Articoli

News #4/2023: in arrivo la norma ISO per il Privacy by Design, dovremmo forse implementarla tutti?

LE PRINCIPALI NEWS DELLA SETTIMANA:

  • sarà pubblicato a breve da ISO uno standard in ambito “privacy by design”, che forse permetterà finalmente di definire questa “buzz word” che sentiamo ormai da anni;
  • una nuova newsletter del nostro Garante, e nuove sanzioni assortite;
  • il Data Protection Day e la Convenzione 108;
  • Confindustria prende posizione sulla norma Whistleblowing;
  • Google ha qualche problema anche con il Dipartimento di Giustizia USA.
Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

IL PROFILO DA SEGUIRE:

  • fonte inesauribile di approfondimenti e #contenuti in ambito informatico-giuridico, senza farsi mancare diversi spunti di sano #divertimento, il profilo del Prof. Giovanni Ziccardi è un “must” per chiunque – giovane o meno – operi nel nostro settore: c’è sempre da imparare, ogni giorno, qualcosa di nuovo!
Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

QUESTA NEWSLETTER È STATA SCRITTA CON, IN SOTTOFONDO..

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

PRIVACY

ISO 31700 SULLA PRIVACY BY DESIGN – E’ prevista per l’8 febbraio l’adozione da parte dell’International Organization for Standardization della nuova ISO 31700, riguardo ai requisiti e alle indicazioni su come implementare il principio della “privacy by design”. L’obiettivo della certificazione sarà quello di fornire a tutti i Titolari del trattamento le informazioni necessarie per implementare correttamente l’assetto della protezione dei dati nel processo di gestione dei dati personali all’interno di enti ed organizzazioni, sulla base dei principi del GDPR. In questo modo si consentirà ai consumatori e ai soggetti interessati di far valere in modo ancora più efficace i propri diritti, determinando come progettare i controlli sulla privacy e la gestione dei dati durante il loro ciclo di vita.

NEWSLETTER GARANTE – Pubblicata lo scorso 24 gennaio l’ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali. Tra le notizie: (i) sanzionate tre ASL friulane – in particolare, Azienda Universitaria “Friuli Occidentale”, “Friuli Centrale” e “Giuliano Isontina” – per aver classificato i pazienti in relazione al rischio di avere o meno complicanze in caso di Covid attraverso l’utilizzo di #algoritmi; (ii) parere favorevole del Garante in merito alla bozza di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2019/1937 (cd. #DirettivaWhistleblowing); (iii) disponibili le prime indicazioni del Garante al fine di conciliare le esigenze di tutela della privacy in occasione dell’applicazione del #DecretoTrasparenza; (iv) parere favorevole del Garante relativamente alle nuove disposizioni attuative per la #Cartadellacultura – ossia la carta elettronica istituita dalla legge n.15/2020 al fine di contrastare la povertà educativa e promuovere il sostegno della lettura.

DECISIONE VINCOLANTE EDPB WHATSAPP – Lo scorso 24 gennaio il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha annunciato di aver pubblicato la propria decisione vincolante nell’ambito della controversia promossa dalla DPC (Autorità garante irlandese) nei confronti di #WhatsApp. Come già illustrato nella nostra precedente newsletter, la decisione vincolante – sciogliendo i dubbi interpretativi della DPC – si è posta come fondamento per il provvedimento con il quale l’Autorità capofila ha potuto sanzionare la società. Nello specifico, l’EDPB ha deciso che WhatsApp si era indebitamente basata sul contratto come base giuridica per il trattamento dei dati personali e pertanto ha incaricato il Garante irlandese di completare ulteriormente il provvedimento con una violazione dell’articolo 6(1) del GDPR, nonché una violazione del principio di equità di cui all’articolo 5(1)(a) del GDPR. Inoltre, l’EDPB ha stabilito che il Garante irlandese dovrà svolgere un’indagine sulle operazioni di trattamento di WhatsApp al fine di determinare se tratta (i) categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del GDPR e (ii) dati personali per finalità di pubblicità comportamentale, per finalità di marketing, nonché per la fornitura di metriche a terzi e lo scambio di dati con società affiliate ai fini del miglioramento del servizio.

