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Non adottare il modello 231 è sinonimo di responsabilità per l’ente? La Cassazione risponde

Il modello di organizzazione e gestione (cd. MOG) previsto dal D. Lgs. 231/2001 è un importantissimo strumento di compliance aziendale, costituito da un insieme di protocolli che, se adottati dall’azienda e correttamente applicati, consentono di ridurre sensibilmente il rischio che i soggetti aziendali – apicali e/o sottoposti – commettano, nell’interesse o a beneficio dell’azienda stessa, illeciti penali.

Se, tuttavia, a fronte di una corretta predisposizione e attuazione del modello, un soggetto operante in ambito aziendale dovesse finire per commettere comunque uno degli illeciti (cd. reati-presupposto) indicati dal Decreto 231, il modello finirebbe allora per assolvere ad un’altra sua importantissima funzione tipica: quella cioè di esimere l’azienda dalla responsabilità amministrativa conseguente alla realizzazione del reato.

Appare allora chiaro che il modello risulta effettivamente efficace soltanto laddove scrupolosamente costruito – in seguito ad una precisa individuazione delle possibili aree di rischio relative alle attività aziendali – e applicato con coerenza e diligenza, non producendo alcun effetto benefico (né in termini di prevenzione di reati né in termini di esimente per la stessa azienda) nel caso in cui lo stesso dovesse rimanere relegato allo stadio di mero adempimento formale.

Se dunque la “nuda e cruda” adozione del modello non è di per sé sufficiente a fondare una legittima causa di esclusione di responsabilità per l’ente, è invece possibile affermare che la mancata adozione dello stesso possa fondare, sic et simpliciter, la responsabilità dello stesso?

Con una recentissima sentenza, la Cassazione scioglie il nostro dubbio.

Il fatto e le decisioni di merito

Il 14 aprile 2011 una donna rimaneva ferita ad una mano durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, a causa di un incidente avvenuto durante l’interazione con un macchinario aziendale.

Con sentenza dell’11 gennaio 2021, la Corte di Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Vicenza, ascrivendo in capo all’ente una responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 in relazione all’art. 25-septies comma 3, in seguito alla riconosciuta responsabilità dei soggetti apicali in ordine alla commissione del reato-presupposto di lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.), aggravato dalla violazione di norme prevenzionistiche.

I motivi della Corte veneziana erano sostanzialmente i seguenti:

  • l’azienda non si era opportunamente dotata di un modello corredato da apposite previsioni in materia di sicurezza sul lavoro;
  • il vantaggio conseguito dall’azienda si sostanziava nel risparmio si spesa in termini di tempo lavorativo da dedicare alla sua predisposizione ed attuazione;
  • l’azienda, non essendosi dotata di un modello, non aveva di conseguenza previsto un organismo di vigilanza che potesse monitorare lo stato dei macchinari.

La decisione della Cassazione

Con la sentenza n. 18413 dello scorso 10 maggio (consultabile per gli iscritti all’associazione Aodv), la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’azienda, cassando con rinvio la decisione della Corte d’Appello.

Di seguito le perplessità della Corte e i motivi del rigetto.

1.Non appare chiaro il profilo di responsabilità dell’ente

La Corte d’Appello aveva fondato l’affermazione di responsabilità dell’ente sul presupposto della mancata adozione di un modello di organizzazione e gestione e, di conseguenza, sull’assenza di un organo di vigilanza deputato alla verifica dei sistemi di sicurezza dei macchinari.

Tali presupposti sono stati reputati insufficienti dalla Suprema Corte, posto che “la mancanza [del modello], di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità”.

2.È necessaria sussistenza di una colpa di organizzazione, con conseguente onere probatorio dell’accusa

Ribadendo alcuni concetti cardine della responsabilità amministrativa delineata dal Decreto 231, la Corte ha ripreso un concetto squisitamente giurisprudenziale (espresso nella sentenza n. 32899/2021 della stessa corte) di cd. colpa di organizzazione, concetto sostanzialmente assimilabile alla colpa della persona fisica autrice di un reato.

Tale colpa di organizzazione, che si concretizza nel dato di fatto di “non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzatosi” deve essere provata dall’accusa.

Più nello specifico, è necessario che (i) venga accertata la responsabilità penale della persona fisica che agisce nell’ambito di una organizzazione aziendale e (ii) che vengano individuati dei collegamenti tra il reato stesso e il concreto interesse dell’azienda.

