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News #3/2023: tra sanzione a WhatsApp e novità sui cookie, i mercati digitali sono in fermento

LE PRINCIPALI NEWS DELLA SETTIMANA:

  • ha suscitato reazioni contrastanti la #sanzione di “soli” 5 milioni di euro inflitta dalla DPC irlandese a Meta, questa volta in relazione a #WhatsApp;
  • importanti indicazioni sui #cookie dal survey predisposto dall’EDPB;
  • si apre (forse) una questione sanità vs. algoritmi tra Regione Veneto e Garante;
  • AGCOM regolamenta l’equo compenso online per la pubblicazioni di news giornalistiche.
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IL PROFILO DA SEGUIRE:

  • grande attenzione ai temi informatici, ISO e di aggiornamento dei numerosi strumenti di compliance disponibili oggi nella newsletter mensile e nei post di Cesare Gallotti, un profilo che seguiamo con grande interesse!
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  • Ghosts (How Can I Move On) – Muse (2022 – Will Of The People)
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PRIVACY & CYBERSECURITY

WHATSAPP – Il Garante irlandese (DPC) ha annunciato di aver inflitto una sanzione (DI appena 5.5 milioni di euro!) a WhatsApp Ireland Limited. A seguito di una segnalazione era infatti emerso che nel 2018 WhatsApp aveva aggiornato i propri Termini di servizio, informando i propri utenti che una loro #accettazione risultava #necessaria per continuare ad usufruire della piattaforma a seguito dell’introduzione del GDPR. Tale accettazione era stata interpretata dalla società come stipula di un #contratto, tale per cui il conseguente trattamento di dati personali degli utenti (che comprendeva anche la fornitura di profilazione per “miglioramenti del servizio”) risultava #legittimo in quanto eseguito in esecuzione di un contratto. Diversamente, il denunciante sosteneva che tale trattamento si dovesse più correttamente basarsi sul #consenso e che, di fatto, WhatsApp aveva obbligato i propri utenti ad acconsentire, pena l’inutilizzabilità del servizio – come per le precedenti sanzioni imposte di recente a carico di Meta. Con il #provvedimento conclusivo del procedimento è stato imposto a WhatsApp, oltre alla sanzione, un termine di sei mesi per rendere conformi alla normativa vigente le proprie operazioni di trattamento.

COOKIE BANNER – Il Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha di recente reso noto di aver adottato – nel corso della seduta plenaria di gennaio 2023 – una bozza di relazione in merito al lavoro svolto dalla sua Cookie Banner Task Force, istituita in seguito ai (molti) reclami avanzati da NOYB ai vari Garanti europei. In particolare, all’interno della relazione l’EDPB ha specificato che le diverse Autorità europee hanno raggiunto un accordo circa l’interpretazione delle disposizioni applicabili nel caso concreto, e cioè Direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva #ePrivacy) e Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Tra gli argomenti trattati all’interno della relazione, (i) i pulsanti di rifiuto, (ii) i colori ingannevoli e il contrasto dei pulsanti, (iii) la classificazione dei cookie essenziali e (iv) le caselle preselezionate.

UE – DIRETTIVE NIS2 e CER – Lo scorso 16 gennaio la Commissione Europea ha annunciato con un proprio comunicato stampa l’entrata in vigore  di due direttive: (i) la Direttiva UE 2022/2557 sulla resilienza delle entità critiche (cd. Direttiva CER) e (ii) la Direttiva UE 2022/2555 recante disposizioni finalizzate a garantire un livello elevato di #cybersicurezza comune in tutti i Paesi dell’Unione (cd. Direttiva NIS2). Con particolare riferimento alla Direttiva CER, questa impone valutazioni volte a individuare i settori “critici” della società e dell’economia – ossia maggiormente esposti a rischi quali attacchi terroristici, pericoli naturali o sabotaggi – e migliorarne la resilienza. Per quanto righuarda la Direttiva NIS2, la Commissione ha reso disponibile sul proprio sito web una scheda illustrativa nonchè una serie di domande e risposte. Gli Stati membri hanno ora 21 mesi a disposizione per adeguarsi alle disposizioni dettate dalle nuove direttive.

WHISTLEBLOWING E DPIA – Un punto importante dello schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la #segnalazione di illeciti per contrastare fenomeni di #corruzione, sia nelle imprese private che nelle Pubbliche Amministrazioni – che l’11 gennaio scorso ha ricevuto #parerepositivo dall’Autorità Garante – è dedicato al trattamento di dati personali nei procedimenti di whistleblowing. All’art. 13 si chiariscono infatti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione della disciplina #privacy, tra i quali, al comma 6, è previsto che gli enti debbano definire il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, “sulla base di una #valutazionediimpatto sulla protezione dei dati”. Tutti gli enti dovranno quindi attivare canali sicuri, soprattutto quando si utilizzano piattaforme online o Internet per fare in modo di garantire ai segnalatori la riservatezza sulla loro identità, necessaria ad assicurare sia il flusso di informazioni sugli illeciti, sia a #proteggere gli stessi #whistleblower da atti ritorsivi e persecutori.

REGIONE VENETO E ALGORITMI IN SANITA’ – Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente annunciato di aver inviato alla Regione Veneto una richiesta formale al fine di verificare la compatibilità di una #delibera – in virtù della quale sarebbe un #algoritmo, e non più un medico di medicina generale, a scegliere la classe di priorità della prestazione sanitaria richiesta dai pazienti – con la normativa privacy vigente. La questione è particolarmente delicata, non solo perché comporterebbe un trattamento su larga scala di dati sanitari (particolari, e dunque sensibili, ai sensi dell’art. 9 GDPR), ma anche perché dalle prime informazioni in possesso dell’Autorità sembrerebbe che le valutazioni espresse dall’algoritmo non potrebbero in concreto essere #modificate da nessun medico. La Regione Veneto dispone ora di 20 giorni per comunicare all’Autorità tutti gli elementi utili ai fini della valutazione dell’Autorità, tra cui (i) il tipo di algoritmo utilizzato, (ii) la norma giuridica posta alla base del trattamento e (iii) le tipologie di informazioni e di documenti trattati. La Regione, inoltre, dovrà specificare il numero di pazienti coinvolti, le modalità attraverso le quali ha informato gli interessati e gli elementi relativi alla valutazione di impatto (DPIA) effettuata.

CASO MESSINA DENARO –  Il clamoroso arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro  – latitante dal 1993 e catturato lo scorso 16 gennaio a Palermo, in una clinica privata presso la quale si trovava in cura – ha scatenato una pioggia di commenti, reazioni, riflessioni e (prevedibilmente)…infiniti articoli giornalistici. Sul punto è prontamente intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali italiani che, in un comunicato diffuso sul proprio sito web, ha ribadito ai media il rispetto del #principio di #essenzialità fissato dalle Regole deontologiche della professione giornalistica. “Anche in casi di vicende di assoluto interesse pubblico” – scrive il Garante – “riguardanti persone che si sono macchiate di crimini orribili, la #pubblicazione integrale di referti, o la diffusione di dettagli particolareggiati presenti nelle cartelle cliniche relative a patologie, non appare giustificata”. 

TASSONOMIA STRUMENTI INFORMATICI – La ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) ha di recente annunciato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una nuova tassonomia degli incidenti informatici che devono essere notificati al fine di rafforzare il cd. Perimetro Nazionale di Cybersicurezza. Nel suo comunicato l’Agenzia pone l’accento sull’art. 1, comma 3-bis del D.L. n.115 dello scorso 9 agosto 2022 (convertito con l. n. 142/2022) il quale impone l’obbligo di notificare all’ACN, nel termine di 72 ore, ogni incidente che (i) interessa beni informatici compresi nel Perimetro Nazionale di Cybersicurezza nonchè (ii) gli incidenti che impattano su reti, sistemi e servizi informativi non contemplati in maniera diretta nel Perimetro. La nuova #categorizzazione degli incidenti informatici entrerà in vigore il prossimo 25 gennaio.

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D. LGS. 231

INTERDITTIVA ANTIMAFIA E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE – Con la sentenza n. 49124 (disponibile gratuitamente per gli iscritti all’associazione Aodv231) la Corte di Cassazione ha stabilito che il #sequestropreventivo dei fondi ottenuti da una società durante il periodo di emergenza pandemica non può fondarsi sulla #omessadichiarazione circa l’interdittiva antimafia a carico di una società diversa da quella che ottenuto il beneficio, anche se facente parte del medesimo gruppo societario. Oltre a ciò, la Corte chiarisce che – in ogni caso – l’accesso a fondi e contributi è precluso per la società destinataria di una interdittiva antimafia solamente nel momento in cui questa diventa definitiva. 

AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE –  La Corte di Cassazione è recentemente tornata ad esprimersi in materia di #autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella propria del soggetto (apicale o sottoposto) autore del reato. Sul presupposto che non può essere condannata una società senza il dovuto approfondimento circa l’incidenza della c.d. colpa di organizzazione ai fini della commissione del fatto di reato, con sentenza n. 570 (consultabile gratuitamente per gli iscritti all’associazione Aodv231) gli Ermellini hanno annullato la condanna di una società. In particolare, in conseguenza di un incidente mortale – verificatosi a causa di una non corretta edificazione di un ponteggio – l’ente era stato #condannato per l’illecito di cui all’art. 25-septies, comma 3 del Decreto 231. Secondo i giudici, tuttavia, i profili di colpa ascrivibili all’amministratore della società in quanto datore di lavoro non possono automaticamente addebitare all’ente, senza le dovute valutazioni e le necessarie prove circa la citata colpa di organizzazione.

INQUINAMENTO E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – Con sentenza dello scorso 10 gennaio (n. 398, consultabile gratuitamente per gli iscritti all’associazione Aodv231) la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di #inquinamento ambientale non si estingue con il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 29-bis del D. Lgs. 152/2006. Nel pronunciarsi, i giudici di piazza Cavour hanno chiarito che (i) la semplice effettuazione del programma necessario all’ottenimento dell’autorizzazione non è sufficiente a determinare l’estinzione del reato e (ii) il rilascio della certificazione non produce effetti sui reati già commessi.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA – La regolarità del sistema di gestione della sicurezza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, non esclude la responsabilità dell’ente per i reati previsti dal Decreto 231. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, IV sez. penale, con la sentenza 45131/2022 (disponibile gratuitamente per gli iscritti ad Aodv231).  I giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevante la presenza, al momento dell’infortunio sul luogo di lavoro, sia di un #sistema di #gestione della sicurezza che dell’individuazione di tutti i soggetti da esso previsti. Queste misure, infatti, sono funzionali alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma è il Modello 231 a determinare e rispondere alle necessità di mappare le aree maggiormente a rischio e di disporre i controll opportuni per assicurare l’adempimento degli obblighi in ambito di sicurezza sul lavoro, così da contenere il rischio di commettere reati, violando la normativa antinfortunistica. 

INDICATORE PNRR PER DEBITI COMMERCIALI – Dal 1° gennaio il rispetto dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione sarà misurato da indicatori funzionali all’erogazione dei fondi del PNRR, con un #parametro elaborato grazie alla riforma sulla “Riduzione dei tempi di pagamento delle PA e del sistema sanitario”, inserita fra quelle abilitanti del Piano, che prevede il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024.

VENDITA FALSI PRODOTTI DOC – La Cassazione con la sentenza n. 47810/2022 (disponibile gratuitamente per gli iscritti al sito Aodv231) ha respinto un ricorso secondo il quale il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, non poteva essere supportato dal reato associativo, strumento utile di per sé a commettere reati che, solo potenzialmente, possono portare profitto. I giudici di legittimità hanno così condannato alla misura del #sequestro preventivo delle #quote sociali – per l’illecito amministrativo previsto dalla legge 231/2001 – la cooperativa che vendeva falsi vini DOC.

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MERCATI DIGITALI

EQUO COMPENSO PER PUBBLICAZIONI ONLINE – L’Autorità Garante nelle Comunicazioni (“AGCOM”) ha approvato un regolamento sulla determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche, in base al quale, per la #diffusione online dei #contenuti #giornalistici, le piattaforme dedicate dovranno stipulare specifici contratti con gli editori e determinare quanto della raccolta pubblicitaria proveniente da tale utilizzo debba essere corrisposta a questi ultimi. Lo scopo principale è di incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I RETAILER – Sono state lanciate sul mercato alcune tecnologie digitali funzionali ad aiutare i retailer a trasformare i loro processi di controllo degli scaffali in negozio e migliorare i loro siti di e-commerce con esperienze di acquisto online più fluide e naturali per i clienti. In particolare, è disponibile in anteprima a livello globale la nuova #soluzione di #controllo degli #scaffali basata sull’intelligenza artificiale di Google Cloud, che permette di aiutare i retailer a migliorare la disponibilità dei prodotti sugli scaffali, fornire una migliore visibilità sull’aspetto effettivo dei loro scaffali e aiutarli a capire dove sono necessari rifornimenti. L’intelligenza artificiale per il controllo degli scaffali consente ai retailer di risolvere il problema di come identificare prodotti di tutti i tipi, su larga scala, basandosi esclusivamente sul caratteristiche visive e testuali di un prodotto, e tradurre tali dati in insight fruibili.

PROGETTO EURO DIGITALE – Alla sede del Consiglio Economia e finanza a Bruxelles i ministri dell’Economia dell’Unione europea hanno discusso alcune richieste sul progetto allo studio della Banca Centrale Europea (“BCE”) sull’Euro digitale, che dovrebbe integrare il contante ed essere introdotto in un contesto di #digitalizzazione dell’economia. Secondo le aspettative, l’Euro digitale potrebbe garantire l’accesso alla moneta della BCE per gli utenti della zona euro in tempi di maggiore digitalizzazione dei #pagamenti, dovrebbe essere sicuro e resiliente, e garantire un elevato livello di privacy, essendo facile da usare e ampiamente accessibile al pubblico, anche in termini di costi per gli utenti finali.

SANITA’ DIGITALE – Il recente report di CB Insight sulla sanità digitale ha evidenziato le principali criticità riguardanti i “deserti sanitari”, cioè aree geografiche con un accesso limitato alle cure e ai servizi sanitari fondamentali, e i fattori socio-economici che di fatto limitano l’accesso alle cure, come lo scarso accesso a Internet, la scarsa alfabetizzazione sanitaria e un basso livello di istruzione. Il #report identifica i principali obiettivi della sfida tecnologica in sanità, che corrispondono anche alle #quattro #aree a maggior intensità di investimenti: (i) portare i pazienti alle cure, abbassando le barriere di accesso alle cure in ambulatorio; (ii) portare le cure al paziente, aumentando gli strumenti direct-to-consumer e favorendo l’accesso alle cure; (iii) in-store innovations, sfruttando l’hardware che trasforma i retailer in sandbox per i futuri centri di cura e (iv) il potenziamento dei software per l’accesso ai centri di cura.

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ALTRE NEWS DAL MONDO

SPAGNA – L’AEPD, Autorità garante spagnola, ha annunciato lo scorso 17 gennaio di aver approvato il nuovo Codice di condotta relativo al trattamento dei dati per attività pubblicitarie. Il nuovo Codice – che rivede quello inizialmente approvato il 3 novembre 2022 e che entrerà in vigore il prossimo 28 gennaio – si applicherà al trattamento di dati a fine pubblicitario, tra cui (i) comunicazioni commerciali, (ii) utilizzo di cookie per pubblicità comportamentale o profilazione e (iii) promozioni effettuate al fine di raccogliere dati personali a fini pubblicitari. Il Codice prevede inoltre un modulo online come sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie nell’ambito del quale AUTOCONTROL (Associazione per l’auto-regolamento della comunicazione commerciale) opererà in veste di mediatore. Si specifica, inoltre, che qualora i reclami dovessero essere inoltrati direttamente all’AEPD, questa si riserverà il diritto di deferirli al Giurì della pubblicità.

CINA – La China Academy for Information Communications Technology (“CAICT”) ha pubblicato un recente paper sulla legislazione informatica, evidenziando lo sviluppo della legislazione in materia di protezione dei dati personali nel 2022, compresa quella incentrata sui trasferimenti transfrontalieri di dati e sulla regolamentazione delle piattaforme digitali. Il CAICT ha sottolineato anche la necessità di migliorare l’attuale supervisione dei trasferimenti transfrontalieri di dati personali nelle bozze di regolamento, nonché la regolamentazione del trattamento di categorie speciali di dati personali, come i dati relativi ai minori o i dati sanitari, in base alla base giuridica stabilita dalla legge sulla protezione delle informazioni personali (“PIPL”).