GARANTE PRIVACY SULLE INTERCETTAZIONI – L’Autorità Garante per la protezione dei dati ha evidenziato, durante l’audizione al Senato per l’indagine conoscitiva sulle intercettazioni, alcune criticità relative alle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova, esprimendosi in particolare su (i) l’utilizzo di sistemi cloud per l’archiviazione delle informazioni raccolte, pericoloso sia per i diritti dei soggetti a cui i dati si riferiscono, sia per l’efficacia e la segretezza dell’azione investigativa; (ii) la particolare invasività dei software-spia che, nell’opinione del Garante, meriterebbe una riflessione da parte dell’organo legislativo in merito all’ambito di applicazione effettiva delle intercettazioni; (iii) sull’attenzione da prestare ai trojan utilizzati in ambito giudiziario.

SPESA E INVESTIMENTI PRIVACY – Il Data Privacy Benchmark report di CISCO ha analizzato gli investimenti effettuati dalle aziende nella privacy negli ultimi anni, individuando un aumento netto delle risorse stanziate per rispondere alle richieste degli utenti in tema di tecnologie e fornire ai consumatori un’effettiva tutela dei diritti. La richiesta di trasparenza da parte delle aziende è risultata essenziale per quasi la metà dei consumatori considerati dal report, e l’approccio di una società al tema della privacy ha mostrato un impatto che va ben oltre la compliance: gli investimenti in materia di privacy generano valore aziendale non solo per le vendite, ma anche per la sicurezza e la fiducia degli utenti. Investire nella privacy permette, come evidenziato dalle analisi di CISCO, di ridurre i ritardi nelle vendite, di mitigare l’impatto dovuto alle violazioni dei dati, di abilitare il processo di innovazione, di operare con maggiore efficienza, di consolidare la fiducia dei clienti e di attirarne di nuovi.

DATA PROTECTION DAY – Nel 2006, il Consiglio d’Europa ha deciso di istituire il Data Protection Day, da celebrare ogni anno in data #28gennaio, nella ricorrenza della Convenzione 108, che fu aperta alla firma nel 1981 per la protezione delle persone riguardo ai trattamenti automatizzati di dati personali. In forza di questa occasione, gli Stati firmatari si impegnarono ad adottare tutte le misure necessarie nel loro diritto interno, e ad applicare i principi stabiliti dalla stessa Convenzione per garantire il rispetto dei #diritti fondamentali delle persone in relazione al trattamento dei dati personali. La Convenzione 108 mira a creare una forte #comunità internazionale intorno alla protezione dei dati, e svolge un #ruolo fondamentale nel #diffondere il modello europeo di protezione dei dati a livello mondiale, essendo spesso utilizzata come fonte di #ispirazione dai Paesi che intendono adottare nuove normative in materia di rispetto della vita privata o #armonizzare quelle già esistenti con gli standard internazionali. In Italia, la Convenzione 108 è stata da ultimo recepita con la legge n. 60 del 22 aprile 2021 di Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. In occasione del Data Protection Day ha luogo, in modo emblematico, la premiazione dello Stefano Rodotà Award, in onore del politico e professore, primo presidente del Garante Privacy che lavorò assiduamente per la promozione dei diritti fondamentali e gettò le basi del diritto alla protezione dei dati europea.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

D. LGS. 231

WHISTLEBLOWING – Confindustria ha recentemente formulato alcune considerazioni (condensate nel documento cd. Position Paper) in merito alla bozza di decreto legislativo in materia di #whistleblowing elaborato dal Governo per dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1937. In via generale, emerge dal documento la necessità che sussista un corretto bilanciamento tra la protezione del segnalante e la tutela dell’azienda (che, da parte sua, potrebbe essere colpita da danni reputazionali, nonchè economici, da un abuso dello strumento. In quest’ottica – più in particolare – Confindustria  reputa eccessiva (i) l’estensione dello strumento della segnalazione nelle PMI e (ii) la divulgazione pubblica delle segnalazioni che – riferendosi a violazioni del Modello 231 – risultino già oggetto di segnalazione interna. Il Paper suggerisce inoltre l’inserimento di una specifica disciplina di tutela.