In altri termini, è possibile affermare la responsabilità dell’ente soltanto a condizione che l’elemento finalistico della condotta dell’agente rispecchi unpreciso assetto organizzativo negligente dell’impresa.

La Corte veneziana, tuttavia, non è stata in grado di soffermarsi adeguatamente, nella propria decisione, sulla sostanza di tale colpa di organizzazione.

3.Contraddizioni insite alla sentenza di merito

La Corte, infine, ha ravvisato contraddizioni e discordanze sia di ordine fattuale che, più specificamente, giuridico.

Riguardo alle omissioni e violazioni delle norme prevenzionistiche e di sicurezza negli ambienti di lavoro, la Corte sottolinea che “gli aspetti che riguardano le dotazioni di sicurezza e i controlli riguardanti il macchinario specifico sul quale si è verificato l’infortunio, attengono essenzialmente a profili di responsabilità del soggetto datore di lavoro.

Tali profili, continua la Corte, nulla hanno a che vedere con l’elemento “colpa di organizzazione” : più correttamente, la responsabilità ricade allora esclusivamente sui soggetti apicali autori del reato-presupposto.

In merito alla doglianza inerente alla mancata previsione di un organismo di vigilanza, il giudice di merito ha poi dimostrato di non aver correttamente compreso la previsione di cui all’art. 6 del Decreto 231; questo, infatti, attribuisce all’Organismo di vigilanza il compito di sorvegliare e verificare la funzionalità e l’osservanza dei modelli richiamati dallo stesso articolo, e non di certo lo stato di manutenzione dei macchinari.

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Restiamo allora in attesa di una nuova pronuncia della Corte territoriale, in cui i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità dovranno essere calati nel caso concreto.

Vi terremo aggiornati.

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Il “caporalato” come reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001

Una riflessione sui presidi in grado di prevenire la commissione del reato di “caporalato” e il relativo contenuto (necessario) del Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il caporalato come fenomeno attuale – i “riders”

Ha avuto ampia eco mediatica l’avvio di un’indagine dalla Procura milanese in materia di sicurezza sul lavoro, immigrazione irregolare e casi di caporalato, riguardo all’attività dei c.d. “riders”, quei fattorini che, attraverso società di intermediazione, si occupano di consegnare cibo ovvero altri articoli a domicilio per conto di grandi aziende di distribuzione. 

Come è noto, per caporalato si intendeil fenomeno sociale, sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale, dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. 

Si tratta di una realtà particolarmente diffusa nel settore della produzione agricola e che, spesso, vede il coinvolgimento di associazioni di stampo mafioso, associazioni dedite al traffico di esseri umani ed allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina.

Nel contesto di tale indagine, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto, tra l’altro, l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del Codice antimafia della filiale italiana dell’Azienda oggetto di indagine, proprio per caporalato.

Ciò che, in questa sede, rileva è che, tra le varie verifiche effettuate dagli inquirenti, vi è stata quella finalizzata ad individuare l’esistenza del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e specificamente – ove pure esistente – la sua idoneità a prevenire il reato ipotizzato, ex art. 603-bis c.p.

Si può, dunque, attualmente parlare di caporalato quando vi è una abituale retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in ogni caso, troppo esiguo rispetto alla quantità di lavoro prestato, ovvero il mancato rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro o alle ferie o, ancora, della normativa riguardante la sicurezza sul luogo di lavoro, soprattutto nel caso in cui il lavoratore sia costretto a lavorare in situazioni di degrado.

Le modifiche introdotte con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 e il “nuovo” art. 603 bis c.p.

Per inquadrare normativamente la fattispecie, va ricordato che con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» sono state introdotte rilevanti novità relativamente alla lotta al caporalato.

Con la suddetta Legge sono state, infatti, inserite garanzie per la tutela della dignità dei lavoratori, in particolare quelli agricoli, attraverso la riformulazione della fattispecie di cui all’ articolo 603-bis c.p.

Inoltre, dato particolarmente rilevante in questa sede, con la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, Il Legislatore inserisce il reato di caporalato nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/2001.

Il 18 ottobre 2016, con la legge n° 199, è stato completamente riscritto l’art. 603 bis del Codice Penale.