DANIMARCA – Datatilsynet, Autorità garante danese, ha annunciato di aver avviato, in seguito alla segnalazione di un privato, un’indagine nei confronti della regione Jutland centrale. Il segnalante – paziente dell’ospedale universitario di Aarhus – aveva infatti denunciato l’uso da parte della struttura sanitaria del social Instagram. In particolare, l’Autorità ha riferito che sull’account social dell’ospedale era possibile ritrovare pubblicate foto dei propri pazienti, tali da rivelare informazioni personali sui pazienti interessati. Per tale ragione Datatilsynet ha inviato all’ospedale una serie di domande sull’utilizzo del social, tra le quali la base giuridica prescelta per il trattamento e i risultati delle valutazioni dei rischi e delle analisi d’impatto compiute.

REGNO UNITO – L’ICO ha recentemente manifestato alcune preoccupazioni riguardo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (“AI”) da parte delle autorità locali, dopo aver condotto un’indagine sullo sviluppo, lo scopo e le funzioni di algoritmi e sistemi utilizzati dalle autorità locali nel processo decisionale in merito al diritto a benefici nel sistema di welfare. L’ICO ha osservato che il coinvolgimento umano deve essere tenuto in considerazione prima che venga presa qualsiasi decisione definitiva sul diritto alle prestazioni, e che qualsiasi decisione deve considerare alcuni passaggi pratici, quali (i) adottare un approccio di protezione dei dati by design e by default; (ii) essere trasparenti su come vengono utilizzati i dati personali; (iii) identificare ogni potenziale rischio per la privacy delle persone, valutando la possibilità di condurre una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (“DPIA”).

USA:

  • VIRGINIA – E’ stato approvato e aggiunto al Codice della West Virginia un articolo (HB 2460) che mira a fornire una effettiva protezione della privacy online per i minori, e delinea termini che includono informazioni su bambini, operatori, genitori e personali. L’art. HB 2460 stabilisce che gli operatori devono fornire avvisi sul sito Web di quali informazioni vengono raccolte dai bambini, di come l’operatore utilizza tali informazioni e le pratiche di divulgazione dell’operatore per tali informazioni.
  • MASSACHUSETTS – E’ Stata presentata in Massachusetts una proposta di legge sulla protezione dei dati personali, che stabilisce importanti principi in materia di protezione dei dati personali, tra i quali, che le entità interessate dalla normativa non potranno raccogliere, elaborare o trasferire dati personali, a meno che non siano limitati a ciò che è ragionevolmente necessario e proporzionato per scopi specifici. 

SANZIONI:

  • SPAGNA – L’Autorità spagnola per la protezione dei dati personali (AEPD) ha recentemente pubblicato una propria decisione nella quale ha inflitto una sanzione (50 mila euro, poi ridotta a 40 mila) alla società Endesa Energía per violazione dell’art. 32 GDPR. Chiamata ad indagare da un reclamo proposto da un privato, l’AEPD ha infatti scoperto che Endesa Energía aveva ceduto il contratto con il denunciante ad un’altra società, e ciò (i) senza raccogliere il consenso dell’interessato e (ii) senza fornire un SMS certificato idoneo a provare l’accettazione del contratto. L’Autorità ha pertanto constatato una violazione di riservatezza, in quanto la Endesa Energía ha consentito ad una entità terza di accedere ai dati di un proprio cliente senza una valida base giuridica. 
  • NORVEGIA – L’autorità garante norvegese (“Datatilsynet”) ha sanzionato una società di spedizioni e logistica per violazione dell’articolo 32 del GDPR, per aver condotto un’insufficiente valutazione dei rischi e per la mancanza di misure di sicurezza nell’utilizzo dell’applicazione MyPostNord, che utilizzava i numeri di telefono come unico mezzo di autenticazione per accedere al profilo del cliente. L’autorità garante ha affermato che l’utilizzo dei numeri di telefono come unico fattore di autenticazione e verifica avrebbe creato una violazione del principio di riservatezza, soprattutto nel caso in cui i numeri di telefono fossero assegnati a nuovi proprietari ma i profili di servizio della società non venissero aggiornati.
  • POLONIA – L’autorità garante polacca ha sanzionato uno studio legale, Titolare del trattamento, avente attività principale nella consulenza in materia di incidenti stradali. Nel corso di queste attività, il Titolare del trattamento ha interagito con potenziali clienti al fine di valutare la loro situazione giuridica e le possibilità di far valere i loro diritti, ma, prima di interagire con gli interessati, il Titolare ha chiesto verbalmente il consenso al trattamento dei loro dati personali, senza prendere nota e dare, di conseguenza, alcuna dimostrazione all’autorità dell’ottenimento legittimo di tale consenso.
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Immagine di copertina di Timon Studler grazie a Unsplash.

News #2/2023: Corte di Giustizia, EDPB, giurisprudenza italiana e AGCM, quante decisioni.

LE PRINCIPALI NEWS DELLA SETTIMANA:

  • l’EDPB rende #pubblica la propria decisione che ha “imposto” la sanzione a #Meta;
  • la Corte di Giustizia dell’UE ha pubblicato due #decisioni molto impattanti sulla compliance aziendale, che richiedono una riorganizzazione della gestione delle istanze degli interessati;
  • novità in materia di #accessibilità dei siti web e delle app, direttamente da #AgID;
  • dalla #giurisprudenza 231 arrivano importanti indicazioni in materia di confisca e infortuni sul lavoro;
  • importante sanzione #AGCM a Yoox.
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IL PROFILO DA SEGUIRE:

  • spunti e approfondimenti, sempre attuali, delle principali novità in materia privacy e data protection sul profilo LinkedIn di data TENET®, che seguiamo attentamente anche noi in Project:IN per non perderci mai una news!
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  • Slow Dancing in a Burning Room – John Mayer (2006 – “Continuum”)
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PRIVACY

DECISIONE VINCOLANTE EDPB SU META –  Lo scorso 12 gennaio il Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB) ha annunciato di aver pubblicato le sue decisioni vincolanti nell’ambito delle controversie promosse dal Garante irlandese contro Meta in relazione ai servizi Instagram Facebook.  Le decisioni, adottate ex art. 65 GDPR, costituiscono il risultato di una serie di indagini e valutazioni condotte dall’EDPB – e recepite dalla DPC irlandese all’interno del suo provvedimento dello scorso 31 dicembre 2022 –  circa la trasparenza e la liceità del trattamento relativo alla pubblicità comportamentale attuata dalle due piattaforme. All’appello manca ora soltanto la decisione vincolante relativa a WhatsApp, che arriverà non appena il Garante irlandese avrà pubblicato la propria decisione a riguardo.

I RICORSI SECONDO LA CGUE… – La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha emesso una sentenza in materia di ricorsi amministrativi e civili previsti dal GDPR. La questione aveva preso le mosse da un ricorso amministrativo presentato all’Alta Corte di Budapest da un individuo il quale, avendo preso parte ad una riunione della società NAIH e avendo esercitato il diritto di accesso alle registrazioni della seduta, si era visto consegnare soltanto gli estratti che riproducevano i suoi interventi. Il soggetto, inoltre, aveva contestualmente avviato avverso la decisione della società anche un procedimento in sede civile, basata sul diritto sancito dal GDPR  di proporre ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti in esso stabiliti. Interpellata circa la possibilità che uno dei due rimedi abbia prevalenza sull’altro – soprattutto al fine evitare contrasti tra giudicati – la CGUE ha chiarito che il GDPR non prevede alcuna gerarchia tra i rimedi amministrativi e civili, sottolineando che è demandato ai singoli stati membri il compito di garantire che il concorso dei rimedi attribuiti agli interessati non mettano in dubbio l’effettività e la tutela dei loro diritti.

… E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI SECONDO LA CGUE – In un’altra importante decisione della scorsa settimana, la Corte ha stabilito che un interessato ha #diritto a conoscere tutti (nessuno escluso!) i destinatari dei propri dati personali, a cui un titolare oggetto di istanza di accesso ha trasferito tali informazioni. Non è sufficiente, secondo la Corte, l’indicazione delle (sole) categorie di destinatari, ma la loro elencazione analitica, salvo che sia tecnicamente impossibile o comunque di un livello di complessità molto alto, ovvero nel caso in cui la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva – casi molto molto rari, è utile chiarirlo subito. In sostanza, sulle istanze di accesso ai dati personali ogni azienda dovrà rivedere profondamente i propri strumenti di analisi e risposta, in tempi brevi.

TIKTOK vs. CNIL – Con il comunicato stampa dello scorso 12 gennaio, l’Autorità francese per la protezione dei dati (CNIL) ha annunciato di aver sanzionato il social network TikTok per 5 milioni di euro in ragione della violazione della ePrivacy Directive e della legge locale francese, ritenendosi direttamente e territorialmente competente a emettere tale sanzione nei confronti di due società con sede in UK e Irlanda di proprietà del colosso cinese, ritenendo non direttamente applicabile il regime di one-stop-shop di cui al GDPR.

PUBBLICAZIONE DI VIDEO DI MINORI – Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Europeo nonché una dei protagonisti dello scandalo ormai noto come #Quatargate, ha di recente ricevuto la visita della figlia (minorenne) nel carcere di Haren. La notizia, che ha fatto il giro di tutta l’Europa, è stata corredata dalla stampa online da un video nel quale si vede chiaramente la minore. La questione non è passata inosservata agli occhi del Garante italiano il quale, con un comunicato stampa diffuso lo scorso 9 gennaio, ha definito il video lesivo della personalità e dello sviluppo psico-fisico della bambina in quanto comporta la permanenza di immagini che violano riservatezza e anonimato per un tempo potenzialmente infinito. L’Autorità ha pertanto invitato gli organi di stampa e i social media ad astenersi dal diffondere tali immagini, soprattutto alla luce del fatto che il contenuto non si connette ad alcun interesse pubblico rispetto alla vicenda del Qatargate. A tal fine, il Garante richiama le regole deontologiche connesse alla professione di giornalista e la Carta di Treviso, che impone una tutela rafforzata in caso di soggetti minorenni.

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA CYBERSECURITY –  Con il comunicato stampa del 11 gennaio, l’Agenzia Nazionale per la Cybersecurity (“ACN”) ha annunciato la firma del protocollo di intesa sulla sicurezza informatica con la Camera dei dei Deputati, che si inserisce sia in un contesto globale sempre più complesso per la cybersicurezza, sia nel percorso di trasformazione digitale avviato dalla Camera nello svolgimento della sua funzione istituzionale. In particolare, lo scambio efficace di informazioni per il potenziamento dei servizi di gestione e contenimento delle minacce informatiche, la realizzazione di collaborazioni attraverso la definizione di best practice, nonché l’aggiornamento e la formazione del personale, rivestiranno una notevole importanza che permetterà di avviare un confronto qualificato a tutela dell’Istituzione e nell’interesse generale del Paese.

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D. LGS. 231

DATI DALLA GIURISPRUDENZA DEL TRIVENETO – L’Osservatorio 231 del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università degli Studi di Padova ha recentemente pubblicato un documento di sintesi relativo alle categorie di reati-presupposto maggiormente trattati dai tribunali del Triveneto (Trentino – Alto Adige, Veneto e Friuli – Venezia Giulia) nel triennio 2019-2021. In primo luogo, il report segnala una significativa riduzione dei procedimenti 231 nell’area geografica di riferimento nell’anno 2020, dato chiaramente influenzato dalla generalizzata riduzione delle attività imprenditoriali a causa dell’emergenza pandemica. Per quanto riguarda l’analisi delle categorie di reato riscontrate, il 70% degli illeciti sono relativi a reati contro la pubblica amministrazione, ambientali e di omicidio e lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa dettata in materia di salute e sicurezza. In crescita, tuttavia, il trend relativo ai reati tributari.

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/2121, presentato dal Governo il 9 dicembre 2022 e sul quale il Parlamento si dovrà esprimere con un parere entro il 19 gennaio 2023, (i) propone l’armonizzazione delle disposizioni sulle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera, (ii) modifica la disciplina della fusione societaria. L’obiettivo della normativa è quello di fornire alle società nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale. Inoltre, la normativa punta a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell’Unione europea, al fine di assicurare una maggiore mobilità ed eliminare barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico europeo. A tal fine, si prevede il rilascio di un certificato preliminare come esito della regolare presentazione di progetti di operazioni transfrontaliere. Lo schema impone inoltre sanzioni penali in caso di false o omesse dichiarazioni in relazione alla sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio del citato certificato – illecito peraltro inserito, nella proposta del Governo, all’interno del catalogo dei reati-presupposto del Decreto 231 attraverso la modifica dell’art. 25-ter.

CONFISCA DI PREVENZIONE MAFIOSA – La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, nella sentenza n. 47388/2022 (qui su IusinItinere), sui presupposti applicativi della misure di prevenzione patrimoniale della confisca. Nel caso di specie, la confisca era stata posta in essere nei confronti di un indagato per appartenenza ad un’associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto applicabile la misura, nonostante fosse possibile determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, anche su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente. Questo perché sono risultate una serie di evidenze di fatto che hanno provato la diretta derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista nel periodo di compimento dell’attività delittuosa. 

INFORTUNI SUL LAVORO – La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente con la sentenza 570/2023 a sottolineare alcuni principi in materia di infortuni sul lavoro e responsabilità 231. La società ricorrente era stata condannata, in primo luogo, per non aver svolto adeguate valutazioni relative ai fornitori, che erano previste, in realtà, dal Modello organizzativo; e secondariamente per non avere predisposto a norma alcune infrastrutture lavorative, nonostante la loro corretta edificazione fosse prevista dalla disciplina aziendale. Le mancanze sono state ritenute imputabili all’Amministratore della società, in qualità di datore di lavoro e in quanto tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione. I giudici di legittimità, nell’indagine sulla configurabilità dell’illecito per la società, hanno stabilito che le condotte colpose dei soggetti-persone fisiche, presupposto dell’illecito amministrativo, rilevano laddove sia riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231. È la carenza di tali misure organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, che giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui).

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MERCATI DIGITALI

YOOX vs. AGCM – Il comunicato stampa emesso da AGCM lo scorso venerdì 13 gennaio ha portato cattive notizie per un importante player del settore eCommerce, YOOX Net-a-Porter Group. L’Autorità Garante ha infatti ravvisato, in un’azione di monitoraggio nel periodo 2019-2022, gravi comportamenti da parte della società consistiti, tra le altre cose, in (i) l’annullamento di ordini online già perfezionati al superamento, da parte del consumatore, di determinate soglie di “reso”, (ii) un comportamento ingannevole riguardo ai prezzi esposti, consistiti – a seconda del periodo – in un aumento del prezzo poi oggetto di sconto (cosicchè di fatto sconto non vi era), oppure in un calcolo dello sconto su un prezzo “medio” presente sul mercato, e non su quello effettivamente praticato dall’eCommerce. Tutto questo, senza alcuna trasparenza verso il consumatore: di conseguenza, la sanzione è stata calcolata in ben 5 milioni di euro, oltre alla necessità (entro 60 giorni) di indicare da parte della società i correttivi che intende introdurre per superare i rilievi mossi.

ACCESSIBILITA’ DEI SITI WEB E DELLE APP – Nei giorni scorsi AgID (“Agenzia per l’Italia digitale”) ha pubblicato una circolare con i chiarimenti interpretativi sull’estensione da parte del DL 76/2020 di alcuni vincoli già in essere per le Pubbliche Amministrazioni dal 2004, in merito a specifici strumenti per consentire l’utilizzo di siti web e applicazioni mobile anche a soggetti con disabilità. Sono interessati da tale provvedimento i soggetti che offrono servizi al pubblico e che hanno conseguito un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro, con l’obiettivo di consentire la più ampia inclusione delle persone con disabilità verso servizi essenziali o comunque di largo accesso.

USO DEI SOCIAL – Interessante report annuale di MGP & Partners sull’utilizzo dei social network, disponibile seguendo questo link: per i brand, tra le altre cose, emerge come di grande importanza la capacità di #ascoltare con più attenzione le esigenze dei consumatori, in un mondo iper connesso e dove anche l’opinione del singolo, ormai, conta.

TWITTER – L’ondata di licenziamenti che ha segnato le #BigTech nel corso dello scorso 2022 pare non essersi fermata. A far parlare di sé è ancora una volta #Twitter, che comincia il nuovo anno con il licenziamento di circa 12 dipendenti del team di moderazione dei contenuti impiegati nelle sedi di Singapore e Dublino. In particolare, pare che i dipendenti coinvolti nel taglio avessero il compito di agire per il contrasto della disinformazione online. 

TIKTOK – Il nuovo set normativo europeo in materia di dati personali comincia a mostrare la sua forza oltre i confini dell’Unione. Lo scorso 10 gennaio, l’amministratore delegato di TiTok (Shou Zi Chew) è stato attenzionato – nel corso di una giornata fitta di incontri con alcuni dei commissari europei – del fatto che la società deve tornare a guadagnarsi la fiducia dell’Unione. Tra i vari argomenti trattati, di particolare importanza (i) la sicurezza dei minori, (ii) la trasparenza dei contenuti politici a pagamento e (iii) la conformità, appunto, con la nuova normativa europea in materia di privacy, in particolare con il Digital Services Act e il Digital Markets Act.

