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Decreto “Trasparenza”/ 1: implicazioni privacy delle novità

Il prossimo 13 agosto entrerà a tutti gli effetti in vigore, senza la previsione di alcun periodo di transizione, il nuovo D.Lgs. 104/2022 (cd. Decreto Trasparenza).

Il Decreto, emanato per recepire all’interno dell’ordinamento italiano la Direttiva Europea 2019/1152 (cd. Direttiva trasparenza) reca importanti novità in materia di obblighi – soprattutto infornativi ed integrativi – del datore di lavoro. Tali obblighi dovranno essere assolti, con riferimento ai nuovi assunti, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e comunque prima dell’inizio dell’attività lavorativa, mediante la consegna del contratto di lavoro redatto per iscritto o, in alternativa, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

La finalità perseguita – prima a livello comunitario e poi interno – è quella di migrare verso forme di lavoro più trasparenti e prevedibili: in quest’ottica, la previsione di nuovi oneri in capo al datore di lavoro si configura come lo strumento operativo necessario al raggiungimento delle finalità sancite dalla normativa.

Le nuove disposizioni si applicano ad una vasta gamma di tipologie contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di lavoro subordinato, somministrato, contratti di lavoro intermittente e co.co.co.) e, come già accennato, prevedono un aumento degli oneri posti in capo al soggetto qualificato, nell’ambito del rapporto, come datore di lavoro. Tali oneri possono sostanzialmente suddividersi in due categorie.

Da un lato vengono innanzitutto stabiliti obblighi di comunicazione inerenti al rapporto di lavoro, che impongo al datore di lavoro di comunicare – modo chiaro e trasparente e con modalità cartacea o digitale – informazioni quali, tra le altre, l’identità delle parti e il luogo di lavoro, la durata delle ferie e i modi per esercitare il diritto di recesso

Dall’altro lato, vengono introdotte novità anche in materia di tutela delle informazioni e dei dati personali relativi ai lavoratori.

 Da questo punto di vista, il datore di lavoro sarà tenuto a:

  • informare il lavoratore circa l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati in grado di incidere sul rapporto di lavoro;
  • integrare l’informativa, qualora già resa in precedenza, con tutte le istruzioni di sicurezza relative all’utilizzo di tali sistemi atomizzati.

Di notevole importanza anche la previsione di specifiche misure di tutela. In particolare:

  1. la possibilità di ricorrere a strumenti più agevoli e rapidi per la risoluzione di controversie insorte tra le parti;
  2. la previsione di una sanzione per comportamenti ritorsivi che il datore di lavoro ponga eventualmente in essere, come conseguenza dell’avvio di un procedimento, anche non giudiziario, da parte del lavoratore;
  3. la previsione di una tutela contro il licenziamento o altro comportamento ritorsivo posto eventualmente in essere dal datore di lavoro in conseguenza dell’esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti stabiliti nel decreto trasparenza e nel D.Lgs. 152/1997.

Di seguito la nostra scheda riassuntiva dettagliata, relativa all’ambito privacy, a cui seguirà una ulteriore scheda in ambito lavoristico redatta in collaborazione con lo studio RG Avvocati.

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Immagine di copertina di Cytonn Photography grazie a Unsplash

Privacy e tutela del consumatore – Considerazioni a margine dei “Digital Service” e “Digital Markets” Acts

La protezione dei dati personali e la tutela del consumatore sono, oggi più che mai, tematiche connesse tra di loro: animate entrambe da una comune intenzione difensiva rispetto alle asimmetrie e alle distorsioni, si confrontano con un contesto sociale ed economico profondamente mutato dalle nuove tecnologie.

La disciplina della privacy, in particolare, si è fatta carico di rispondere alle esigenze di tutela del contraente debole che la digitalizzazione delle nostre vite ha lasciato emergere e che la pandemia ha esacerbato: in questo senso, è riconosciuta oggi come uno strumento particolarmente adeguato a questa funzione, come elemento trasversale alla data economy in quanto i dati personali sono, sostanzialmente, ovunque.

La situazione e gli interventi delle Autorità

Le Autorità Garanti di numerosi Paesi si confrontano di frequente con fenomeni invasivi, quali ad esempio telemarketing e furto di identità.

Il primo è spesso stato inquadrato in un più ampio sistema aziendale di violazione sistematica della privacy dei consumatori, fatto anche di assenza di informative adeguate, la cessione senza controllo dei dati personali e il contatto reiterato e invasivo al privato.

Il secondo fenomeno, che ha avuto come sfondo la progressiva liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas, riguarda più o meno sofisticate forme di falsificazione di contratti di somministrazione, mediante l’utilizzo di dati personali dei clienti (in particolare, copia di documenti di identità) a loro insaputa.

Nonostante in diverse pronunce le autorità hanno preso posizione su questi temi in modo risoluto, la sensazione diffusa è quella del permanere di numerosi interrogativi e “vuoti” di tutela, i quali richiedono interventi più organici e trasversali all’esito di un ripensamento profondo delle normative applicabili.

L’azione della Commissione Europea

In quest’ottica le proposte della Commissione europea sul “Digital Service Act” e sul “Digital Markets Act” si muovono nella direzione dell’adeguamento delle tutele del consumatore a una realtà molto particolare come quella digitale: ciò, in primo luogo, attraverso il riconoscimento all’utente una gamma di strumenti di intervento volti a promuoverne, anche in forma proattiva, la tutela ad ampio spettro; in secondo luogo, attraverso il rafforzamento degli obblighi e, di conseguenza, la responsabilizzazione delle piattaforme digitali.

Sul piano della prevenzione, emerge inevitabilmente la necessità di una garanzia della libertà cognitiva del consumatore, intesa come il diritto di non subire il potere pervasivo di condizionamento derivante dal c.d. “microtargeting“.

Con tale espressione si intende il meccanismo volto a potenziare la capacità persuasiva della pubblicità, adattando il messaggio ai dati desunti dalla profilazione mediante algoritmo; esso è quindi teso a influenzare e orientare le scelte di consumo degli utenti, proponendo loro i prodotti o i servizi ritenuti suscettibili di gradimento secondo le stime predittive degli algoritmi digitali.

I meccanismi di tutela previsti dalle proposte di legge

La massima tutela è considerata risiedere, oggi come in passato, nel presidio dell’autodeterminazione di ciascuna persona fisica: quindi nel consenso specifico, inequivoco e informato. In una parola, nel “consenso consapevole“.

Anche per questo le Autorità insistono da tempo sull’educazione digitale quale necessario presupposto di scelte libere e consapevoli, tanto difficili quanto indispensabili al tempo della c.d. “zero-price economy“, in cui servizi – apparentemente gratuiti – sono pagati al caro prezzo dei dati personali e, di conseguenza, della libertà degli utenti ristretta da algoritmi presuntivi basati sulle scelte di consumo desiderate dagli OTT e/o dalle aziende.

Sul piano dei rimedi, un impulso importante al rafforzamento delle garanzie dei consumatori può venire dalle tutele collettive, ammesse anche nel settore privacy dal GDPR e dall’ammissibilità di azioni rappresentative avanzate da associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori.

Le forme di tutela previste dalle nuove normative mirano, in definitiva, a supportare l’avvio della protezione collettiva del singolo, come persona e come consumatore, sulla scia di quanto fatto con il GDPR, volendo così rappresentare un efficace deterrente contro violazioni massive di dati personali.

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Photo by Ryoji Iwata on Unsplash