ANALISI ANAC – Al fine di rafforzare la collaborazione con i Responsabili per la Prevenzione della Concorrenza e per la Trasparenza (RPCT), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha recentemente compiuto – attraverso la somministrazione di un questionario – una analisi delle esperienze e delle criticità riscontrate dagli stessi RPCT. I risultati dei questionari (111 in totale, suddivisi in due gruppi, “Amministrazioni medio-grandi” e “Piccole amministrazioni”) sono stati raccolti dall’Autorità all’interno di un documento (“Analisi di esperienze e criticità rilevate dai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – gennaio 2023”). In particolare, tra gli esiti dell’indagine si registrano (i) difficoltà nell’adempiere alla rotazione del personale, (ii) scarsa sensibilità nei confronti della formazione del personale e (iii) inefficienze relative all’aggiornamento dei dati sulla trasparenza.

AIUTI COVID – Con la sentenza n. 1635 (consultabile gratuitamente per gli iscritti all’associazione Aodv231) la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il sequestro preventivo per indebita percezione di fondi erogati per l’emergenza da Covid-19 è infondato nel caso in cui risultino assenti (i) la condotta ingannatoria del richiedente e (ii) il pericolo di dispersione dei beni. Dichiarando inammissibile il ricorso della Procura – che aveva impugnato il provvedimento di riesame che confermava la insussistenza dei presupposti del sequestro nei confronti della rappresentante legale di una società- gli Ermellini hanno specificato non solo che le condotte poste concretamente in essere dall’indagata erano del tutto lecite ma che, soprattutto, “requisito del provvedimento di sequestro preventivo (…) sia la concisa motivazione anche del ‘periculum in mora’, da rapportare (…) alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza”. In altre parole, il Supremo giudice di legittimità esclude categoricamente ogni automatismo decisorio in grado di collegare la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

MERCATI DIGITALI

GOOGLE – Secondo quanto riportano autorevoli fonti di stampa, pare che il Dipartimento di Giustizia si stia preparando a far causa a Google per la sua #posizionedominante sul mercato della pubblicità digitale. Il colosso di Mountain View è infatti il re indiscusso del settore degli annunci digitali (negli U.S.A. e non solo), detenendo per altro la maggior parte della tecnologia utilizzata per l’acquisto, la vendita e il servizio di pubblicità online ( configurandosi, dunque, come un vero e proprio monopolista). Google – che ha già nel suo cv tre procedimenti legali intentati da altrettanti procuratori generali – viene ora citata in giudizio a livello federale. L’inizio del processo si prevede verso settembre. La denuncia, in particolare, mira a far chiarezza sulla gestione della pubblicità, che farebbe ricavare a google dalle inserzioni l’80% dei suoi ricavi. 

GOOGLE/2 –  Google ha raggiunto un’intesa con l’Unione europa e è impegnato a limitare la propria capacità di apportare modifiche unilaterali agli ordini rispetto a prezzi o cancellazioni, e a creare un indirizzo di posta elettronica riservato alle autorità per la tutela dei consumatori, in modo che quest’ultime possano segnalare e richiedere la rapida rimozione di contenuti illegali. Il risultato di questi adeguamenti saranno informazioni più chiare e accurate sui servizi, con l’obiettivo di allineare le pratiche della piattaforma al diritto dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda la mancanza di trasparenza nei confronti dei consumatori.

CHIPS ACT – La commissione Industria ed energia del Parlamento europeo ha votato favorevolmente il progetto di legge sul Chips Act e, in particolare, ha dato il via libera all’aumento degli investimenti previsti per l’attuazione della normativa. Il Parlamento europeo si è impegnato a creare una rete di centri di competenza per gestire la necessaria formazione di lavoratori specializzati nel settore dei semiconduttori di prossima generazione e sui chip quantistici, con lo scopo di attrarre nuove risorse nella ricerca, nella progettazione e nella produzione. Il progetto permetterà di garantire che l’Unione europea sia all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione, che abbia un ambiente favorevole alle imprese, un processo di autorizzazione rapido e che investa in una forza lavoro qualificata per il settore dei semiconduttori.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

NEWS DAL MONDO 

RUSSIA – Il Ministero dello sviluppo digitale, delle telecomunicazioni e dei mass media della Federazione russa ha annunciato di aver creato un “Centro nazionale per la crittografia digitale”. Tra i compiti del Centro – che verrà lanciato nel 2024 con l’obiettivo di diffondere l’uso di metodi di protezione crittografica – (i) lo sviluppo di produttori nazionali di strumenti di protezione crittografica, (ii) la formazione pratica per specialisti della sicurezza delle informazioni e lo sviluppo di strumenti per la protezione dei dati personali.