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ALTRE NEWS DAL MONDO

USA/1 – La Federal Communications Commission (“FCC”) ha annunciato la propria bozza di regolamento che aggiornerà i requisiti di segnalazione delle violazioni dei dati relativi alle reti proprietarie dei clienti (“CPNI”). In particolare, la FCC ha spiegato che intende allineare le sue regole con i recenti sviluppi delle leggi federali e statali sulla violazione dei dati, vigenti in altri settori. In particolare, la normativa proposta mira a (i) rimuovere l’attuale periodo di attesa obbligatorio di sette giorni lavorativi per la notifica ai clienti di una violazione, (ii) a richiedere la notifica al consumatore da parte dei vettori di violazioni involontarie e (iii) a imporre la notifica di tutte le violazioni segnalabili al FCC, il Federal Bureau of Investigation (“FBI”) e i servizi segreti statunitensi.

USA/2 – La Federal Trade Commission (“FTC”) ha di recente annunciato di aver emesso un ordine contro la società Drizly LLC per violazione del Federal Trade Commission Act. In particolare, sono emerse importanti falle nel sistema di sicurezza della società che hanno comportato la violazione di dati personali di circa 2,5 milioni di consumatori. Secondo quanto riferito dalla FTC, sebbene fosse già stata avvisata negli scorsi anni della vulnerabilità dei propri sistemi, la società non aveva di fatto provveduto ad adottare misure idonee a garantire un’adeguata protezione dei dati. Nell’ordine emesso dall’Autorità viene richiesto a Drizly, tra le altre cose, di (i) attuare un programma di sicurezza delle informazioni e stabilire garanzie di sicurezza, (ii) dichiarare sul proprio sito web le categorie di informazioni che raccoglie e i motivi per cui tale raccolta è necessaria e (iii) distruggere tutti i dati raccolti senza necessità, nonché astenersi dal raccogliere in futuro dati e informazioni non necessari per gli scopi prefissati in apposito programma di conservazione.

REGNO UNITO/1 – Il Center for Data Ethics and Innovation (“CDEI”) ha aggiornato l’Algorithmic Transparency Recording Standard, a seguito di una fase pilota in tutto il settore pubblico. Il CDEI ha affermato che lo standard aiuterà le organizzazioni del settore pubblico a fornire informazioni chiare sugli strumenti algoritmici che utilizzano, e sul motivo per cui li utilizzano, dato che la trasparenza in questo settore richiede apertura su come gli strumenti algoritmici supportano il processo decisionale, e sulle decisioni assistite da algoritmi in un formato completo, aperto, comprensibile, facilmente accessibile e gratuito.

REGNO UNITO/2 – Lo scorso 10 gennaio la FCA (Financial Conduct Authority) ha annunciato di aver emesso un avviso con il quale ha sanzionato la Guaranty Trust Bank (UK) per importanti lacune in materia di antiriciclaggio nel periodo compreso tra l’ottobre 2014 e il luglio 2019. Secondo l’Autorità, nel lasso temporale preso a riferimento, la Guaranty Trust Bank non ha adeguatamente compiuto valutazioni in merito al rischio dei clienti, non valutando e/o documentando, in particolare, i rischi connessi ad attività di riciclaggio. Per tali motivi, la banca è stata raggiunta da una sanzione di ben 7,6 milioni di sterline.

SLOVENIA – La legge sulla protezione dei dati personali (“ZVOP-2”) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, dopo essere stata adottata dall’Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia il 15 dicembre 2022. In particolare, la ZVOP-2, che recepisce il GDPR nella legislazione locale, entrerà in vigore il 26 gennaio 2023, sostituendo così l’attuale legge sulla protezione dei dati personali del 2004.

WASHINGTON D.C. – Il Procuratore Generale (“AG”) ha annunciato un accordo di $ 9.500.000 con Google LLC per dirimere la controversia sorta in seguito alle pratiche di tracciamento della posizione di Google, che si era impegnata in pratiche ingannevoli, tra le quali una serie di attività che avrebbero ripetutamente spinto gli utenti ad abilitare la posizione in determinate app, per la ragione che i prodotti non avrebbero funzionato correttamente se la posizione non fosse stata abilitata. L’accordo stabilisce anche che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, Google dovrà predisporre un report che dimostri il proprio rispetto dell’accordo. 

GIAPPONE –  il ministero dell’Interno e delle comunicazioni giapponese (“MIC”) ha aperto una consultazione pubblica, che durerà fino al 30 gennaio 2023, sulla bozza di orientamento sui danni causati da un attacco informatico, sottolineando che, con l’aumentare della minaccia di attacchi informatici, sarà vantaggioso sia per l’organizzazione lesa che per la collettività condividere le informazioni sugli attacchi informatici, per chiarire l’intera portata degli eventuali danni e rafforzare le contromisure da adottare.

INDIA – Il Ministero dell’elettronica e dell’informatica indiano (MeitY) ha di recente reso pubbliche le bozze di modifica delle linee guida in materia di giochi online (“Linee guida per gli intermediari e codice etico dei media digitali 2021”, cd. Regolamento IT) e ne ha contestualmente avviato una consultazione pubblica. Le ragioni delle modifiche vanno ricercate nella necessità che (i) i giochi online siano offerti in conformità alle leggi indiane e (ii) che gli utenti siano tutelati dai potenziali danni. Tra le novità proposte figura, tra le altre cose, anche la previsione che un intermediario di giochi online osservi, nell’adempimento dei propri doveri, la due diligence richiesta dal Regolamento IT – che impone, tra le altre cose, di compiere ogni sforzo ragionevole per evitare che i propri utenti agiscano in maniera non conforme alla legge indiana, anche in materia di gioco d’azzardo.

SPAGNA – L’autorità spagnola per la protezione dei dati (“AEPD”) ha annunciato, il 10 gennaio 2023, che oltre 100.000 Data Protection Officers (“DPOs”) sono registrati nel registro pubblico previsto sia per il settore pubblico che per quello privato, per i settori in cui la nomina è obbligatoria. Inoltre, l’AEPD ha specificato che il registro è a disposizione dei cittadini per accedere ai dati di contatto degli DPO, per ottenere informazioni sul trattamento dei propri dati personali, esercitare i propri diritti o presentare un reclamo. 

GERMANIA – L’Ufficio federale dei cartelli (Bundeskartellamt) ha reso noto di aver inviato ad Alphabet Inc., Google Ireland Ltd. e Google Germany GmbH la propria valutazione circa le condizioni di trattamento dei dati operate da Google. Nella valutazione il Bundeskartellamt ha evidenziato che gli utenti di Google dispongono solo di un minimo margine di scelta in merito all’accettazione dell’ampio trattamento di dati effettuato da Google. Al momento l’Autorità ha basato la propria valutazione esclusivamente sulla normativa tedesca dettata in materia di concorrenza, tuttavia appare più che verosimile che in futuro si applicherà, in casi simili, la nuova normativa europea del Digital Markets Act (DMA).

BELGIO – L’Autorità belga per la protezione dei dati ha aggiornato e comunicato la propria decisione nei confronti del’Interactive Advertising Bureau (“IAB”), in cui ha stabilito di aver imposto allo stesso una sanzione di € 250.000 per violazioni del GDPR. L’autorità belga ha confermato il piano di azione del IAB volto a rendere il trattamento dei dati personali nel contesto del Transparency and Consent Framework conforme alle disposizioni del GDPR.

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Immagine di copertina di Matt Duncan grazie a Unsplash.

News #1/2023: la super-sanzione a Meta “vieta”​ l’uso del contratto come base per fare targeted advNews#

LE PRINCIPALI NEWS DELLA SETTIMANA:

  • #Meta sanzionata dall’Autorità irlandese, a rischio il suo #modello di #business;
  • anche #Apple (dopo Microsoft) ha problemi con il CNIL, ma sulla Direttiva #ePrivacy;
  • il primo gennaio scorso è entrato in vigore, in California, il #CPRA;
  • una società cancellata può comunque essere condannata secondo il #dlgs231;
  • le altre news dal #mondo includono: gli Stati di #NewYork e del #Kentucky che si attivano per approvare una legge privacy locale, Croazia e Finlandia elevano sanzioni importanti in ambito GDPR, mentre il District of Columbia si accorda con #Google per chiudere un’indagine sul tracciamento della localizzazione degli utenti senza consenso.
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IL PROFILO DA SEGUIRE:

  • non potevamo che cominciare con IAPP, il più rilevante network mondiale dei professionisti privacy, che tra l’altro ha pubblicato un interessante report sui “fatti” del 2022 e l’orizzonte che ci attende nel 2023, qui.
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QUESTA NEWSLETTER È STATA SCRITTA CON, IN SOTTOFONDO..

  • Don’t Stop Believin’ – Journey (1981 – 4:11 in loop)
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PRIVACY

META SANZIONATA (ANCORA, E PESANTEMENTE) – La DPC – Irish Data Protection Commission – ha adottato, il 4 gennaio scorso, la decisione finale su Meta che tanto ha fatto discutere (e di cui avevamo già accennato per il suo percorso complesso). Fortemente richiesta dall’EDPB, e in particolare da diverse altre Autorità di controllo europee, questa decisione di fatto interferisce con il modello di business di Facebook/Instagram, incentrato su una profilazione pubblicitaria (targeted ads) basata giuridicamente sul contratto di iscrizione al social network, secondo Meta sufficiente a giustificare tale attività. I 390 milioni di sanzione, invece, derivano dal generale assunto – ormai molto chiaro – per cui senza un trasparente, libero e informato consenso non sia possibile effettuare, secondo le Autorità europee in materia, attività di adv online. Con questa sanzione, il totale delle violazioni privacy a carico di Meta (a partire dal 2021) arriva all’esorbitante ammontare di più di 900 milioni di euro. Vedremo adesso come e dove (non certo “se”) Meta opporrà la decisione, e in che modo la DPC sarà fedele a quanto deciso, dato che il testo del provvedimento è stato ampiamente “guidato” da altre Aurorità, mentre la commissione irlandese in precedenza aveva apertamente avallato la posizione di Meta; tra l’altro, proprio la DPC ha dichiarato di volersi opporre ad alcune parti della linea guida impostale dall’EDPB nella propria decisione vincolante.

APPLE vs. CNIL – L’Autorità francese per la protezione dei dati personali (CNIL) ha recentemente reso nota la propria decisione (solo in lingua francese) di infliggere una sanzione ad Apple Distribution International Ltd. A seguito di un reclamo, infatti la CNIL ha avuto modo di appurare che Apple presentava pubblicità personalizzata agli utenti dei sistemi operativi iOS e MacOS, e ciò per impostazione predefinita. In particolare, dalle indagini dell’Autorità è emerso che l’utente intenzionato a modificare tali impostazioni, avrebbe dovuto seguire una più o meno articolata trafila di azioni per modificare le impostazioni relative alla pubblicità personalizzata. Per tale ragione, la CNIL ha sanzionato per la cifra di ben 8 milioni di euro.

AZIENDE E RICERCA SCIENTIFICA – Il Future of Privacy Forum ha pubblicato un report sui programmi di condivisione dei dati tra aziende e istituti di ricerca intitolato “The Playbook: Data Sharing for Research”, un report che raccomanda le best practice per l’implementazione dei programmi di ricerca, comprese le fasi di gestione e condivisione dei dati. Il report illustra l’importanza e i vantaggi di disporre di protocolli adeguati per creare processi di condivisione dei dati sicuri e semplici, hanno dichiarato i responsabili del progetto per la condivisione dei dati e l’etica. Il report affronta in particolare i passaggi fondamentali per la gestione, la condivisione e l’esecuzione dei programmi tra aziende e ricercatori, quali la creazione di un sistema di condivisione dei dati che faccia progredire positivamente la ricerca scientifica, che richiede una migliore comprensione dei rischi esistenti, delle opportunità di affrontare le sfide e delle diverse parti interessate coinvolte nelle decisioni di condivisione dei dati.

CYBERSECURITY NEL SETTORE ASSICURATIVO – Esperti del settore assicurativo in tema di cyber security hanno di recente avvertito che gli attacchi informatici su larga scala sono una preoccupazione crescente tra i dirigenti del settore: si rischia di fatto che divengano non assicurabili, come riporta il Financial Times, perché esiste un limite all’ammontare delle perdite che il settore privato può assorbire dagli attacchi cyber. Si esortano allora i governi a istituire schemi pubblici e privati per gestire rischi informatici “sistemici” che non possono essere nè quantificati nè assicurati preventivamente.

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D. LGS. 231

CONDANNA 231 DI SOCIETA’ ESTINTA – La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non impedisce la condanna dell’ente per un illecito 231. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la sentenza 2993/2022, nella quale si legge che l’estinzione dell’ente, successiva all’addebito emanato ai sensi del Decreto 231, lascia impregiudicata la possibilità di una pronuncia di condanna. Sulle modalità di esecuzione della condanna spetterà al Pubblico Ministero decidere come procedere, avendo raggiunto le parti un accordo sull’applicazione della pena.

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MERCATI DIGITALI

MERCATO UNICO E DIGITALIZZAZIONE – In occasione dei 30 anni dalla creazione del mercato unico europeo, che ha preso avvio il 1 gennaio 1993, la Commissione europea ha pubblicato il paper “European Single Market is turning 30”, che analizza, con riguardo allo sviluppo digitale e con particolare riferimento al mercato unico dei servizi, i principali obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere nel mercato digitale grazie all’integrazione europea, che ha funzionato da motore per la crescita e la competitività, sostenendo il potere economico dell’Unione europea a livello globale. Il paper sottolinea inoltre che, anche sulla base delle proposte Fit For 55 e Digital Decade, l’Unione sta mettendo in atto un quadro normativo per sostenere le transizioni verdi e digitali dell’Europa.

LICENZIAMENTI AMAZON – Dopo Twitter e Facebook tocca anche ad Amazon. Sono circa 18 mila i licenziamenti previsti in tutto il mondo per il colosso di logistica guidato da Jeff Bezos. E’ molto probabilmente dal prossimo 18 gennaio che i lavoratori interessati cominceranno ad essere contattati dall’azienda, che intanto parla dell’operazione come l’esito di una “pianificazione annuale difficile”.  Non ci sono attualmente notizie ufficiali in merito ai settori che verranno maggiormente colpiti, né riguardo alla percentuale di lavoratori europei coinvolti. D’altronde, la stessa notizia dei licenziamenti è stata il frutto di una fuga di notizie. Ancora una volta,  non ci resta che aspettare, con la certezza però che anche il nuovo anno avrà i suoi riflettori puntati sul mondo delle #BigTech.

SALDI ONLINE E TRUFFE – In occasione dei tanto attesi saldi invernali Aicel (Associazione Italiana per il Commercio Elettronico) mette in guardia i consumatori dalle possibili #truffe che potrebbero caratterizzare il loro acquisto online. L’e-commerce, infatti, è particolarmente insidioso a fronte delle innumerevoli modalità escogitate dai malintenzionati per ingannare il consumatore. Un esempio di truffa diffusissimo online è la creazione di siti “copia”- quelli cioè che copiano esattamente il sito originale, non consentendo al consumatore di intuire che le operazioni di pagamento stanno avvenendo su un sito terzo. Tra i suggerimenti proposti da Aicel per difendersi (i) diffidare da affari “particolarmente vantaggiosi, (uu) accertarsi che i siti non siano segnalati dalle competenti autorità garanti – ad esempio AGCM – , (iii) verificare che sul sito siano presenti le informative relative alla privacy e ai cookie. 

LICENZE POSTALI DIGITALI – E’ stato attivato il nuovo portale “Licenze postali” per il rilascio e la gestione delle licenze e delle autorizzazioni postali. Il ministero per le Imprese e Made in Italy, nel rendere nota l’attivazione del sistema, ha precisato che l’iniziativa ha consentito di automatizzare molte attività e di rendere il processo completamente digitale, nell’ottica di una semplificazione delle procedure della pubblica amministrazione a vantaggio di cittadini e imprese. Attraverso il portale gli utenti avranno a disposizione un’area riservata dedicata alle richieste di rilascio di titoli abilitativi, rinnovi, cessioni e subentri per licenze e autorizzazioni postali attive. I pagamenti saranno gestiti interamente dal servizio PagoPA.

SANITA’ DIGITALE – Il nuovo progetto firmato da Cineca e dall’Associazione Scientifica per la Sanità Digitale punta a formare il personale sanitario su tematiche come robotica, telemedicina, mobile application e business intelligence, con l’obiettivo di più efficiente ed efficace la Sanità. Il progetto si colloca nell’ambito delle attuali linee programmatiche del ministero della Salute, perseguite anche a livello internazionale, in cui la telemedicina e le tecnologie digitali rappresentano il fattore chiave per supportare l’interazione dei diversi professionisti sanitari.

