifiche “a campione”, ovvero non puntuali e stressanti ogni giorno, ma predisporre un piano di controlli sensato e adatto alle esigenze.

Una prima proposta di lavoro, ad esempio, potrebbe esser quella di verificare una prima volta tutti i lavoratori, il 15 ottobre, e poi disporre controlli a campione, non potendo sapere quali Green Pass fossero “da vaccinazione” e quali “da tampone” (l’app VerificaC19 non dà informazioni in merito, e non è permesso chiedere dati ulteriori).

Vero è che con i controlli a campione potrebbero sfuggire situazioni di assenza del Green Pass, anche per più giorni consecutivi: e allora, se non in base alla sanzione del Decreto Legge, il rischio per il datore di lavoro – e l’RSPP – sarebbe configurabile certamente in tema D. Lgs. 81/2008, ovvero lato sicurezza sul lavoro. Un bilanciamento di esigenze sarà probabilmente da studiare, caso per caso, escludendo soluzioni “standard”.

Stessa flessibilità viene concessa anche per il luogo di effettuazione delle verifiche: “prioritariamente, ove possibile” al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Ciò significa che ben potrebbe il datore di lavoro gestire la verifica (sempre a campione, in teoria) anche all’interno dello stabilimento, qualora non vi siano altre possibilità o esse siano particolarmente gravose – anche considerando che andiamo incontro al periodo invernale. Come potrebbe essere sensato creare lunghe file all’esterno di un capannone industriale, magari al freddo, tenendo decine o centinaia di lavoratori per diversi minuti fermi, mentre il personale verifica tramite l’App ufficiale i Green Pass?

Va infatti ricordato, per chiudere le considerazioni pratiche, che non è consentito alcun trattamento di dati ulteriore, rispetto all’uso “manuale” della App ufficiale.

Non sono previsti totem o altri sistemi di memorizzazione, né raccolta su file excel o database di informazioni inerenti il Green Pass (“valido”/”non valido” si è visto in ambito scolastico, solo tramite piattaforma validata dal Garante, e solo con accesso limitato a pochi soggetti ben determinati).

In ultimo, va ricordato anche che la norma di cui all’art. 9-septies impone la verifica non solo verso i propri dipendenti, ma anche sui collaboratori esterni, fornitori e consulenti che accedono ai locali aziendali – in collaborazione con il datore di lavoro di questi ultimi, se presente.

In sostanza, le cautele dovranno essere molte, e ben strutturate.

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