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Nuove norme per il “whistleblowing”

Sembra ormai di imminente emanazione il Decreto Legislativo che, attuando la Legge di Delegazione Europea n. 53 del 23 aprile scorso, applicherà nell’ordinamento nazionale, i princìpi della Direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”, la cui pagina informativa è raggiungibile a QUESTO LINK.

Nel frattempo, il panorama normativo in materia si è arricchito – da poche settimane – delle importanti Linee Guida ANAC, emanate con la Delibera n. 469-2021 del 9 giugno 2021, con cui l’Autorità, nel rivolgersi alle Pubbliche Amministrazioni, ha imposto l’obbligo di tutelare fortemente chi segnala illeciti.

Il quadro normativo in divenire

La normativa di prossima introduzione impatterà, modificandola ed adeguandola, sulla disciplina di cui alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017 che costituisce – ad oggi- la normativa di riferimento in materia di “whistleblowing”.

La pagina informativa è raggiungibile a QUESTO LINK.

Come noto, la l. 179 del 2017 aveva introdotto:

  1. Il principio di segretezza sull’identità del segnalante di un illecito;
  2. Il divieto di trattamenti discriminatori o ritorsivi nei confronti degli autori delle comunicazioni;
  3. Sanzioni per eventuali atti discriminatori con previsione di reintegrazione nel posto di lavoro e di nullità di ogni atto contrario.

I nuovi criteri regolatori della materia

I princìpi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’emanazione del nuovo Decreto Legislativo sono i seguenti:

A) Individuazione con maggiore specificità della figura della persona del segnalante.

La stessa andrà estesa anche ai lavoratori autonomi che prestino attività correlata all’ambiente di lavoro; ai componenti degli organi amministrativi, di vigilanza, azionari o ancora anche ai semplici volontari o tirocinanti; infine, a qualsiasi persona che operi anche sotto la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori. 

Non dovranno essere esenti da tutela anche parenti o colleghi del segnalante.

In altri termini, appare evidente la necessità di ampliare e dettagliare la platea dei soggetti meritevole di tutela, come oggi identificata nella legislazione italiana.

B) L’adeguamento della Legge italiana con riferimento alle caratteristiche della segnalazione dell’illecito, che siano meritevoli di tutela.

Sarà sufficiente che il segnalante abbia ritenuto in modo ragionevole veritiere le informazioni evidenziate e che la comunicazione fosse necessaria per l’emersione di una violazione di pubblico interesse che rientri nella tutela di legge. Sarà da considerarsi, invece, assolutamente irrilevante il motivo che induce alla segnalazione stessa.

C) L’istituzionalizzazione della predisposizione di canali di segnalazione interna, rilevandosi nelle fattispecie concrete la difficoltà di avvalersi di vie di segnalazione esterna.

Ne deriva l’obbligo per l’azienda di garantire in tal senso procedure snelle ed efficaci, meglio se con il supporto di una adeguata soluzione tecnologica.

La norma dovrà tenere conto delle caratteristiche aziendali e favorire la diffusione del meccanismo di tutela anche in quelle di piccole dimensioni.

Le Linee Guida ANAC

Nel frattempo, le nuove “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54 – bis, del D. Lgs. 165/2001” vanno ad aggiornare quanto già fornito in passato in termini di istruzioni a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, nel disposto viene, ancora una volta, sottolineata l’importanza del ruolo svolto dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sebbene infatti le segnalazioni possano essere indirizzate sia all’RPCT che all’ANAC, l’Autorità ha indicato la preferenza della prima garantendo così la che la diffusione resti “interna”.

Sarà, invece, ANAC, l’unica depositaria di eventuali comunicazioni di ritorsioni subìte da parte dei segnalanti.

Quanto alla tutela della riservatezza, essa appare particolarmente importante nel caso in cui il RPCT debba coinvolgere soggetti terzi a seguito della segnalazione. Si pensi, ad esempio, a quando si renda necessario coinvolgere l’Autorità Giudiziaria: l’RPCT dovrà mantenere sempre segreta l’identità del segnalante e, solo in caso di richiesta da parte del Pubblico Ministero, potrà comunicarla ma dovrà renderne edotto il segnalante stesso.

La disciplina del whistleblowing considera le segnalazioni di condotte illecite provenienti solo da soggetti tassativamente elencati: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i dipendenti degli enti pubblici economici, i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica, con esclusione di stagisti e tirocinanti.

E’ necessario che il settore pubblico si doti di un sistema informatico in grado di supportare l’attività di compliance: è previsto il “modulo per la segnalazione di reati o irregolarità, ai sensi dell’art. 54-bis, d.lgs. 165/2001” finalizzato alla segnalazione di illeciti nonché di misure ritorsive.

Al fine di inoltrare le segnalazioni, la Delibera Anac prevede la piattaforma informatica ed il protocollo generale: quanto alla prima permette di creare segnalazioni, mediante la compilazione di un form apposito, che protegge l’identità del segnalante.

Il protocollo generale consente, invece, di trasmettere la segnalazione mediante consegna diretta all’Ufficio, ovvero tramite PEC, posta ordinaria o raccomandata. Alla luce di queste considerazioni, non resta che attendere l’impatto che il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 avrà senz’altro sui profili operativi della normativa sul whistleblowing anche per il settore pubblico.

Le conseguenze operative

Sono intuibili le potenziali ricadute pratiche del combinato tra le nuove Linee Guida per il settore pubblico (e per gli operatori che ad esso si rivolgono) con la disciplina in corso di emanazione, che non potrà che tenerne conto.

In primo luogo, le aziende – anche laddove già ben strutturate con modelli organizzativi aggiornati – saranno chiamate ad adeguare le proprie procedure interne alle novità.

Dovranno anzitutto essere meglio individuate le caratteristiche soggettive dei segnalanti, così come dovrà essere puntualmente organizzata una efficiente canalizzazione, soprattutto interna, delle segnalazioni nel rispetto di segretezza, efficacia nonché della garanzia di assenza di ogni possibile ritorsione discriminatoria.

Ciò senz’altro in considerazione anche delle significative sanzioni in capo a chi non attuerà correttamente – ovvero disattenderà nella pratica corrente – le nuove e più dettagliate indicazioni normative.