La principale novità consiste nella individuazione, come autore del reato di “caporalato”, anche del datore di lavoro che ponga in essere una condotta di sfruttamento del lavoratore, e non più soltanto dell’intermediario.

In secondo luogo non si fa più riferimento ai requisiti dello stato di necessità del lavoratore ed alla violenza, minaccia o intimidazione, che limitavano i confini dell’elemento oggettivo del reato.

Si può, dunque, attualmente parlare di caporalato quando vi è una abituale retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in ogni caso, troppo esiguo rispetto alla quantità di lavoro prestato, ovvero il mancato rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro o alle ferie o, ancora, della normativa riguardante la sicurezza sul luogo di lavoro, soprattutto nel caso in cui il lavoratore sia costretto a lavorare in situazioni di degrado.

Le ricadute pratiche sul modello organizzativo, di gestione e di controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il reato di caporalato, nella nuova formulazione dell’articolo 603-bis c.p., rivela, alla luce della disciplina “231” prevista per l’azienda, una stretta correlazione con i contenuti del modello di organizzazione e gestione di cui la stessa dovrebbe dotarsi preventivamente.

Le società – ed in particolare quelle di media e piccola dimensione – sono, pertanto, chiamate a dotarsi di un Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, finalizzato ad individuare e prevenire le condotte illecite di cui all’art. 603-bis c.p.

Tra l’altro, il reato di caporalato ben può vedere, nella medesima vicenda criminale, il concorso materiale o formale di alcuni reati già precedentemente considerati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 come, ad esempio, il delitto di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (articolo 25-duodecies), che potrebbe concorrere nell’ipotesi in cui l’impresa utilizzatrice occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, sottoponendoli alle condizioni di sfruttamento di cui al 603-bis, ovvero al contestuale concorso del reato di “Omicidio colposo” o “lesioni colpose gravi o gravissime” (articolo 25-septies), qualora si determinasse anche un evento lesivo, oppure la morte del lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, impiegato dall’impresa utilizzatrice in condizioni di sfruttamento. Inoltre, nel quadro criminogeno così dipinto, tutt’altro che inverosimile, il caporalato ben potrebbe configurarsi come uno tra i reati-scopo dei “delitti di criminalità organizzata” di cui all’articolo 24-ter, D. Lgs. 231/2001, commessi anche con i caratteri della transnazionalità, tra cui, “Associazione per delinquere” ed “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”.

O, ancora, si pensi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600 c.p.), alla tratta di persone (601 c.p.), all’acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.).

Alla luce del quadro dei reati presupposto evidenziati sopra, i processi più delicati saranno, senz’altro:

1) il processo di ricerca, assunzione e inserimento del personale e il processo di gestione dei fornitori: occorre porre attenzione sugli aspetti retributivi, sulle ferie e sui turni di riposo. I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

2) Il processo di individuazione dei fornitori: nell’ambito degli accordi commerciali con gli stessi, occorrerà esigere la trasmissione di tutta la documentazione che possa risultare utile alla verifica del rispetto della normativa da parte dei partner commerciali, in particolare della clausola relativa all’obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ed il proprio Codice Etico.

3) Il processo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto in merito alla conformità delle procedure previste dal Modello rispetto alla normativa prevenzionistica, in particolare di cui al D. Lgs. n. 81/2008, cosiddetto testo unico sicurezza sul lavoro.

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Responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione nell’ambito degli infortuni sul lavoro

Recentemente la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata relativamente al tema della responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione (d’ora in poi CdA) nel caso di infortunio sul lavoro. Questi ultimi erano stati condannati per i reati di lesioni personali gravissime e omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, (artt. 590, 451 c.p.), nonché per correlati reati contravvenzionali di cui al D.lgs. 81/08. (la pagina informativa si trova al seguente link).

Il Fatto

Nell’evento di cui al processo, un operaio impegnato nell’esecuzione delle normali mansioni assegnate veniva colpito, alle spalle, da un macchinario adibito alla adduzione di metallo fuso all’interno di un forno, rimanendo incastrato contro il forno stesso.

Secondo quanto descritto dai testimoni, nonché dalla stessa persona offesa, l’apparecchiatura non si era arrestata secondo l’iter produttivo consueto, provocando così il grave infortunio.