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ALTRE NEWS DAL MONDO

NEW YORK – New York promuove la propria legge sulla privacy (“New York Privacy Bill”) per (i) indurre le aziende a rivelare i loro metodi di identificazione dei dati personali, (ii) adottare speciali misure di salvaguardia per la condivisione dei dati e (iii) consentire ai consumatori di ottenere i riferimenti degli Enti con cui vengono condivise le loro informazioni. In particolare, nell’atto è riportato che la pubblicità mirata e la vendita di dati personali non sono considerate finalità di trattamento necessarie per fornire servizi o beni richiesti da un consumatori. New York adotta la formulazione di de-identificazione del CPRA e una terminologia familiare al GDPR, comprendente i concetti di Titolari e Responsabili del trattamento e i principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione.

KENTUCKY – Nell’Assemblea generale del Kentucky dello scorso 3 gennaio è stato presentato dal Senatore W. Westerfield un disegno di legge relativo alla protezione dei dati personali dei consumatori. In particolare, le disposizioni introdotte nel disegno di legge stabiliscono, tra le altre cose, i diritti dei consumatori e la loro possibilità di appellarsi al titolare del trattamento per il soddisfacimento delle proprie richieste. La bozza prevede inoltre che l’autorità esclusivamente competente a far applicare la legge sia il Procuratore Generale dello Stato, con la sola eccezione della facoltà, concessa al consumatore, di esercitare il diritto di azione privata. In base a tale diritto, il consumatore ha la possibilità di richiedere un provvedimento ingiuntivo per violazioni specifiche nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia provveduto a porvi rimedio nel termine di 30 giorni dalla ricezione di un avviso dal parte del Procuratore Generale. Se approvato, il disegno di legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2025.

CROAZIA – L’Autorità croata per la protezione dei dati personali ha ritenuto che un Titolare del trattamento avesse installato un sistema di videosorveglianza che riprendeva lo spazio pubblico senza una base giuridica adeguata ai sensi dell’art. 6(1) del GDPR, e ha ingiunto al Titolare in questione di regolare l’angolo delle telecamere entro quindici giorni in modo da non prendere nell’inquadratura lo spazio pubblico e le persone che vi accedono, con l’obbligo di fornire adeguate informazioni nonappena l’infrazione venga rettificata.

FINLANDIA – L’Autorità finlandese per la protezione dei dati ha irrogato una sanzione di 230.000 euro a una società di navigazione che ha posto in essere diverse violazioni nel trattamento dei dati sanitari dei dipendenti, tra le quali una mancanza dell’attuazione corretta dei principi di trasparenza, accuratezza, diritto all’informazione, diritto di accesso e protezione dei dati by design, di cui al GDPR.

ISLANDA – L’Autorità garante islandese ha respinto il ricorso di un interessato che chiedeva la cancellazione del proprio database genealogico, in possesso di un Titolare del trattamento. L’Autorità, in particolare, ha deciso che il trattamento da parte del Titolare del trattamento era giustificato ai sensi dell’articolo 6(1)(f) del GDPR, e che il Titolare aveva il diritto di rifiutare la richiesta di cancellazione in quanto il trattamento era giustificato per motivi di pubblico interesse, nello specifico per ragioni di ricerca storico-scientifica e per ragioni statistiche.

SPAGNA – L’Autorità spagnola per la protezione dei dati personali (“AEPD”) ha irrogato una multa di 30.000 euro a un operatore di telecomunicazioni locale per aver attivato una carta SIM senza verificare prudentemente l’identità dell’abbonato, il quale aveva invece fornito in modo fraudolento al Titolare del trattamento i propri dati personali. 

CALIFORNIA – Entrato in vigore il 1 gennaio 2023 il California Privacy Rights Act (“CPRA”), che introduce modifiche al California Consumer Privacy Act (“CCPA”) che impongono alle aziende nuovi requisiti per i consumatori, tra i quali l’ottenimento del consenso prima della raccolta dei dati in determinati casi, e prevede anche una più stringente limitazione dell’utilizzo dei dati personali.

VIRGINIA – Entrato in vigore il 1 gennaio 2023 anche il Virginia Consumer Data Protection Act (“CDPA”), che prevede ulteriori diritti per i consumatori, tra i quali il diritto di accesso, di cancellazione e di opt-out, stabilendo obblighi per i Titolari del trattamento e per i Responsabili che trattano dati personali. Da notare particolarmente che il procuratore generale della Virginia avrà l’autorità esclusiva di applicare le disposizioni del CDPA, e potrà avviare azioni e chiedere ingiunzioni per impedirne ogni violazione con sanzioni civili fino a 7.500 dollari. 

COREA DEL SUD – L’Autorità locale per la protezione dei dati personali (“Personal Information Protection Commission” o “PIPC”) ha pubblicato le linee guida per l’interpretazione degli standard del Personal Information Protection Act (“PIPA”), con lo scopo di migliorare la comprensione delle regole in materia di protezione dei dati personali nel settore pubblico e di rispondere alle questioni e agli interrogativi su argomenti di questo settore. In particolare, per ciascuna domanda le linee guida descrivono la base giuridica da considerare e forniscono un breve parere del PIPC sul tema. 

DISTRICT OF COLUMBIA – Karl A. Racine, Procuratore Generale del Distretto di Columbia (meglio conosciuto come Washington D.C.), ha recentemente annunciato il raggiungimento di un importante accordo con Google LLC finalizzato a risolvere le accuse secondo le quali il colosso informatico avrebbe ottenuto i dati di localizzazione relativi agli utenti dei suoi servizi attraverso comportamenti ingannevoli. Le indagini, avviate nel 2018 dopo la pubblicazione di un articolo da parte dell’Associated Press,  hanno consentito al Procuratore Generale di appurare che Google otteneva realmente i dati di localizzazione attraverso comportamenti ingannevoli, come ad esempio l’uso di dark pattern. Alla luce di tali evidenze, il Procuratore Generale ha pertanto provveduto a denunciare le plurime violazioni del Consumer Protection Procedures Act commesse da Google. Proprio per risolvere tali accuse è stato previsto l’accordo, del valore di ben 9,5 milioni di dollari. Oltre al pagamento di tale importantissima cifra, è stato imposto a Google, tra le altre cose, di (i) informare chiaramente gli utenti circa la raccolta e il tracciamento dei dati relativi alla posizione, (ii) mantenere disponibile ed aggiornata una pagina contenente la politica di Google in materia di dati di posizione e (iii) limitare la diffusione dei dati degli utenti. 

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Immagine di copertina di Elias Ehmann grazie a Unsplash.

Sanzione privacy a WhatsApp Ireland confermata, nonostante i ricorsi su più fronti

Foto di Liam Charmer su Unsplash

WhatsApp Ireland Ltd. (“WhatsApp”) contro l’European Data Protection Board (“EDPB”) e la Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”): una “questione irlandese” che non ha nulla a che vedere con il regionalismo britannico e le sue lotte, ma che si inserisce nelle dinamiche dei trasferimenti internazionali di dati, delle procedure che l’EDPB adotta per garantire la corretta e coerente applicazione del GDPR all’interno dell’Unione europea e che vede coinvolta, questa volta, anche la Corte di Giustizia UE.

WhatsApp vs. EDPB

Nell’ambito dei trasferimenti internazionali di dati, esiste un’autorità definita “Capofila”, che è l’Autorità Garante dello Stato in cui è stabilito il Titolare o il Responsabile del trattamento di dati per trasferimenti tra altri Paesi, alla quale questi ultimi trasferiscono la competenza sul trattamento transfrontaliero in questione.

Se un’Autorità Capofila emana una decisione che diventa oggetto di obiezioni da parte delle altre Autorità Garanti, definite “Interessate”, e se queste obiezioni, pertinenti e motivate, vengono contestate dall’Autorità Capofila, l’EDPB interviene con un procedimento di risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 65 del GDPR.

È proprio con questo meccanismo che l’EDPB ha adottato, il 28 luglio 2021, una decisione vincolante a seguito di alcune indagini, basate su denunce relative alle attività di trattamento della piattaforma WhatsApp. La decisione riguarda, in particolare, la liceità e la trasparenza del trattamento per la pubblicità comportamentale e la liceità del trattamento ai fini del miglioramento dei servizi della piattaforma.

La decisione vincolante dell’EDPB arrivava in seguito a una sanzione dell’Autorità Garante irlandese, aumentandone notevolmente l’ammontare irrogato nei confronti di WhatsApp per violazione, da parte della piattaforma, della normativa del GDPR.

Numerose Autorità Garanti interessate avevano sollevato, infatti, obiezioni alla proposta di decisione dell’Autorità Garante irlandese, la quale, a fronte delle violazioni di WhatsApp, avrebbe comminato una sanzione non proporzionata, ritenuta “troppo leggera” e così inefficace.

A fronte di un atteggiamento tradizionalmente ritenuto tollerante e comprensivo, che ha spesso caratterizzato l’Autorità Garante irlandese nei confronti di società con sede principale negli Stati Uniti e che ha spinto le stesse società a stabilire la loro sede europea in Irlanda, questa volta il Garante irlandese è stato costretto – a causa della decisione vincolante dell’EDPB – a infliggere una sanzione ben superiore alla piattaforma, pari a 225 milioni di euro.

WhatsApp vs. CGUE

A seguito della sanzione ricevuta, WhatsApp ha adito la CGUE impugnando la decisione davanti alla CGUE, la quale, nella causa T-709/21 sulla domanda di annullamento della decisione vincolante del EDPB ha, invece, respinto il ricorso proposto da WhatsApp in quanto irricevibile perché non diretto contro un atto impugnabile ai sensi dell’art. 263 del TFUE.

La CGUE osserva che, affinché un atto possa essere impugnato, esso deve produrre effetti giuridici vincolanti e deve essere in grado di incidere sugli interessi del richiedente, determinando un netto mutamento della sua posizione giuridica. Questo requisito si somma, inoltre, alla necessità che il ricorrente sia direttamente e individualmente interessato da tale atto per essere legittimato ad agire.

Per quanto riguarda il requisito degli effetti giuridici sul richiedente, la CGUE ha ritenuto che la decisione impugnata non modifichi di per sé la posizione giuridica della piattaforma WhatsApp, in quanto, a differenza della decisione finale dell’autorità di controllo irlandese, la decisione impugnata non è direttamente esecutiva nei confronti della WhatsApp e costituisce un atto preparatorio di un procedimento che deve concludersi con l’adozione di una decisione definitiva di un’autorità nazionale di vigilanza nei confronti di tale impresa.

Per quanto riguarda il requisito del diretto e immediato interesse di WhatsApp, la CGUE ha rilevato che la decisione impugnata lascia un certo margine di discrezionalità all’Autorità Garante irlandese per quanto riguarda il contenuto della decisione finale, che riguarda anche altri aspetti, in particolare l’importo dell’ammenda amministrativa, non configurandosi un interesse conforme ai requisiti per l’interesse ad agire della piattaforma nel provvedimento dell’Autorità Garante.

Conclusione della vicenda

La CGUE si è espressa su una serie di elementi che, valutati nella loro complessità, avrebbero messo profondamente in crisi il ruolo dell’EDPB e il meccanismo di composizione delle controversie di cui all’art. 65 del GDPR, se la CGUE avesse accolto il ricorso.

La questione resta ancora aperta, però, dato che secondo la stessa CGUE, la validità della decisione impugnata potrà essere contestata dinanzi a un giudice nazionale, che potrebbe presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale di nuovo sottoposta all’autorità della Corte europea.

News #50: la Commissione UE ritiene “adeguati”​ gli USA per il data transfer, ora tocca all’EDPB (e a NOYB); nuovi protocolli rilevanti su 231

Immagine di copertina di Tessa Rampersad grazie a Unsplash.

SEZIONE SPECIALE: USA-UE DATA TRANSFER

BOZZA DECISIONE DI ADEGUATEZZA UE-USA –  Lo scorso 13 dicembre la Commissione europea ha pubblicato la bozza di decisione di adeguatezza che, ex art.46 GDPR, consentirà – qualora approvata – un trasferimento di dati sicuro tra Europa e Stati Uniti. In particolare la bozza, nel recepire le preoccupazioni sollevate dalla Corte di Giustizia nella sentenza #SchremsII, poggia su una seria valutazione del quadro normativo statunitense, incluso l’ordine esecutivo di Biden e i regolamenti che istituiscono un tribunale per la protezione dei dati. Contestualmente alla bozza, la Commissione ha altresì rilasciato una pagina dedicata alle Q&A (domande e risposte più frequenti). Il progetto di decisione è stato ora inoltrato all’EDPB e successivamente verrà sottoposto al vaglio di un comitato composto da rappresentanti dei vari stati membri. Dopo tali passaggi, inclusa la verifica del Parlamento europeo, il documento tornerà alla Commissione alla quale spetterà procedere (eventualmente) alla sua adozione.

IL COMMENTO DI NOYB – Pubblicata la bozza di decisione di adeguatezza, il commento di #NOYB non è tardato ad arrivare. Nella stessa giornata del 13 dicembre, infatti, None Of Your Business (l’organizzazione no profit di Max Schrems, promotore dinanzi alla CGUE delle cause concluse con le famose sentenze Schrems I e Schrems II) ha rilasciato una prima valutazione sul documento segnalando che le modifiche (e, di conseguenza, le  garanzie) introdotte nell’ordinamento giuridico statunitense dall’Executive Order di Biden sono in realtà insufficienti. Rimandando l’attenta valutazione della bozza ai giorni successivi, NOYB ha formulato un pronostico negativo circa le sorti della decisione, laddove portata al cospetto della CGUE.

ACCORDO OCSE SULL’ACCESSO DEL GOVERNO AI DATI PERSONALI – Il 14 dicembre l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha annunciato l’adozione della dichiarazione sull’accesso del governo ai dati personali detenuti da entità del settore privato, alla quale hanno aderito 38 paesi, insieme all’Unione europea. L’accordo chiarisce in che modo le forze dell’ordine e la sicurezza nazionale possono accedere ai dati personali nell’ambito degli ordinamenti giuridici esistenti. Rifiutando qualsiasi approccio da parte dei governi per accedere ai dati personali che sono in contrasto con i valori democratici e lo stato di diritto, la dichiarazione stabilisce una serie di principi in base ai quali i governi possono accedere ai dati personali detenuti dalle organizzazioni. La dichiarazione ha anche notevoli risvolti applicativi concreti, tra i quali il caso in cui nelle TIA (“Transfer Impact Assessment”) si è tenuti a verificare la presenza nell’ordinamento dello Stato di destinazione di norme chiare, che costituiscano garanzie in uno stato democratico almeno equivalenti, sostanzialmente, a quelle dell’Unione europea.

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PRIVACY

DIRETTIVA PNR – Lo scorso 15 dicembre l’EDPB (European Data Protection Board) ha annunciato di aver adottato una dichiarazione in merito ad una sentenza (C-817/19) pronunciata dalla CGUE in materia di uso dei codici di prenotazione (#PNR) per finalità di prevenzione, accertamento e azione penale nei confronti di terrorismo e di altri reati gravi. L’EDP ha spiegato che, secondo l’interpretazione della Corte, la Direttiva 2016/681 (cd. #DirettivaPNR) prevede importanti specificazioni in relazione al trattamento di dati personali, quali ad esempo (i) l’applicazione del sistema PNR ai soli reati di terrorismo e agli altri reati gravi che hanno, in concreto, un legame con l’uso di aerei e (ii) l’applicazione non indiscriminata del periodo di conservazione di 5 anni ai dati dei passeggeri. Partendo da tale premessa, l’EDPB ha rilevato che la gran parte dei trattamenti effettuati dagli Stati Membri alla luce della Direttiva PNR non è conforme all’interpretazione della Corte europea,provvedendo pertanto a raccomandare l’adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di un allineamento.

VIOLAZIONE RISERVATEZZA – Il Garante per la protezione dei dati personali ha di recente irrogato una sanzione all’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) per violazione di dati personali sanitari (dunque, un #databreach). Dal reclamo proposto da un paziente è infatti emerso che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze – nominata responsabile del trattamento da ISPRO – aveva per errore inoltrato via e-mail il referto medico di un altro paziente. Tale comunicazione, essendo priva di idonea base giuridica, era stata pertanto effettuata in violazione del GDPR. Nel comminare la sanzione (7mila euro) il Garante ha inoltre colto l’occasione per ribadire la necessità che i dati sanitari – data la loro particolare delicatezza e “sensibilità” – siano trattati con le adeguate tutele.