USA

  • NEW YORK

E’ stato presentato all’Assemblea dello Stato di New York il disegno di legge sulla protezione della privacy online dei dipendenti e degli studenti, che, a tutela di queste categorie di soggetti interessati, (i) limita i poteri del datore di lavoro nell’accedere a dati personali riguardo ai propri dipendenti e (ii) garantisce il rispetto delle tutele sui dati personali degli studenti da minacce alla sicurezza dei sistemi delle istituzioni educative.

  • HAWAII

E’ stato proposto al Senato delle Hawaii e approvato in prima lettura il 23 gennaio 2023 il disegno di legge sulla protezione dei dati personali, che mira a stabilire un quadro per regolamentare l’accesso dei titolari e dei responsabili del trattamento ai dati personali dei consumatori e introduce sanzioni e un nuovo fondo speciale per la privacy dei consumatori.

SANZIONI:

  • SPAGNA – L’autorità garante spagnola (“AEPD”) ha sanzionato il Dipartimento dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport che, in qualità di Titolare del trattamento, ha condiviso via email con i vari dipartimenti un foglio Excel, contenente nome, cognome, carta d’identità e posizione lavorativa di oltre 200 dipendenti pubblici. 
  • GERMANIA – Il Tribunale regionale di Amburgo ha ritenuto illegittimo il trattamento di dati sanitari conservati in un registro dei tumori. Nonostante la natura del trattamento soddisfasse i caratteri previsti dall’art. 9(2) del GDPR, sarebbe stato però necessario fornire maggiori garanzie di sicurezza, anche a norma delle vigenti leggi nazionali, che invece risultavano carenti.
  • NORVEGIA –  L’autorità garante norvegese (“Datatilsynet”) ha ammonito la Chiesa locale per violazione dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR in quanto, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglieva le informazioni sulle nuove nascite dal registro nazionale della popolazione, divulgate sulla base della legislazione nazionale, compresi i dati particolari dei neonati, e, se almeno un genitore era un membro della comunità religiosa, il Titolare iscriveva i neonati come “persone affiliate”) in un registro.
  • ROMANIA –  L’autorità rumena per la protezione dei dati ha sanzionato una società nel settore degli elettrodomestici, che, da Titolare del trattamento, inviava SMS pubblicitari al soggetto interessato anche dopo la richiesta di quest’ultimo di essere cancellato dall’elenco del Titolare, condotta effettuata in violazione del diritto all’oblio.
Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

SEZIONE SPECIALE: NOVITA’ DAL MONDO CYBERSEC

NIS2 E SICUREZZA INFORMATICA – Anche a seguito del recepimento della Direttiva NIS 2 (“Network and Information Security”) vengono sempre più in rilievo gli ambiti da implementare per la sicurezza informatica, che non viene vista solo come un insieme di strumenti e mezzi tecnici per prevenire gli attacchi, ma come un insieme di misure organizzative al centro delle quali è posta un’efficace politica di formazione del personale. Dal momento che il lavoro delle società in vari settori non può prescindere dai sistemi informatici, proteggere tali sistemi e i dati in essi contenuti diventa sempre più cruciale, così come definire delle procedure di emergenza in caso di attacco e dei piani di ripristino, in modo analogo a quanto succede per le grandi emergenze o catastrofi naturali. Il framework della Direttiva si articola in diverse azioni, fra le quali (i) l’identificazione dei rischi della tecnologia da parte degli utenti; (ii) la protezione dei sistemi informatici su cui gli utenti operano; (iii) la formazione del personale; (iv) i piani di emergenza predisposti e (v) i piani di ripristino approvati dalla società.

PIANO INFORMATICA PER PA DIGITALE – L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione per il periodo dal 2022 al 2024, redatto in collaborazione con numerosi altri dipartimenti, che recepisce ed estende i contenuti del PNRR e rappresenta un’opportunità di accelerare e migliorare l’esecuzione della transizione digitale della Pubblica Amministrazione. Il nuovo Piano triennale favorisce, infatti, lo sviluppo di una società digitale, cerca di promuovere lo sviluppo sostenibile, etico e inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale, e di contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

Immagine di copertina di Joshua Sortino grazie a Unsplash.

News #2/2023: Corte di Giustizia, EDPB, giurisprudenza italiana e AGCM, quante decisioni.