Le Corti di merito, sulla scorta degli atti e dell’istruttoria, avevano quindi ravvisato la penale responsabilità dei componenti del CdA a fronte dei reati contestati.

Il c.d. principio di effettività e la decisione della Corte

I tre componenti del CdA proponevano ricorso avverso la suddetta Sentenza.

In particolare, per quanto di interesse, la difesa della ricorrente M. evocava la falsa applicazione dell’art. 2 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 ed il vizio di motivazione, sottolineando che la stessa, sebbene componente del CdA, “svolgeva esclusivamente compiti di natura amministrativa e contabile, non esercitando in concreto funzioni datoriali, né avendo mai assunto alcuna responsabilità dell’organizzazione del lavoro e dell’unità produttiva. Sicchè, in forza del principio di effettività, che impone di assegnare la posizione di garanzia solo a chi svolga in concreto le funzioni di datore di lavoro, nessuna responsabilità può esserle attribuita nella causazione dell’infortunio.”

La ricorrente, dunque, riteneva di dovere essere esclusa dal novero dei soggetti responsabili dell’incolumità dei lavoratori sulla base del c.d. principio di effettività generato dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale “in tema di infortuni sul lavoro, l’individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa [datore di lavoro, dirigente, preposto] deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti” [Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 6025 del 20 aprile 1989] e “deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale)” [Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 9874 del 14 ottobre 1992], come a dire che la mansione concretamente esercitata prevale sulla qualifica formale e apparente.

Secondo la difesa, quindi, il componente del CdA non può essere considerato titolare della posizione di garanzia del datore di lavoro solo per la carica che ricopre, quando, in realtà, non si occupa di organizzare l’azienda ma esclusivamente di contabilità.

La Corte di Cassazione, relativamente alla questione che inerisce all’individuazione della figura su cui gravano gli obblighi del datore di lavoro nelle società di capitali, ha ammesso che essa deve essere risolta facendo riferimento alla complessità dell’organizzazione aziendale.

La Corte, conclusivamente, nel rigettare il ricorso, ha quindi specificato che la responsabilità dell’imputata si basa sulla sua partecipazione all’organo deliberativo, titolare del potere decisionale ed organizzativo dell’impresa e del potere di spesa, che identificano, nel loro riflesso sul rapporto di lavoro, la figura del datore di lavoro, come delineata dal D. Lgs. 81/2008, senza che emergessero, nella fattispecie, deleghe espresse o ripartizioni formali attributive di compiti specifici.

Le ricadute pratico – operative sulle attività di compliance

Quanto alla redazione e aggiornamento del Modello Organizzativo aziendale, i princìpi emersi dalla decisione in oggetto suggeriscono di evidenziare puntualmente – tanto nella parte generale che nei singoli settori operativi – l’attribuzione esclusiva di incarichi organizzativi ai componenti dell’organo amministrativo, così da prevenire equivoci e sovrapposizioni, preferibilmente con riferimento a idonei atti deliberativi.

In questi ultimi, le deleghe dovranno essere necessariamente accompagnate anche dall’individuazione degli ambiti di autonomia decisionale e spesa del delegato.

Pur non venendo meno, come si è visto, l’inderogabile obbligo di vigilanza spettante per sua natura al CdA, ciò consentirà di ridimensionare il rischio di esposizione ad una responsabilità amplissima anche in contesti necessariamente caratterizzati, per ragioni tecniche o dimensionali, da articolazioni complesse e differenziate.

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Il requisito dell’interesse-vantaggio nell’infortunio sul lavoro

Da tempo in Dottrina e Giurisprudenza si dibatte in merito alle modalità di individuazione del carattere di “interesse o vantaggio” della condotta che dà vita ad un infortunio mortale.

La questione è particolarmente rilevante in quanto è sulla presenza di tale carattere che si basa la responsabilità dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La recente pronuncia del Tribunale di Bari – il fatto

Recentemente il Tribunale di Bari – Prima Sezione Penale monocratica- si è pronunciato sul tema con la Sentenza n. 1718/2021, depositata lo scorso 9.6.2021, emessa al termine del processo che vedeva imputata, tra gli altri, la Società Sirti S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il procedimento in questione trae origine da un infortunio sul lavoro con esito mortale per un dipendente della Società imputata, avvenuto nel 2013.