CONSULTAZIONE PUBBLICA/DMA – Il Digital Markets Act (DMA) conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti che stabiliscono disposizioni dettagliate per alcune delle questioni indicate all’art. 46. Lo scorso 9 dicembre la Commissione ha pertanto aperto una consultazione pubblica al fine di stabilire con maggiore precisione gli aspetti pratici inerenti a (i) la forma e il contenuto delle notifiche e/o comunicazioni da inoltrare su richiesta della Commissione, (ii) l’avvio di un procedimento ai sensi del DMA, (iii) l’esercizio del diritto ad essere ascoltati e ai termini di divulgazione ex art. 34. e, più in generale, (iv) ai termini previsti dall’atto. Sarà possibile inoltrare le proprie osservazioni fino al prossimo 6 gennaio, accendendo a questo link.

CITTADINANZA A PUNTI E DIALOGO SULL’AI – E’ stata vietata l’intelligenza artificiale pensata per istituire una “cittadinanza a punti”, attraverso sistemi di valutazione delle persone che vivono in un Paese in base al loro comportamento sociale, alle loro scelte in vari contesti e alle caratteristiche personali. Ora che il Consiglio europeo ha adottato la sua posizione comune, concordata dai 27 Stati membri, relativa alla normativa sull’intelligenza artificiale, il prossimo obiettivo è quello di assicurare che i sistemi di intelligenza artificiale presenti sul mercato dell’Unione europea, e utilizzati dalle persone, rispettino appieno la normativa vigente in materia di diritti fondamentali. Per sfruttare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale bisognerà implementare politiche coordinate a livello internazionale e individuare pratiche comuni, ed è proprio con questo spirito che si terrà il 14 e il 15 dicembre a Gran Canaria la relativa riunione ministeriale del Comitato per la politica dell’economia digitale.

REPORT ENISA SU CYBERSICUREZZA NELLA SANITA’ – L’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (“ENISA”) ha pubblicato, il 13 dicembre un report sulla resilienza del settore sanitario europeo, con lo scopo di identificare potenziali sfide e di suggerire raccomandazioni. Il report illustra che, durante il 2022, l’allocazione di budget e risorse per promuovere la costituzione di team di sicurezza informatica all’interno delle organizzazioni sanitarie è stato fondamentale per garantire la resilienza della sicurezza informatica, fondamentale nel settore sanitario, e che anche i test regolari a livello locale sono emersi come una buona prassi di sicurezza.

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D. LGS. 231

PROTOCOLLO 231 (POTENZA) –  La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza ha adottato un Protocollo organizzativo e di coordinamento in tema di indagini sui reati 231, con il quale ha pubblicato delle linee guida applicative del Decreto 231, al fine di meglio coordinare le indagini nel settore della responsabilità da reato degli enti. La Procura Generale ha integrato il Protocollo con una Relazione illustrativa, allo scopo di (i) soddisfare la necessità di approfondire alcune questioni che investono Decreto 231 e i dubbi interpretativi che lo riguardano e (ii) far fronte all’esigenza derivante dall’estensione della portata normativa di alcuni reati 231 anche ai casi di sovvenzioni pubbliche a danno dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, ricomprendendo così le risorse del PNRR. 

PROTOCOLLI REATI SUL LAVORO (NAZIONALE) – Dall’intesa raggiunta tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e Procura Generale presso la Corte di Cassazione sono stati emanati due nuovi #Protocolli (nn. 474 e 483) che conferiscono – con specifico riferimento alla responsabilità degli enti – particolari compiti e deleghe agli ispettori al fine di indagare sulla commissione di determinati reati. Più in particolare, i nuovi protocolli attribuiscono agli ispettori funzioni di veri e propri “agenti di polizia” in riferimento a particolari tipologie di reati, come infortuni gravi o mortali, caporalato, mobbing e molestie.

PROTOCOLLO ANTI-COVID (NAZIONALE) –  Il Ministero del Lavoro e le Parti Sociali hanno recentemente reso nota la loro decisione di non apportare alcuna revisione al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, il cd. #ProtocolloAntiCovid, che di fatto rimane dunque in vigore. La scelta concreta circa il protrarre o meno l’applicazione del Protocollo è pertanto rimessa ai singoli datori di lavoro (che fino al prossimo 31 dicembre dovranno comunque rispettare le Linee Guida e le regole dettate in materia di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali).

GERMANIA E WHISTLEBLOWING – Il Parlamento tedesco (“Bundestag”) ha annunciato l’adozione del progetto di legge c.d. Whistleblowing Protection Act (in tedesco c.d. (“HinSchG”), con alcuni emendamenti, che comprendono (i) l’estensione dell’ambito di applicazione del progetto HinSchG alle segnalazioni di dichiarazioni di funzionari pubblici che costituiscono una violazione del dovere di lealtà alla Costituzione tedesca; e (ii) il trattamento delle segnalazioni anonime, il cui trattamento diventa obbligatorio, anziché facoltativo, per gli uffici segnalanti.

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MERCATI DIGITALI

TWITTER SOSPENDE I GIORNALISTI (E NON SOLO) – Negli ultimi giorni la piattaforma da poche settimane di proprietà di Elon Musk ha sospeso gli accounti di diversi importanti giornalisti USA, alcuni dei quali sono stati in passato molto critici nei confronti dell’attuale – vulcanico e lunatico, quantomeno – “CEO ad interim”. Allo stesso modo, la nuova era “libera e aggressiva” di Twitter sta vedendo la sospensione di molti account sgraditi, come quello (denominato “ElonJet”) che forniva dati in tempo reale sulla posizione dell’aereo privato di Musk, e come quelli che implementano link diretti ad altre piattaforme social, tra cui Mastodon che pare essere un approdo molto diffuso per i transfughi di Twitter. In molti non vedono l’ora della prossima puntata della #Muskeide.

DICHIARAZIONE EUROPEA PER IL DECENNIO DIGITALE – Le istituzioni dell’Unione europea hanno reso in data 15 dicembre una dichiarazione per una trasformazione digitale inclusiva, equa, sicura e sostenibile che metta le persone al centro, con l’obiettivo di preservare i valori fondamentali dell’Unione europea nel mondo digitale e online. La dichiarazione – che illustra l’impegno dell’Unione europea a favore di una trasformazione digitale sicura, sostenibile e sicura che ponga le persone al centro, in linea con i valori fondamentali e i diritti fondamentali dell’Unione europea – costituirà un punto di riferimento per i responsabili politici, le imprese e altri attori pertinenti nello sviluppo e nella diffusione di nuove tecnologie. 

CRIPTOVALUTE E SEGNALAZIONI UIF – Sono sempre più numerosi gli utenti c.d. Virtual asset service provider (“VASP”) che intercettano e segnalano alla Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) presso la Banca d’Italia, una serie di flussi finanziari in criptovalute che si inseriscono in uno schema volto a frodare il fisco. Il meccanismo prevede la cessione di finti crediti fiscali, i cui proventi sono impiegati per acquisti di criptovalute. La UIF ha predisposto nel mese di dicembre una newsletter dedicata al tema. Le informazioni nella disponibilità degli operatori offrono così delle prospettive per l’analisi finanziaria e la lotta alla frode fiscale mediante strumenti digitali. 

TELEPASS NEL METAVERSO – La società Telepass, dedicata al pagamento del pedaggio autostradale, è entrata nella virtualità del Metaverso, creando un collegamento tra il modo di muoversi della vita reale e le opportunità offerte dal nuovo mondo virtuale. L’azienda si è impegnata a creare un ecosistema di servizi per una mobilità sicura e sostenibile, e si è proiettata nel futuro lanciando per prima in Italia gli NFT ispirati al mondo della mobilità. Il lancio è previsto a partire dal 12 dicembre 2022. e la particolarità è che chi possiede tali NFT, associando il proprio contratto Telepass, potrà accedere a scontistiche dedicate e usufruibili attraverso l’app Telepass. Laddove l’utente non associ il contratto Telepass, sarà comunque proprietario dell’NFT Telepass e potrà decidere anche successivamente e liberamente di attivare il contratto con Telepass per accedere al Club di Membership.

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NEWS DAL MONDO

AUSTRALIA – La Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ha annunciato che la Corte locale federale ha rigettato il proprio ricorso contro Google LLC, che non ha posto in essere un comportamento ingannevole quando ha segnalato l’avvenuta modifica alla propria privacy policy attraverso una notifica sugli schermi dei consumatori. Mentre per la ACCC tale notifica era fuorviante in quanto non consentiva ai consumatori di “accettare” (selezionando il relativo comando sulla notifica) in maniera informata e consapevole le modifiche apportate, la Corte ha invece ritenuto adeguato il comportamento di Google, che (i) ha apportato le modifiche solo dietro espresso consenso e (ii) non ha ridotto i diritti degli interessati. 

POLONIA – UODO, autorità garante locale, ha recentemente annunciato di aver approvato il “Codice di condotta sulla protezione dei dati personali nelle piccole strutture mediche”. Scopo del documento è garantire la protezione dei dati personali dei pazienti e di tutti gli altri soggetti delle strutture sanitarie.

USA – L’Agenzia americana per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (CISA) ha pubblicato sulle proprie pagine un’infografica in materia di #phishing al fine di mettere in guardia persone fisiche e organizzazioni da possibili attacchi di truffa informatica. L’infografica riassume i principali metodi con cui i cyber-malintenzionati “buttano l’esca”e suggerisce azioni concrete per prevenire tali attacchi. 

SPAGNA/1 – L’AEPD, Garante spagnolo, ha sanzionato la società Orange Espagne S.A.U. per violazione del GDPR. A seguito del reclamo proposto da un individuo – i cui dati personali erano stati inseriti all’interno di sistemi di informazioni creditizie come conseguenza del mancato pagamento di servizi che, in realtà, l’individuo non aveva mai sottoscritto – l’Autorità ha infatti scoperto che il contratto era stato fraudolentemente concluso a nome dell’interessato da un soggetto terzo. La sanzione di 70 mila euro deriva dal fatto che la società non è stata in grado di fornire adeguata prova (i) di aver lecitamente stipulato il contratto col ricorrente, (ii) di aver ottenuto consenso alla raccolta e al trattamento dei relativi dati personali e (iii) di aver trattato i dati alla luce di una valida base giuridica.

SPAGNA/2 – L’AEPD ha di recente sanzionato anche Vodafone Espana. Un cliente ha infatti segnalato all’Autorità che un duplicato della propria SIM era stato fornito, senza consenso, ad un soggetto terzo (il quale aveva in tal modo ottenuto l’accesso a Google nonché ai dati bancari del ricorrente, effettuando altresì diverse operazioni fraudolente tramite l’online banking). A seguito delle indagini compiute dall’Autorità è emerso che Vodafone non aveva adottato le adeguate (e necessarie) misure precauzionali per scongiurare la duplicazione di una SIM in mancanza del consenso dell’interessato.

PORTOGALLO – La Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD, Autorità garante portoghese) ha annunciato di aver sanzionato per 4,3 milioni di euro l’Istituto Nazionale di Statistica per violazione di molteplici disposizioni del GDPR. Dalle indagini effettuate dal CNPD è emerso che durante il censimento relativo all’anno 2021 l’Istituto non abbia chiaramente comunicato agli interessati che la risposta a determinate domande – così come il conferimento dei dati relativi alla salute e alle preferenze religiose- aveva natura facoltativa. Tale omissione ha, di fatto, impedito una consapevole e valida formazione della volontà dei cittadini. Tra le altre violazioni riscontrate, l’aver effettuato trasferimenti internazionali di dati verso gli USA in spregio a quanto stabilito dalla CGUE nella sentenza Schrems II e il non aver effettuato una DPIA prima di iniziare le operazioni di trattamento. Se non l’Istituto Nazionale non provvederà a impugnare giudizialmente il provvedimento, la (elevata) sanzione dovrà essere pagata nel termine di 10 giorni da quando la decisione sarà esecutiva.

SLOVENIA – L’uso di #droni dotati di telecamere o altri sistemi di acquisizione e/o elaborazione dei dati può comportare la violazione delle disposizioni dettate in materia di privacy. Per tale ragione il Commissario per l’informazione sloveno ha recentemente pubblicato una infografica (disponibile solo in sloveno) contenente informazioni utili ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in caso di utilizzo di tali strumenti.

BELGIO – Alcune società del settore dei media e della comunicazione hanno raggiunto un accordo con il Garante belga sull’ammontare delle sanzioni irrogate – come in un patteggiamento – senza riconoscimento della loro responsabilità. La tecnica adottata prevede due fasce di sanzioni e i rispettivi massimi edittali, e ha consentito ai Titolari del trattamento di dialogare con l’Autorità Garante per giungere ad un accordo sulla sanzione. L’episodio belga mette sotto i riflettori la diversità del trattamento sanzionatorio tra Stati membri diversi, e costituisce uno spunto di riflessione per le istituzioni europee sulla disarmonia esistente fra gli Stati nell’applicazione del GDPR. 

QUEBEC – La Commissione del Quebec sull’Accesso all’Informazione (“CAI”) ha pubblicato, il 13 dicembre 2022, un report sulla protezione dei minori nell’ambiente digitale, raccomandando una maggiore attenzione e consapevolezza. In particolare, il rapporto esamina i rischi per i minori e i principi internazionali associati alla protezione dei loro dati personali. Inoltre, il rapporto sottolinea l’importanza di ridurre al minimo i rischi in questo settore e discute come rafforzare la protezione delle informazioni personali dei minori. 

UK E DUBAI – Il Governo britannico e Il Centro finanziario internazionale di Dubai (“DIFC”) hanno rilasciato il 15 dicembre una dichiarazione congiunta in cui si impegnano a facilitare maggiormente i flussi e i trasferimenti di dati personali. Le parti considerano questo nuovo accordo come un solido “ponte” per i dati, che apporterà benefici all’economia attraverso un utilizzo affidabile dei dati tra le frontiere. Il Regno Unito e il DIFC hanno concordato, in particolare, sull’importanza della cooperazione normativa esistente e futura come mezzo per migliorare gli obiettivi sulla protezione e la circolazione dei dati personali.

NORVEGIA – L’Autorità norvegese per la protezione dei dati (Datatilsynet) ha annunciato di aver condotto un’ispezione presso l’ufficio del governatore delle Svalbard, avviata in primavera, riguardo il trattamento dei dati personali per le richieste di visto e l’uso del sistema informativo sui visti. Durante l’ispezione sono state scoperte significative distorsioni rispetto all’ elaborazione e al controllo interno; pertanto l’Autorità norvegese ha dato all’ufficio del governatore un termine fino al 31 gennaio 2023 per chiarire e documentare la divisione delle responsabilità tra il governatore e la Direzione dell’Immigrazione per il trattamento dei dati personali nel sistema informativo dei visti.

News #49: la Corte di Giustizia UE dà torto a WhatsApp; maxi-sanzione italiana a Clubhouse; dal Governo novità su whistleblowing e concorrenza

Immagine di copertina di Clint Patterson grazie a Unsplash.

PRIVACY

WHATSAPP vs EDPB – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è recentemente pronunciata nella causa “WhatsApp Ireland v. EDPB”, promossa dalla società per vedere annullata una decisione vincolante (e, di conseguenza, la sanzione ricevuta). Il 28 luglio 2021, infatti, l’EDPB aveva adottato una decisione vincolante in virtù della quale la DPC aveva multato la WhatsApp per ben 225 milioni di euro. La sentenza – la prima mai pronunciata dalla Corte su una domanda di annullamento di una decisione vincolante – respinge le pretese di WhatsApp in quanto il (i) ricorso è stato proposto contro un provvedimento che, ex art. 263 del TFUE, non è impugnabile e (ii) WhatsApp non è direttamente interessata dalla decisione contestata. La CGUE, al contempo, conferma che una tale questione può essere sollevata dinanzi ad un tribunale nazionale a seguito della relativa presa di posizione della Data protetion authority locale. Spetterà quindi ad un tribunale irlandese verificare la legittimità della decisione resa a livello nazionale – in conseguenza del “One Stop Shop” previsto dal GDPR – e, se necessario, presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE.

CLUBHOUSE – In seguito ad una istruttoria avviata d’ufficio nei confronti di #ClubHouse – social network di chat audio formata da “stanze”, talvolta “su invito” – il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente sanzionato (per ben 2 milioni di euro) la società Alpha Exploration Co., gestore della piattaforma. Alla base della decisione la scoperta da parte dell’Autorità di numerose #violazioni del GDPR, normativa alla quale Alpha Exploration Co. asseriva di non essere soggetta in virtù del suo essere statunitense ed in mancanza di stabilimento nel territorio dell’UE. Oltre alla #sanzione (che tiene conto della gravità delle violazioni e del numero – vastissimo – di interessati coinvolti: 16 milioni globali e circa 90 mila in Italia) il Garante ha anche prescritto una serie di #misure quali, tra le altre, l’identificazione di idonee basi giuridiche per le proprie attività di trattamento e la nomina di un rappresentante in uno Stato UE, con conseguenza indicazione del relativo indirizzo e-mail. Alla società è stato ora concesso un termine di 30 giorni per dare esecuzione alle prescrizioni del Garante.