In particolare l’uomo veniva travolto e schiacciato accidentalmente da un automezzo utilizzato per trasferire materiale da un cantiere all’altro e condotto da un suo collega.

A seguito dell’istruttoria dibattimentale, si evince che quel giorno, così come era già avvenuto in precedenza, alcuni dipendenti della Sirti S.p.A. decidevano unilateralmente di stoccare materiale presso un’area di proprietà di una ditta fornitrice della loro datrice di lavoro, senza dunque informare o chiedere alcun permesso agli apicali della Società (né al responsabile dell’Unità produttiva né all’RSPP incaricato).

Peraltro si è accertata la mancata regolamentazione contrattuale tra Sirti S.p.A. e la ditta proprietaria dell’area in cui è stato depositato il materiale.

Le Motivazioni dell’assoluzione dell’Ente imputato ex D. Lgs. 231/2001: la mancata sussistenza di interesse e vantaggio

Ciò che rileva particolarmente in questa sede (in cui non ci occuperemo delle ragioni su cui si basa l’assoluzione delle persone fisiche) è analizzare il capo di imputazione di Sirti S.p.A.: il Pubblico Ministero accusa la Società di avere consentito il verificarsi dell’evento lesivo omettendo di adottare, prima della commissione del reato, il modello di organizzazione e gestione idoneo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 30 D. Lgs. n. 81/2008.

Secondo le valutazioni del Pubblico Ministero, la società imputata adottava un modello che consentiva di utilizzare come ambiente di lavoro un’area priva di agibilità ad uso deposito senza avere preventivamente valutato i rischi relativi oltreché senza avere adottato misure di sicurezza, il tutto con la finalità di perseguire il proprio personale interesse economico.

Quest’ultimo, secondo il Pubblico Ministero, si basava sul risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione del suddetto Modello nonché dalla mancata realizzazione del sopralluogo presso l’area dove è avvenuta la morte del dipendente.

Ciò che ancor più interessa sono le motivazioni che hanno condotto all’assoluzione della Società.

Il Giudice, prima di tutto – e come si anticipava al principio di questo commento – si interroga sull’esistenza o meno del carattere di “interesse o vantaggio” di Sirti come fine della commissione del reato.

Tale analisi è particolarmente importante perché incarna la condicio sine qua non su cui si basa la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Giudice, nelle motivazioni, fa riferimento all’entrata in vigore dell’articolo 25 septies del D. Lgs. 231/2001, relativo ai reati di natura colposa commessi in violazione delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare si occupa di analizzare i dubbi, emersi in dottrina e giurisprudenza e relativi alla possibilità di collegare interesse e vantaggio ad una condotta colposa.

Ci si chiede, infatti, quale vantaggio può trarre un’impresa dalla morte o dalle lesioni di un proprio operaio ovvero quale interesse, ex ante, può collegarsi dalla prospettiva della realizzazione di un siffatto danno.

Riportando lo stralcio della Sentenza in oggetto, si rileva come il Giudice sottolinei che “sul punto si sono succedute numerose teorie atte a determinare una plausibile congiunzione tra l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e l’art. 25-septies del medesimo decreto, e la più corretta è sicuramente quella che facendo leva su un’interpretazione puramente oggettiva della norma, si è soffermata esclusivamente sull’analisi della condotta dell’agente poiché considerata unico elemento idoneo a integrare un beneficio in favore dell’ente. Viene così abbandonato ogni aspetto “soggettivo” che invece è tipico dei reati dolosi.

Tale tesi è sicuramente quella che ha trovato il maggior numero di consensi sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto riconosce effettivamente come il vantaggio ottenuto dall’ente sia esclusivamente di carattere oggettivo, consentendo pacificamente di incardinare il percorso di ascrizione della responsabilità della persona giuridica in piena conformità con l’art. 5, Decreto Legislativo n. 231 del 2001

Nella sentenza si legge inoltre che “l’interpretazione complessiva delle norme citate (art. 25-septies e art. 5 del Decreto Legislativo n. 231/ 2001) richiede necessariamente all’interprete di concentrarsi sul vantaggio che l’Ente ha tratto, non dall’evento lesioni o morte, bensì dalla violazione della disciplina antinfortunistica che ha dato causa all’evento”.