DIRITTO ALL’OBLIO – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è recentemente pronunciata in materia di diritto all’ #oblio. Attraverso una interpretazione dell’art. 17 GDPR la Corte ha stabilito che il diritto a richiedere la deindicizzazione di informazioni false o inesatte sul proprio conto è legittima anche quando il richiedente non abbia a disposizione una “prova forte” come lo è una sentenza – che rimane tuttavia necessaria nei casi di inesattezza non manifesta – purchè (chiaramente) fornisca informazioni esatte e puntuali al fine di suffragare la propria richiesta.

COMPARAZIONE PRIVACY FRA PAESI ASIATICI – Il Future of Privacy Forum (“FPF”) e l’Asian Business Law Institute (“ABLI”) hanno pubblicato il report “Balancing organizational accountability and privacy self-management in Asia-Pacific”, che mette a confronto i requisiti per il trattamento dei dati personali in diverse giurisdizioni della zona Asia-Pacifico. Il report analizza, in prospettiva comparata, le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali nei diversi ordinamenti della zona. Tra le osservazioni del report, si nota il progressivo abbandono della base giuridica del consenso, a favore di alternative che promuovano la responsabilizzazione delle organizzazioni che trattano dati personali.

TUTELA DEGLI INTERESSATI – Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente pubblicato una scheda informativa che illustra le caratteristiche e le modalità di utilizzo di segnalazioni e reclami  ( cioè degli strumenti posti dal GDPR nelle mani dei soggetti interessati per assicurare una loro adeguata protezione). 

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D. LGS. 231 E PENALE

WHISTLEBLOWING – Lo scorso 9 dicembre è stata annunciata l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto legislativo necessario per l’attuazione delle direttiva UE 2019/1937 (cd. Direttiva #Whistleblowing). Il decreto permetterà finalmente all’Italia – uno dei pochi Paesi membri rimasti fino a questo momento “indietro” – di adeguarsi alla nuova normativa europea dettata in materia di protezione di tutti quei soggetti segnalatori di minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui siano venuti a conoscenza in ragione e nell’ambito della propria attività professionale.

COLPA DI ORGANIZZAZIONE – La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di #sicurezza e infortuni sul luogo di lavoro. Con la sentenza n. 45131 (consultabile gratuitamente per gli iscritti all’associazione Aodv231) i giudici hanno specificato alcuni aspetti della cd. #colpadiorganizzazione, chiarendo che per tale deve intende il rimprovero che può essere mosso nei confronti di una società per non aver ottemperato agli #obblighi che impongono l’adozione di tutte le #cautele necessarie affinché non si realizzi la commissione dei reati previsti dalla normativa 231. Gli Ermellini hanno inoltre sottolineato la necessità che tali cautele vengano opportunamente #documentate – insieme ai rischi e alle misure idonee per contrastarli – in apposito documento.

NE BIS IN IDEM – La Procura di Milano ha recentemente #archiviato un procedimento penale avviato a carico di una società indagata per il reato 231 di dichiarazione fraudolenta in quanto la questione era già definita per ravvedimento operoso in sede tributaria. Infatti, rifacendosi alla giurisprudenza europea e nazionale in materia di #nebisinidem, i pubblici ministeri – pur in mancanza nel corpo del Decreto 231 di una norma che impone di tenere in considerazione sanzioni eventualmente già irrogate – hanno convenuto che la prosecuzione del procedimento avrebbe portato la società ad essere, di fatto, destinataria di una sanzione #sproporzionata.

LA RESPONSABILITA’ DI CONTROLLARE IL CONSULENTE – La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35612/2022 ha accolto un ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha chiarito un importante punto in tema di sanzioni amministrative tributarie: il contribuente non è considerato esente dalla responsabilità di presentazione regolare delle dichiarazioni fiscali a meno che l’inadempimento al pagamento di un tributo sia imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di solito, l’intermediario a cui è attribuito l’incarico di provvedere ai pagamenti, di gestire la contabilità ed effettuare le dichiarazioni fiscali). infatti, ai fini dell’esclusione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava proprio sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa, ed egli deve dimostrare di versare in stato di ignoranza incolpevole e non superabile con l’ordinaria diligenza, e non si può ritenere esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista al quale erano affidate le incombenze fiscali.

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MERCATI DIGITALI

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI – Il Consiglio dei Ministri di giovedì 1° dicembre 2022 ha approvato il Decreto Legislativo riguardante la modernizzazione delle norme europee sulla protezione dei consumatori. Nello specifico, il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si pone l’obiettivo di una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, ampliando la #tutela dei #consumatori nel caso di contratti con clausole vessatorie, di condotte commerciali scorrette, di concorrenza sleale o di comunicazioni commerciali non veritiere con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative. Tra le #novità: (i) è previsto che gli annunci di riduzione del prezzo dovranno indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti; (ii) sarà elevato da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”) in caso di pratica commerciale scorretta; (iii) sarà consentito al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali; (iv) verrà prevista la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie.

ACCORDO AMAZON / ANTITRUST UE – Il Financial Times riporta che si sarebbe raggiunto un accordo tra il colosso dell’eCommerce e l’autorità UE in merito ad alcune delle più redditizie pratiche commerciali poste in essere da Amazon: la principale, la c.d. “buy box” che comportano un importante aumento dei ricavi e delle vendite, ma sfavoriscono la concorrenza con meccanismi come il “lock-in” dei clienti Prime alla logistica di Amazon, a discapito dei venditori indipendenti. L’annuncio ufficiale dell’intesa è previsto, si riferisce, entro il 20 dicembre prossimo, e costituirà una prima base di confronto rispetto alla normativa del Digital Markets Act di recente approvazione.

SANZIONE AGCM – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha sanzionato Vinted, società operante nel settore della vendita online di articoli – principalmente di abbigliamento – di seconda mano, per pratiche commerciali scorrette legate alla pubblicità ingannevole. Oggetto della contestazione sono stati infatti dei claim quali, ad esempio “vendita senza commissioni”, o ancora,  “zero commissioni, zero limiti”, i quali – secondo l’AGCM – celavano una serie di costi addebitati in realtà agli utenti per ogni transazione, che rendevano il servizio sostanzialmente non gratuito, come invece pareva dagli spot pubblicitari.

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NEWS DAL MONDO

FRANCIA – Il CNIL (Garante francese) ha richiesto commenti pubblici sul progetto di Raccomandazioni sulle Modalità di attuazione dei dispositivi di monitoraggio a distanza per gli esami online. A fronte della tendenza sempre in crescita di attività didattiche online – e, in particolare, di esami –  il CNIL ha sottolineato l’importanza e la necessità a che la privacy degli studenti non venga compressa in maniera sproporzionata. L’implementazione di sistemi di monitoraggio a distanza, infatti, risulta particolarmente invasiva e pertanto si richiede l’assunzione, da parte dell’istituto, della responsabilità del relativo trattamento di dat personali. Ulteriori raccomandazioni riguardano la scelta della corretta base giuridica 

MOZAMBICO – E’ stata pubblicata una proposta di legge sulla Cybersecurity con gli obiettivi di (i) garantire la sicurezza di cittadini e istituzioni e (ii) assicurare la protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture fondamentali del cyberspazio. Se la proposta diventerà legge, essa fonderà il Consiglio Nazionale per la Cybersicurezza in Mozambico, un organismo centrale e responsabile del coordinamento delle politiche, delle strategie e delle linee guida sul tema, di concerto con il Ministro dell’informazione e della comunicazione tecnologica. La proposta di legge è attualmente in fase di consultazione pubblica. 

BRASILE – E’ stato approvato dal Senato del Brasile il nuovo progetto di quadro normativo sull’intelligenza artificiale (“IA”) da parte della Commissione di giuristi istituita per il tema. Il progetto si fonda su tre pilastri centrali: (i) la garanzia dei diritti delle persone interessate dal sistema, (ii) la classificazione del livello di rischio e la previsione di misure di governance rivolte ad aziende che gestiscono sistemi di IA. 

CINA – Il Comitato Tecnico nazionale per la standardizzazione della sicurezza delle informazioni (“TC260”) ha richiesto una consultazione pubblica, aperta fino al 30 gennaio 2023, sulla proposta di legge relativa alla sicurezza delle reti Internet delle aziende. In particolare, il TC260 ha evidenziato che la bozza dello standard è una parte di una serie, pensata per garantire (i) la sicurezza dei dati, (ii) la sicurezza della rete e (iii) i requisiti tecnici di protezione dei dati. La proposta delinea i processi dei requisiti di sicurezza dei dati di Internet delle industrie, compresa la sicurezza dei dati e i requisiti di protezione della sicurezza. 

ARGENTINA – L’autorità argentina per la protezione dei dati personali (“AAIP”) ha pubblicato una risoluzione che classifica e stabilisce quali sono le violazioni minori, gravi e molto gravi nell’ambito dell’applicazione della legge locale sulla protezione dei dati personali. Il principale parametro di classificazione è la gradualità delle sanzioni. Tra le violazioni più gravi sono comprese: (i) dichiarare dati falsi all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Nazionale; (ii) trattare i dati personali senza un’adeguata base giuridica; (iii) raccogliere dati personali senza conferire agli interessati un’informativa adeguata; (iv) raccogliere ed elaborare dati particolari senza la dovuta anonimizzazione; (v) trasferire dati personali in paesi senza livelli adeguati di protezione.

REGNO UNITO – L’Information Commissioner’s Office (“ICO”) ha annunciato un nuovo hub relativo al marketing diretto, destinato alle organizzazioni che vogliono pianificare e fornire campagne di marketing efficaci rispettose della privacy dei soggetti interessati e della normativa applicabile in materia. L’Hub specifica cosa dovranno fare le organizzazioni per adeguarsi alla legge, e fornisce raccomandazioni di buone pratiche per farlo. Tra le indicazioni: (i) l’identificazione delle pratiche di marketing diretto; (ii) la pianificazione attraverso un approccio di protezione dei dati by Design e fin dall’inizio; (iii) raccolta di informazioni per il marketing diretto in modo equo e chiaro, spiegando alle persone come verranno utilizzate le loro informazioni; (iv) rispetto delle preferenze delle persone, incluso il diritto assoluto di opporsi o rinunciare al marketing diretto in qualsiasi momento.

SVIZZERA – Il Centro nazionale per la sicurezza informatica (“NCSC”) diventerà un nuovo ufficio federale situato all’interno del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (“DDPS”). Il Consiglio federale svizzero ha infatti incaricato il DDPS di definire le strutture del nuovo ufficio federale entro la fine di marzo 2023. L’NCSC ha sottolineato che continuerà ad assumere i compiti fondamentali in materia di cybersecurity, che comprendono (i) il sostegno alle imprese e al pubblico in generale nella gestione degli incidenti informatici, (ii) la creazione di un ufficio nazionale di segnalazione e di un punto di contatto, (iii) la diffusione di informazioni e avvisi sulle minacce informatiche e sulle misure di protezione, (iv) la sensibilizzazione del pubblico in generale e la protezione dell’Amministrazione federale. 

ROMANIA – L’ANSPDCP (Autorità garante rumena) ha recentemente pubblicato delle linee guida indirizzate agli enti pubblici in materia di uso legittimo della #videosorveglianza negli spazi pubblici. L’Autorità, in particolare, ha sottolineato che anche gli enti pubblici, in qualità di titolari del trattamento, devono assicurare un trattamento di dati sicuro, adeguato e limitato a quanto effettivamente necessario per il perseguimento delle finalità individuate. In accordo con una sua precedente decisione (n.174/2018) l’Autorità ha poi ricordato la necessità di effettuare una DPIA quando si vuole porre in essere un trattamento di dati su larga scala mediante tecnologie, come appunto quella del #riconoscimentofacciale.

Il caso “Google Analytics”

Google Analytics (o anche “GA”) è senza alcun dubbio il servizio di web analytics più conosciuto e utilizzato al mondo.

Lanciato nei primi anni 2000 col nome di “Urchin on Demand” dalla Urchin Software Corporation –  società poi acquisita dal colosso di Mountain View, che ha provveduto al cambio nome – Google Analytics consente ai suoi utilizzatori di analizzare statistiche, anche molto dettagliate, sugli utenti visitatori del sito web sul quale viene installato.

Nel corso degli anni, soprattutto con l’avvento dell’e-Commerce, lo strumento è stato utilizzato sempre più al fine di raccogliere ed analizzare dati (anche personali) a fini di marketing.

Nelle statistiche di Google Analytics, infatti, confluiscono una serie importante di dati dei visitatori che (come l’indirizzo IP e altre informazioni del browser utilizzato, come ad esempio la lingua utilizzata, l’area geografica di provenienze) riescono a fornire indicazioni piuttosto “univoche” e particolare sul profilo dell’utente tracciato.

È infatti la profilazione il fine ultimo di tali analisi, e cioè la creazione di un “profilo utente” in grado di consentire a chi usa Google Analytics per il proprio business di ricostruire i gusti, le abitudini e le preferenze dell’utente ai fini della pubblicità personalizzata (anche detta “online adv”, advertising su internet).

Data la particolare “delicatezza” che caratterizza l’attività di analisi di GA – unitamente al fatto che l’utilizzo dello strumento inevitabilmente comporta il trasferimento dei dati trattati verso gli Stati Uniti – Google Analytics ha attirato su di sé gli occhi di alcune Autorità garanti europee, le quali si sono pronunciate in termini di inutilizzabilità alla luce della sua incompatibilità con la normativa dettata dal GDPR.

Ma vediamo bene il perché…

Sentenza “Schrems I”

L’avvocato e attivista austriaco Maximilian (Max) Schrems, fondatore di NOYB (None of your business) – organizzazione no profit che lotta da anni nel campo della protezione dei dati personali – ha sollevato la questione della pericolosità dei trasferimenti verso gli Stati Uniti quando nel 2013, in una causa intentata nei confronti di Facebook Ireland, ha affermato che la decisione di adeguatezza relativa ai trasferimenti UE-USA 2000/520 CE (nota come “Safe Harbor Privacy Principles”, o anche, più semplicemente “Safe Harbor”) non fosse in grado di garantire efficacemente i diritti dei cittadini europei.

Le leggi federali statunitensi, infatti, consentono alle agenzie governative un ampio margine di libertà di accesso ai dati conservati e trattati dalle aziende locali, libertà che si estende anche ai dati importati dall’Unione.

La causa, più in particolare, ha trovato le proprie origini nelle (allora) recenti dichiarazioni di Edward Snowden – informatico ed ex collaboratore della CIA – secondo le quali la NSA (l’Autorità statunitense per la sicurezza nazionale) aveva condotto per anni attività di sorveglianza di massa, dichiarazioni note ai più con il nome di “Datagate”.

All’esito del giudizio, il 6 ottobre 2015 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza (cd. Schrems I) con la quale – accogliendo la tesi del ricorrente – ha stabilito l’invalidità del Safe Harbor.

Sentenza “Schrems II”

In seguito alla caduta del Safe Harbor, la Commissione Europea è corsa ai ripari, provvedendo a negoziare con il Governo USA un nuovo accordo (e relativa decisione di adeguatezza) in grado di giustificare e rendere ammissibili tali trasferimenti (la 2016/1250 UE), conosciuta anche col nome di “Privacy Shield”.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si è posta nuovamente la questione della sicurezza dei trasferimenti di dati UE-USA. Artefice del caso, ancora una volta, Max Schrems il quale ha rimesso alla CGUE la decisione circa la compatibilità dei trasferimenti effettuati “sotto lo scudo” del Privacy Shield con la nuova normativa europea.

In particolare, il meccanismo di autocertificazione delle società USA presso la FTC previsto dal Privacy Shield non è stato considerato sufficiente a superare il controllo invasivo sui dati di cui dispongono le agenzie di sicurezza statunitensi.

Con la sentenza del 16 luglio 2020 (c.d. Schrems II) la Corte si è pertanto nuovamente pronunciata per l’invalidità anche del Privacy Shield: laccordo è apparso infatti inadeguato a garantire, lato importatore, il grado di protezione dei dati richiesto dal GDPR.

Decisioni delle Data Protection Authorities europee

Quando si tratta di tutela dei diritti, NOYB non va mai in vacanza. Nell’agosto 2020 l’organizzazione ha infatti presentato 101 reclami ai diversi Garanti europei contestando l’uso, da parte di moltissime società, di Google Analytics. A seguito di tali reclami, la DPA europee sono intervenute sul caso.