Secondo la Prima Sezione Penale del Tribunale di Bari, l’unica condotta colposa rilevante tale da poter implicare l’imputabilità dell’Ente ex D. Lgs. 231/2001, sarebbe quella consistente nella “volontaria violazione delle norme antinfortunistiche o perché espressione di una politica d’impresa o perché ha comportato un risparmio di spesa”.

Nella sentenza si afferma che “la violazione delle norme antinfortunistiche deve essere sempre cosciente e volontaria (in caso contrario non si potrebbe determinare il perseguimento di un interesse o di un vantaggio), ma l’evento non può mai essere voluto (altrimenti il delitto sarebbe doloso)”.

Il Giudice ha concluso che “la scelta di utilizzare un deposito temporaneo è stata fatta autonomamente, senza interpellare i vertici societari e per una questione di “comodità” per alcuni dipendenti” aggiungendo che “la previsione di manovratori a terra non avrebbe avuto per la Sirti alcun aggravio di spese e, dunque, non si registra alcun tipo di vantaggio o di interesse in quanto gli uomini che avrebbero potuto guidare il […] da terra erano presenti”. Alla luce delle suddette considerazioni, che hanno di fatto escluso la sussistenza delle condizioni necessarie di interesse e/o vantaggio, il Giudice ha dichiarato la mancata responsabilità dell’Ente imputato, assolvendolo perché l’illecito non sussiste.

Giurisprudenza degli ultimi anni in merito al D. Lgs. 81/08

Tale Sentenza si inserisce nella giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità dell’Ente in presenza di infortuni sul lavoro.

 A tal proposito, occorre ricordare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che nel 2014, nella sentenza relativa alla nota vicenda ThyssenKrupp, hanno osservato come “l’interpretazione letterale dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231-2001, condurrebbe a dei risultati assurdi e incompatibili con la volontà di un Legislatore Nazionale, obbligando l’interprete a scegliere l’unica alternativa: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi di evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico”.

Sul punto, hanno osservato le Sezioni Unite nella medesima pronuncia, con un concetto più volte ribadito dalla giurisprudenza successiva, che:

Vi è un’unica alternativa, possibile lettura: e concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di tipo logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio”. Nel seguente paragrafo ci occupiamo della successiva Giurisprudenza sul tema, ed in particolare in riferimento al Testo Unico della sicurezza, ossia il D. Lgs. 81/08, in vigore dal 15 maggio 2008 che, come noto, ha completamente sostituito il precedente D. Lgs 626/94 nonché tutti gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Nel seguente paragrafo ci occupiamo della successiva Giurisprudenza sul tema, ed in particolare in riferimento al Testo Unico della sicurezza, ossia il D. Lgs. 81/08, in vigore dal 15 maggio 2008 che, come noto, ha completamente sostituito il precedente D. Lgs. 626/94 nonché tutti gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

La giurisprudenza ha sancito che, per affermare la responsabilità dell’ente, è necessario passare attraverso due accertamenti, anche alternativi, sulla condotta di chi ha agito: il primo, riguarda la violazione di norme cautelari, avvenuta consapevolmente col fine di apportare un interesse alla società, indipendentemente dal suo effettivo conseguimento, la cui esistenza va valutata ex ante (c.d. colpa cosciente); il secondo, sussiste quando la condotta colposa abbia comunque determinato oggettivamente, ex post, un vantaggio per l’impresa (c.d. colpa incosciente).

La Suprema Corte, dunque, ha più volte ribadito la perseguibilità anche della colpa incosciente, sulla scorta di un criterio di imputazione oggettiva riferibile alla condotta del soggetto agente (anche isolata ed estemporanea) nei termini descritti (Cass. Pen. n. 12149/2021; n. 29584/2020; 29538/2019; 38363/2018).

La stessa giurisprudenza succedutasi negli ultimi anni sul tema, tra l’altro, ha evidenziato come il concetto di interesse o vantaggio è riferibile anche solo all’auspicato risparmio di costi o alla diminuzione dei tempi di lavorazione, esprimendo così una sorta di sprone alle imprese ad investire nella prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, così come del resto sancito dal D. Lgs. 81/08. Una accorta politica di adeguati investimenti in materia, dunque, sarà certamente utile alle società per dirottare, in sede processuale, la responsabilità di eventuali infortuni alla singola persona fisica eventualmente responsabile dei fatti in distonia rispetto alle scelte aziendali.

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