Con una decisione del 22 dicembre 2021, la DSB (Autorità garante austriaca) – in applicazione dei principi e di tutto quanto stabilito nella sentenza Schrems II – ha stabilito che Google Analytics viola il GDPR in quanto non rispetta gli stringenti requisiti richiesti per consentire e garantire un trasferimento sicuro di dati UE-USA.

Alla decisione della DSB è poi seguita, il 10 febbraio 2022, la decisione dell’Autorità francese CNIL che – al pari della omologa austriaca – ha stabilito che Google Analytics non è uno strumento sicuro.

Ma non solo: anche nel nostro paese l’uso di GA è stato considerato non adeguato alla normativa vigente.

Il “Caso Caffeina” e la decisione del Garante italiano

Con provvedimento n.224 del 9 giugno 2022 il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano ha censurato la società Caffeina Media S.r.l. per aver utilizzato Google Analytics (nella sua versione “GA3”) e, di conseguenza, per aver effettuato trasferimenti internazionali di dati personali verso gli Stati Uniti in violazione del GDPR.

Il dato peculiare del provvedimento è che, in esso, il Garante non ha previsto alcuna sanzione come corollario della censura.

La decisione si è dunque rivelata un vero e proprio monito, tanto per Caffeina quanto per tutte le altre società italiane utilizzatrici di GA3, con il quale l’Autorità ha voluto intimare di dismettere, nel termine di 90 giorni, l’utilizzo di Google Analytics.

Pur riferendosi specificamente a GA3, è lecito pensare che l’Autorità abbia, più in generale, espresso le proprie perplessità nei confronti di ogni versione di Google Analytics che non sia effettivamente e concretamente in grado di tutelare i dati così come richiesto dal GDPR.

Quel che è certo è una seconda eventuale pronuncia in materia del Garante non dovrebbe essere altrettanto “morbida”.

Società avvisata… mezza sanzionata!

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News #48: NIS-2 e norme UE in arrivo sulla interoperabilità nella PA; nuovi spunti sui data transfer verso gli USA; problemi per Meta e WhatsAppNews

Immagine di copertina di Miguel A Amutio grazie a Unsplash.

PRIVACY & CYBERSECURITY

REGOLAMENTO EUROPEO SULL’INTEROPERABILITA’ – La Commissione europea ha proposto – per ora solo a livello politico – una bozza di testo normativo (“Interoperable Europe Act” nr. COM(2022)720) per sviluppare e armonizzare il panorama europeo di disciplina digitale delle #PubblicheAmministrazioni, con attenzione all’interoperabilità, intesa come la capacità dei sistemi o delle organizzazioni di cooperare al fine di perseguire scopi condivisi a livello europeo. La norma, che dovrà coordinarsi attentamente con quanto previsto dal Data Governance Act sui dati coinvolti, avrà l’obiettivo di portare l’Unione europea a una rete di Pubbliche Amministrazioni interconnesse, che collaboreranno per promuovere l’innovazione e ridurre la frammentazione delle politiche di perseguimento degli obiettivi digitali dell’Unione europea per il 2030.

NEWSLETTER GARANTE – Pubblicata lo scorso 28 novembre l’ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali. Tra le notizie: (i) la maxi sanzione a #Douglas  per molteplici violazioni del GDPR; (ii) la sanzione a #Vodafone al fine di garantire  comunicazioni di #telemarketing più trasparenti; (iii) la sanzione ad una ASL valdostana per mancata tutela dei dati sanitari dei pazienti presenti nel #dossiersanitario; (iv) il parere positivo del Garante in merito alla bozza di decreto legislativo che istituisce il cd. #SICONBEP, il nuovo sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici.

DIRETTIVA NIS2 – Il Consiglio dell’Unione ha recentemente adottato una nuova normativa con l’obiettivo di istituire un livello di #cybersicurezza comune per tutti i Paesi dell’UE, in settori quali – tra gli altri – l’energia, i trasporti e la sanità. La nuova Direttiva, cd. #Nis2 – che va a sostituire la precedente, cd.Nis (Network and Information Security Directive) – oltre a stabilire le regole e i meccanismi per una efficace collaborazione tra le Autorità di ciascuno Stato membro, andrà ad istituire anche l’ #EU-cyCLONe, la rete europea di organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche al fine di supportare una gestione coordinata di incidenti di sicurezza su larga scala. Dall’entrata in vigore della Direttiva (e cioè dal ventunesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetto Ufficiale) gli Stati membri avranno 21 mesi per adeguarsi alla nuova normativa.

DA AMBURGO ARRIVANO OSSERVAZIONI SUI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI … – L’Autorità garante di Amburgo (“HmbBfDI”) ha pubblicato il 29 novembre le sue osservazioni sulla proposta di Accordo sulla privacy dei dati UE-USA. L’HmbBfDI ha suggerito che le valutazioni d’impatto sul trasferimento dei dati seguano le indicazioni della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sui trasferimenti di dati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti fino alla finalizzazione dell’accordo proposto. L’HmbBfDI ha inoltre sostenuto che l’executive order statunitense merita un esame approfondito, e che l’effettiva applicazione delle disposizioni in materia di proporzionalità del trattamento sarà monitorata attentamente.

… MENTRE L’AUTORITÀ FEDERALE TEDESCA BOCCIA OFFICE365 – L’Autorità federale tedesca per la protezione dei dati (“DSK”) ha affermato in un rapporto che l’utilizzo di Microsoft Office365 nelle scuole tedesche non è conforme al GDPR. Secondo la DSK, Microsoft non rivela con sufficiente precisione quali operazioni di elaborazione dei dati sono poste in essere, né quali operazioni di elaborazione vengono eseguite per conto del cliente o quali vengono eseguite per i propri scopi. In particolare, i documenti contrattuali non sono precisi a riguardo e non consentono una valutazione complessiva del trattamento, che può essere anche esteso per finalità proprie dell’azienda. Dai confronti emersi con il gruppo di lavoro di Microsoft, è stato confermato che i dati personali vengono anche trasferiti negli Stati Uniti quando si utilizza O365, sostenendo il provider che sarebbe possibile utilizzare Microsoft 365 senza trasferire i dati personali negli Stati Uniti.

MoU EDPS/ENISA – Nell’ottica di una collaborazione strategica, è stato recentemente firmato un Memorandum of Understanding tra il Garante europeo (EDPS) e l’Agenzia europea per la sicurezza informatica (ENISA). Il documento mira a promuovere una maggiore consapevolezza della privacy e della sicurezza informatica, anche promuovendo tale consapevolezza nelle altre istituzioni e agenzie dell’Unione.

RIUNIONE PLENARIA EDPB – Il 2 dicembre 2022 il Comitato europeo per la protezione dei dati (“EDPB”) ha pubblicato l’ordine del giorno della sua 72° riunione plenaria, prevista per il 5 dicembre 2022. Saranno discusse le decisioni prese nell’ambito del meccanismo di coerenza ai sensi dell’articolo 65(1)(a) GDPR in merito alle controversie sorte sui progetti di decisione della Commissione per la protezione dei dati nei confronti di Facebook e Instagram, e nei confronti di WhatsApp.

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D. LGS. 231 & PENALE

e-EVIDENCE – Lo scorso 29 novembre la Commissione Europea ha diffuso un comunicato stampa all’interno del quale ha espresso il proprio parere positivo in merito all’accordo provvisorio raggiunto tra Parlamento e Consiglio d’Europa sulle nuove norme in materia di #condivisione, tra gli Stati Membri, di #proveelettroniche. L’accordo si configura come il punto di partenza per la formulazione di due proposte di direttiva, l’una relativa alla nomina dei rappresentanti legali ai fini della raccolta di prove nell’ambito dei procedimenti penali, l’altra in materia di produzione e conservazione delle prove elettroniche, sempre in materia penale.

AMMINISTRATORE INDAGATO – Con le sentenze nn. 44372 e 44373 (consultabili gratuitamente per gli iscritti all’associazione AODV231) la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di rappresentanza dell’ente in giudizio, ex art. 39 del #Decreto231, sussiste sempre il #conflittodiinteressi per il legale rappresentante della società indagato per un reato presupposto, anche laddove la responsabilità dell’ente non sia stata accertata o addirittura contestata.

PRESCRIZIONE E CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO – Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2993/2022 (consultabile gratuitamente per gli iscritti all’associazione AODV231) ha stabilito che l’istanza di patteggiamento concordata tra difesa e accusa, trasmessa al G.I.P. nel corso delle indagini preliminari, è sufficiente a interrompere la prescrizione dell’illecito a carico della società. Ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione, la trasmissione al giudice per l’applicazione concordata della sanzione ex art. 63 D.Lgs. n. 231/2001 deve essere considerata un atto idoneo a definire la contestazione mossa dal pubblico ministero nei confronti dell’ente.

TARANTO – CONDANNA AD AZIENDE SIDERURGICHE – La Corte di Assise di Taranto nella sentenza R.G. 1/2021 del 28 novembre ha riconosciuto la responsabilità ed applicato sanzioni pecuniarie, interdittive, confische e pubblicità del provvedimento a carico di società operanti nel campo della produzione e del commercio di acciaio, per gli illeciti relativi ai reati presupposto di associazione per delinquere, delitti corruttivi e ambientali. Come si legge nella sentenza della Corte d’Assise, tali enti, nell’espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza sul lavoro, agendo nell’interesse ed a vantaggio delle medesime società, procuravano danni ambientali, fatti corruttivi, anche associandosi tra loro allo scopo di commettere i reati, omettendo di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori di cui lo stabilimento siderurgico di Taranto necessitava.

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MERCATI DIGITALI

UE/TWITTER – Gli occhi della Commissione europea sono tutti puntati su #Twitter. Nel corso di una videochiamata, Thierry Breton – commissario per il mercato interno – ha rappresentato a #ElonMusk tutte le sue “raccomandazioni” affinché il social rispetti la nuova normativa comunitaria in materia di servizi digitali, il cd. #DSA. La nuova legge europea prevede infatti, tra le altre cose, una serie di valutazioni da svolgersi con cadenza annuale finalizzate a valutare i rischi connessi a situazioni quali (i) la violazione di diritti, soprattutto se di minori, e (ii) la diffusione di notizie false. Al termine dell’incontro il commissario Breton si è espresso favorevolmente in merito alla proposta di Musk di un “Twitter 2.0” conforme al DSA. Secondo alcune fonti, all’inizio del 2023 la Commissione provvederà a effettuare uno #stresstest presso la sede della società; nel frattempo, si vocifera di un nuovo “data breach” di grande importanza che avrebbe colpito proprio Twitter.

META – La Commissione per la protezione dei dati irlandese (DPC) ha di recente reso pubblica la sua decisione di multare #MetaIreland – sede “locale” europea di #Facebook – per ben 265 milioni di euro, oltre a quella di imporre l’adozione di misure correttive conseguenti alla violazione dell’art. 25 GDPR (dunque, delle disposizioni dettate in materia di #PrivacybyDesign e #PrivacybyDefault)La decisione dell’Autorità arriva all’esito di un’inchiesta partita nell’aprile 2021 in seguito alla scoperta di un set di dati personali – raccolti su Facebook – resi disponibili online.

WHATSAPP E DARK WEB – Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del Garante svizzero (FDPIC), i dati personali di circa 550 milioni di utenti di #WhatsApp sarebbe stati messi in vendita sul #darkweb. Dalle fonti attualmente disponibili non sarebbe possibile, ancora, stabilire chi sia l’autore di tale azione. In attesa di ulteriori accertamenti, la raccomandazione dell’Autorità è pertanto quella di verificare sempre l’autore del messaggio, procedendo a bloccare e cancellare il numero nel caso in cui dovesse riscontrarsi qualche “stranezza”. 

COPYRIGHT – CONFERMATA LA CONDANNA A CLOUDFLARE – Con la sentenza dello scorso 4 novembre (resa nota da poco), il Tribunale di Milano ha confermato l’ingiunzione a Cloudflare – società americana che fornisce servizi DNS – che impone il blocco di alcuni siti torrent che violano il diritto d’autore di diverse case musicali, rendendo illegittimamente disponibili al pubblico i brani musicali. Cloudflare aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, ma la Corte meneghina ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, affermando che gli intermediari online che offrono questo tipo di servizi di risoluzione DNS possono essere soggetti al dovere di agire in modo efficace se i loro servizi sono utilizzati per la pirateria musicale.

RAPPORTO CENSIS SULLE COMPETENZE DIGITALI – Secondo il 56esimo rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2022, le attività quotidiane mediate da Internet hanno registrato un notevole incremento: dal reperimento di informazioni su aziende, prodotti, servizi, allo shopping online, l’ascolto di musica e la gestione di operazioni bancarie. In generale, le opinioni degli italiani convergono anche sull’utilità dello smart working. Un altro dato interessante rilevato dal report è che la spesa delle famiglie per i consumi mediatici, in particolare la spesa per l’acquisto di telefoni e equipaggiamento telefonico, ha subito un enorme incremento, moltiplicando per oltre cinque volte il suo valore rispetto agli anni precedenti.

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NEWS DAL MONDO

SINGAPORE – La Commissione per la protezione dei dati personali di Singapore (PDPC) ha recentemente reso pubblica una decisione con la quale ha inflitto ad un ospedale una sanzione di 58 mila SGD (all’incirca 40 mila euro) per violazione dei dati personali. In particolare, pare che la Commissione abbia ricevuto una segnalazione secondo la quale due dipendenti avevano inoltrato ad indirizzi terzi oltre 9 mila e-mail, contenenti dati personali di oltre 3 mila dipendenti. Sebbene l’ospedale abbia provveduto a porre in essere misure correttive per mitigare le conseguenze dell’incidente, è stata riscontrata una inefficiente predisposizione di misure di sicurezza volte a garantire la protezione dei dati contenuti nelle caselle di posta elettronica.

FRANCIA – L’Autorità francese per la protezione dei dati (“CNIL”) ha comminato una sanzione di 600.000 euro a una società di servizi, contestando tre violazioni del GDPR riguardanti (i) la mancata dimostrazione dell’acquisizione di un consenso preventivo nell’ambito di una campagna di promozioni commerciali per via elettronica; (ii) l’omissione dell’informazione ai clienti della base giuridica per l’utilizzo dei loro dati personali e (iii) la mancata protezione dei dati personali dopo che le credenziali di 25.000 account, destinatari di un bonus da parte della società, non erano state archiviate in modo sicuro.

GUERNSEY – La ODPA, Autorità garante del Guernsey – isola alle dipendenza della Corona Britannica – ha recentemente pubblicato una guida sui trasferimenti internazionali di dati personali. Il documento, in particolare, evidenzia la necessità che, entro il 27 dicembre, tutte le organizzazioni locali si adeguino alle nuove Clausole Contrattuali Tipo  al fine di assicurare che tutti i trasferimenti extra SEE avvengano secondo gli standard di sicurezza fissati dalla Commissione Europea.

ISRAELE – E’ stata avviata una consultazione pubblica sulla bozza di regolamento per la protezione dei dati personali nei trasferimenti dallo Spazio Economico Europeo (“SEE”), con l’obiettivo di stabilire istruzioni relative alle informazioni trasferite in Israele dal SEE, a seguito del processo di revisione dell’adeguatezza di Israele – attualmente in corso da parte della Commissione europea.

ARGENTINA – L’autorità argentina per la protezione dei dati (“AAIP”) ha annunciato, il 29 novembre 2022, che è stato istituito un modulo web per la registrazione dei Titolari del trattamento dei dati che non risiedono in Argentina. Il modulo è destinato a persone fisiche o giuridiche che trattano dati personali di soggetti interessati argentini, ma che non sono stabiliti nel territorio. 

NIGERIA – La nigeriana National Information Technology Development Agency (NITDA) ha recentemente reso nota su Twitter una presunta violazione di dati personali da parte di #WhatsApp. Secondo le informazioni in possesso all’Autorità, sarebbero oltre 500 milioni numeri di telefono in tutto il mondo, 9 milioni dei quali riconducibili ad utenti nigeriani.  A fronte di questa notizia, la NITDA sta raccomandando a tutti gli utenti di WhasApp di abilitare l’autenticazione a due fattori, di non condividere tramite l’app informazioni personali e di non rispondere a messaggi provenienti da contatti sconosciuti.

BELGIO – Pubblicato il report annuale dell’Autorità belga per la protezione dei dati, che ha definito il 2021 un anno record, con un aumento dell’87% delle richieste di consulenza in materia di privacy e del 181% i reclami e le richieste di riscontro, rispetto al 2020. La violazione dei dati legata alla vicenda Facebook-Meta nel 2021 ha contribuito alle alte cifre rilevate rispetto ai reclami, insieme al fattore della pandemia da Covid-19, che ha comportato decisioni relative all’applicazione delle norme in materia di privacy e alla pubblicazione di linee guida sul trattamento dei dati.

BRASILE – Il Brasile ha aderito il 1 dicembre alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, e altri sei Paesi (Croazia, Moldavia, Slovenia, Sri Lanka, Ucraina e Regno Unito) hanno firmato il secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche.

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Immagine di copertina di Miguel A Amutio grazie a Unsplash.

News #46: Twitter ha un nuovo DPO (provvisorio..); il Garante blocca il riconoscimento facciale per il 2023; le App della World Cup tracciano troppi dati..

Immagine di copertina di Rhett Lewis grazie a Unsplash.

MERCATI DIGITALI

TWITTER – Ha fatto notizia la nomina di un Data Protection Officer temporaneo dopo che tre dei più alti dirigenti del social network – tra cui il CISO, il Chief Compliance Officer e proprio il CPO/DPO – hanno dato le dimissioni: come tutto a Twitter, anche la funzione privacy al momento è “provvisoria”. E dopo aver visto i (catastrofici) risultati della fase beta del progetto di attribuzione – a pagamento, ma pur sempre indiscriminata – della famosa #spuntablu – strumento utilizzato nel mondo dei social network per garantire che l’utente sia “verificato”, cioè che corrisponde esattamente alla persona cui si riferisce -, #ElonMusk decide di rinviare al prossimo 29 novembre il lancio ufficiale dell’iniziativa “premium”. La questione si aggiunge ad una lista già abbastanza lunga di criticità che hanno caratterizzato la nuova era di Twitter, che infatti perde consensi (la rivale #Mastodon conta già 1,6 milioni di utenti attivi). Va segnalata, tuttavia, anche una “buona notizia”: il governo USA ha fatto sapere che – almeno per il momento – l’amministrazione Biden non ha intenzione di indagare sull’operazione di acquisto, nonostante dei 44 miliardi offerti da Musk, almeno 7,1 sarebbero stati finanziati da investitori provenienti dall’Arabia Saudita e dal Qatar: la questione potrebbe avere, infatti, implicazioni dal punto di vista della #sicurezzanazionale.

AMAZON – Secondo le indiscrezioni, anche #Amazon si starebbe preparando ad affrontare un’ondata di licenziamenti – proprio mentre il suo CEO, #JeffBezos, si impegna pubblicamente in grandiose campagne di beneficenza. Sebbene in termini percentuali il licenziamento coinvolgerebbe solo il 3% dei dipendenti – il New York Times parla di circa 10 mila posti di lavoro a rischio – il dato preoccupante riguarda, più in generale, il trend negativo che sta investendo l’occupazione nella Silicon Valley. Nel frattempo, Amazon deve affrontare in USA anche l’annuncio di una #classaction che l’Electronic Privacy Information Center (“EPIC”) ha intenzione di avviare nel distretto di Washington, in relazione a pratiche sleali e ingannevoli che sfrutterebbero l’impiego di Dark Pattern al fine di confondere e fuorviare i consumatori, inducendoli a rinnovare i loro abbonamenti Amazon Prime fuorviando gli utenti che desiderano terminarli.

GOOGLE – Mathew J. Platkin, procuratore generale del New Jersey, ha recentemente reso noto che, insieme ai procuratori generali di altri 40 stati americani, ha stipulato un accordo con #Google del valore di 391,5 milioni di dollari (il più grande accordo multi-stato in materia di privacy della storia americana). L’accordo si colloca all’esito di una indagine aperta qualche anno fa in seguito ad un articolo pubblicato dall’Associated Post, nel quale si accusava Google di registrare i movimenti (e dunque, raccogliere dati di localizzazione) dei consumatori anche quando gli stessi consumatori avevano, in realtà, negato il relativo consenso. Oltre al pagamento della cifra pattuita, Google si è anche impegnato tra le altre cose a (i) divulgare in modo più chiaro e trasparente le informazioni relative al tracciamento della posizione dei consumatori e (ii) creare una pagina ad hoc in cui gli utenti possono ottenere informazioni dettagliate sui dati di posizione raccolti.

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PRIVACY

RICONOSCIMENTO FACCIALE E COMUNI ITALIANI – Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente aperto un’istruttoria nei confronti di due comuni italiani per valutare e prevenire possibili violazioni connesse all’utilizzo di strumenti di #videosorveglianza. Nel mirino dell’Autorità sono finite iniziative (non attuate ma solo annunciate) dei comuni di Lecce e Arezzo relative, rispettivamente, all’utilizzo (i) di sistemi di #riconoscimentofacciale ( dunque,trattamento di dati biometrici – particolari ai sensi del GDPR) e (ii) di #superocchiali dotati di tecnologia ad #infrarossi, capaci di rilevare infrazioni stradali e validità dei documenti del guidatore dalla sola lettura di una targa. Spetta ora ai comuni presentare all’Autorità tutta la documentazione a supporto della liceità delle loro iniziative: nella giornata di domani pubblicheremo un #approfondimento su questa news, corredato dai dettagli delle due istruttorie.

PARERE EDPS SUL “EU MEDIA FREEDOM ACT” – Il 14 novembre 2022 l’European Data Protection Supervisor (“EDPS”) ha annunciato la pubblicazione del parere n. 24/2022 sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno (“European Media Freedom Act”). L’EDPS ha accolto con favore gli obiettivi perseguiti nel progetto per proteggere la libertà, l’indipendenza e il pluralismo dei media in tutta l’Unione europea. L’EDPS ha raccomandato che il progetto di legge includa basi giuridiche esplicite e chiare, e preveda la cooperazione tra le pertinenti autorità di controllo dell’Unione europea, comprese le autorità garanti degli Stati membri, secondo le rispettive competenze.

PARERE EDPS CYBERSICUREZZA – Col parere n. 23/2022 l’EDPS, Garante Europeo, si è pronunciato su una proposta di regolamento in materia di requisiti di #cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali. Pur esprimendosi favorevolmente nei confronti delle intenzioni e delle misure suggerite dal regolamento, l’EDPS non manca di sottolineare, tuttavia, l’importanza – in un’ottica di maggior tutela – deii principi di  #PrivacybyDesign e #PrivacybyDefault (auspicando, dunque, per un loro inserimento).

SEGNALAZIONI TELEMARKETING AL GARANTE – E’ operativo il nuovo servizio #telematico per segnalare al Garante la ricezione di telefonate indesiderate, disponibile a questo link: esso sostituisce la modalità di segnalazione precedente, che avveniva tramite un – piuttosto desueto e scarsamente utilizzato – modulo #cartaceo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFORMATICO – La BCE (Banca Centrale Europea) ha di recente diffuso online una pubblicazione in materia di valutazione del #rischioinformatico dal titolo “Towards a framework for assessing systemic cyber risk” (“Verso un quadro per la valutazione del rischio informatico sistemico”). Il documento si sofferma, in particolare, sui possibili “effetti collaterali” che i rischi informatici – il cui numero è sempre crescente- possono generare in termini di stabilità dei sistemi finanziari.

F.A.Q. DATA SERVICES ACT – Si segnala che dallo scorso 14 novembre è disponibile online sul sito dell Commissione Europea la versione aggiornata delle domande e risposte più frequenti in materia di #DSA.

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D. LGS. 231

COMPROMISSIONE  DI UN SITO GIÀ INQUINATO – La Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato (nella sentenza n. 39759, consultabile gratuitamente per gli iscritti all’associazione AODV231) che non vale ad escludere il reato di #inquinamentoambientale (di cui all’452-bis c.p.) il fatto che un sito sia già compromesso a livello ambientale. Rigettando il corso, i giudici di piazza Cavour hanno fornito la loro interpretazione del concetto di “misurabilità” della compromissione inserito nella norma, chiarendo che (i) con tale termine il legislatore non si riferisce ad una procedura di “calcolo numerico degli effetti prodotti”, ma richiama l’astratta possibilità di valutare in termini quantitativa l’entità della compromissione e (ii) il fatto che un sito sia già inquinato non esclude che sia possibile causare un ulteriore aggravamento.

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NEWS DAL MONDO

NORVEGIA – L’autorità garante norvegese per la protezione dei dati (“Datatilsynet”) ha rilasciato, il 14 novembre 2022, una dichiarazione mettendo in guardia chi si reca in Qatar per la #CoppadelMondo FIFA sull’installazione delle applicazioni “Hayya” ed “Ehteraz”. L’autorità garante si è preoccupata, in particolare, dell’ampio accesso ai dati personali richiesto dalle applicazioni, spiegando che non è chiaro cosa facciano effettivamente o per cosa potrebbero essere utilizzati i dati personali degli utenti.

REGNO UNITO – L’ICO, Autorità garante del Regno Unito, ha annunciato di aver reso disponibile online un aggiornamento della sua guida ai trasferimenti internazionali di dati al fine di includere una nuova sezione dedicata valutazioni sul rischio del trasferimento, nonché per aggiungere un nuovo strumento di valutazione, il #TRA (scaricabile gratuitamente in formato word sul sito dell’Autorità). Lo strumento – che vuole porsi come alternativa in materia all’approccio dell’EDPB – ai compone di sei domande (poche ma ben strutturate) e di tabelle e linee guida che aiutano le società a interpretare i risultati della valutazione.

FRANCIA (SANZIONE CNIL A DISCORD) – L’autorità garante francese (“CNIL”) ha sanzionato per 800.000 euro. DISCORD Inc. – piattaforma che fornisce un servizio per chattare tramite microfono e/o webcam su Internet e messaggistica istantanea, in cui gli utenti possono creare server, canali di testo, voce e video – ritenendo commesse le seguenti violazioni: (i) aver conservato i dati personali per un periodo eccessivo (ii) violazione del diritto di informazione sui tempi di conservazione (iii) violazione degli obblighi di privacy by default e (iv) mancanza di misure di sicurezza adeguate. Il comunicato della CNIL sulla decisione è disponibile a questo link.

ARGENTINA – L’Autorità argentina per la protezione dei dati (“AAIP”) ha pubblicato (i) un progetto di legge per l’aggiornamento della normativa sulla protezione dei dati personali, a seguito di una consultazione pubblica e (ii) un report sullo sviluppo del progetto, in cui si sottolinea che l’aggiornamento della legge è un passo decisivo per aumentare le garanzie necessarie per la protezione dei dati personali nella società dell’informazione, e per stabilire regole chiare per promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’economia in Argentina.

SPAGNA – L’autorità spagnola per la protezione dei dati personali (“AEPD”) ha inflitto una sanzione di 70.000 euro a una banca, successivamente ridotta a 48.000 euro, a seguito di un reclamo di un privato. Il ricorrente aveva richiesto un certificato di proprietà per proprio conto alla banca, ricevendo una copia di un contratto di terzi per un errore operativo. Il ricorrente ha prontamente informato la banca, ma continuava ad avere accesso al documento attraverso la chat di contatto. Nella sua decisione, l’AEPD ha tenuto conto che la banca ha, in seguito, eliminato l’accesso del cliente al fascicolo del contratto e che, sebbene la conversazione tra la banca e il ricorrente sia stata salvata, il collegamento al fascicolo è stato rimosso. La decisione dell’AEPD, in spagnolo, è disponibile a questo link.

TANZANIA – Il Parlamento della Tanzania ha recentemente approvato il disegno di legge in materia di protezione dei dati personali. Il documento mira a stabilire un livello minimo di protezione dei dati nelle fasi di raccolta e trattamento degli stessi, nonché alla creazione di una Commissione ad hoc per la loro protezione. Vengono in tal modo fissati i criteri in base ai quali le informazioni personali possono formare oggetto di divulgazione e/o trasferimento internazionale – recependo, peraltro, anche il concetto di #adeguatezza di matrice comunitaria. Tra le altre novità, anche la proposta della emanazione del Personal Information Protection Act 2022. In tema di sanzioni, il tetto massimo viene fissato 100 milioni (corrispondenti a poco più di 41 mila euro).

CALIFORNIA – Il tribunale distrettuale della California, a seguito di una class action, ha approvato un accordo da 90 milioni di dollari con Meta, e ha imposto un ordine di sequestro e cancellazione di tutti i dati raccolti impropriamente entro il 10 febbraio 2023. I ricorrenti hanno denunciato che Meta aveva consapevolmente intercettato e tracciato l’attività Internet degli utenti su pagine che mostravano un pulsante “Mi piace”, utilizzando i cookie. L’accordo è disponibile a questo link.

L’effetto Bruxelles come chiave di lettura dei Regolamenti europei sui dati

Quando si parla di “effetto Bruxelles”, ci si riferisce alla capacità dell’Unione europea di influenzare e regolamentare i mercati globali in modo unilaterale.

In questo senso, si può parlare di “extraterritorialità” delle norme europee, che plasmano il contesto normativo internazionale senza la necessità di ricorrere a imposizioni o a strumenti di cooperazione ulteriori.

Questa dinamica consente all’Unione europea di esercitare indirettamente un’influenza profonda sul comportamento delle aziende, e di trasformare, in questo modo, i mercati globali.

Quali sono i modi e gli strumenti con cui l’Unione europea realizza l’effetto Bruxelles?

Capacità regolativa locale

La capacità dell’Unione europea di trasferire nel mondo le sue preferenze normative non dipende esclusivamente dalla dimensione del proprio mercato, che giustificherebbe, in astratto, la capacità dell’Unione europea di “calare dall’alto” normative dirette agli Stati membri.

La dimensione del mercato non dà conto, di per sé, della capacità dell’Unione europea di trasferire ad altri le sue preferenze normative, proprio come non tutti gli Stati con un mercato grande diventano fonti di standard univoci.

Invece, bisogna considerare che nuove normative vedono la luce raramente su impulso centrale dell’Unione europea, e in genere hanno origine in iniziative regolatorie intraprese dai singoli Stati membri.

Gli Stati europei sono importanti centri di sviluppo locale di norme che potrebbero dar forma a regolamenti Europei, e in seguito avere ricadute applicative in tutto il mondo attraverso l’effetto Bruxelles.

Si colloca, piuttosto, in una seconda fase, la capacità della giurisdizione europea di promulgare e far rispettare le regole, che contribuisce a garantire la loro extraterritorialità.

Poteri sanzionatori

La capacità regolativa dell’Unione europea è spesso connessa a un’altra condizione: la propensione a promulgare norme stringenti, alle quali siano associate sanzioni certe.

L’Unione europea, in questa ottica, ha delegato l’applicazione di molte normative europee, tra le quali il GDPR, agli Stati membri, mantenendo comunque in capo alla Commissione il potere di perseguire le violazioni dei singoli Stati che non implementano o non applicano integralmente le leggi dell’Unione europea.

In questo modo, anche la Commissione può garantire che gli Stati membri siano motivati ad adempiere al loro mandato, e quindi contribuire fattivamente alla capacità regolativa dell’Unione europea.

Adeguamento spontaneo delle aziende

Le aziende e, in particolare, le multinazionali, tendono a preferire l’uniformità normativa, e finiscono spesso per estendere volontariamente le regole europee a tutte le proprie attività nel mondo, evitando il costo di doversi adeguare a molteplici sistemi di regolazione diversi.

L’effetto Bruxelles ha influito su molte attività regolatorie, tra le quali quella del mercato digitale: le normative europee determinano, ad esempio in che modo le Big Tech raccolgono, gestiscono, conservano e monetizzano i dati personali.

Facebook, Google e Microsoft hanno scelto di adottare un’unica privacy policy globale – che rispecchia molto da vicino la normativa di matrice europea.

Allo stesso modo, il Codice di condotta europeo contro l’illecito incitamento all’odio online influenza il tipo di linguaggio che le aziende del web permettono sulle rispettive piattaforme: invece di far riferimento al Primo Emendamento statunitense in materia di libertà di espressione, aziende come Facebook, Twitter o YouTube si ispirano alla definizione europea di “linguaggio dell’odio” per decidere quale contenuto rimuovere dalle proprie piattaforme.

Una chiave di lettura per i nuovi regolamenti europei in materia di dati personali

Con la pubblicazione del Digital Services Act nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, insieme a quella del recente Digital Markets Act, viene arricchito ulteriormente il quadro normativo per creare uno spazio digitale in cui siano tutelati i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi, oltre ad essere garantite condizioni di parità per promuovere l’innovazione, la crescita e la competitività, nel mercato unico europeo e a livello mondiale.

Si vuole ambire, con lo spirito e il metodo descritto, sia a regolamentare soggetti extra europei sulla base del criterio dell’offerta di servizi a destinatari e utenti ubicati nel territorio dell’Unione, sia a innalzare uno standard per analoghe iniziative estere.

Si tratta di ambizioni elevate, che coinvolgono la costruzione di un regime composito, che andrà a intersecarsi con altrettanto complesse discipline e che terrà probabilmente molto impegnate le Corti, nazionali e non, per chiarire la sua applicazione.

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Immagine di copertina di Paolo Margari grazie a Unsplash