LE PRINCIPALI NEWS DELLA SETTIMANA:

  • l’EDPB rende #pubblica la propria decisione che ha “imposto” la sanzione a #Meta;
  • la Corte di Giustizia dell’UE ha pubblicato due #decisioni molto impattanti sulla compliance aziendale, che richiedono una riorganizzazione della gestione delle istanze degli interessati;
  • novità in materia di #accessibilità dei siti web e delle app, direttamente da #AgID;
  • dalla #giurisprudenza 231 arrivano importanti indicazioni in materia di confisca e infortuni sul lavoro;
  • importante sanzione #AGCM a Yoox.
Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

IL PROFILO DA SEGUIRE:

  • spunti e approfondimenti, sempre attuali, delle principali novità in materia privacy e data protection sul profilo LinkedIn di data TENET®, che seguiamo attentamente anche noi in Project:IN per non perderci mai una news!
Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

QUESTA NEWSLETTER È STATA SCRITTA CON, IN SOTTOFONDO..

  • Slow Dancing in a Burning Room – John Mayer (2006 – “Continuum”)
Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

PRIVACY

DECISIONE VINCOLANTE EDPB SU META –  Lo scorso 12 gennaio il Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB) ha annunciato di aver pubblicato le sue decisioni vincolanti nell’ambito delle controversie promosse dal Garante irlandese contro Meta in relazione ai servizi Instagram Facebook.  Le decisioni, adottate ex art. 65 GDPR, costituiscono il risultato di una serie di indagini e valutazioni condotte dall’EDPB – e recepite dalla DPC irlandese all’interno del suo provvedimento dello scorso 31 dicembre 2022 –  circa la trasparenza e la liceità del trattamento relativo alla pubblicità comportamentale attuata dalle due piattaforme. All’appello manca ora soltanto la decisione vincolante relativa a WhatsApp, che arriverà non appena il Garante irlandese avrà pubblicato la propria decisione a riguardo.

I RICORSI SECONDO LA CGUE… – La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha emesso una sentenza in materia di ricorsi amministrativi e civili previsti dal GDPR. La questione aveva preso le mosse da un ricorso amministrativo presentato all’Alta Corte di Budapest da un individuo il quale, avendo preso parte ad una riunione della società NAIH e avendo esercitato il diritto di accesso alle registrazioni della seduta, si era visto consegnare soltanto gli estratti che riproducevano i suoi interventi. Il soggetto, inoltre, aveva contestualmente avviato avverso la decisione della società anche un procedimento in sede civile, basata sul diritto sancito dal GDPR  di proporre ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti in esso stabiliti. Interpellata circa la possibilità che uno dei due rimedi abbia prevalenza sull’altro – soprattutto al fine evitare contrasti tra giudicati – la CGUE ha chiarito che il GDPR non prevede alcuna gerarchia tra i rimedi amministrativi e civili, sottolineando che è demandato ai singoli stati membri il compito di garantire che il concorso dei rimedi attribuiti agli interessati non mettano in dubbio l’effettività e la tutela dei loro diritti.

… E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI SECONDO LA CGUE – In un’altra importante decisione della scorsa settimana, la Corte ha stabilito che un interessato ha #diritto a conoscere tutti (nessuno escluso!) i destinatari dei propri dati personali, a cui un titolare oggetto di istanza di accesso ha trasferito tali informazioni. Non è sufficiente, secondo la Corte, l’indicazione delle (sole) categorie di destinatari, ma la loro elencazione analitica, salvo che sia tecnicamente impossibile o comunque di un livello di complessità molto alto, ovvero nel caso in cui la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva – casi molto molto rari, è utile chiarirlo subito. In sostanza, sulle istanze di accesso ai dati personali ogni azienda dovrà rivedere profondamente i propri strumenti di analisi e risposta, in tempi brevi.

TIKTOK vs. CNIL – Con il comunicato stampa dello scorso 12 gennaio, l’Autorità francese per la protezione dei dati (CNIL) ha annunciato di aver sanzionato il social network TikTok per 5 milioni di euro in ragione della violazione della ePrivacy Directive e della legge locale francese, ritenendosi direttamente e territorialmente competente a emettere tale sanzione nei confronti di due società con sede in UK e Irlanda di proprietà del colosso cinese, ritenendo non direttamente applicabile il regime di one-stop-shop di cui al GDPR.

PUBBLICAZIONE DI VIDEO DI MINORI – Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Europeo nonché una dei protagonisti dello scandalo ormai noto come #Quatargate, ha di recente ricevuto la visita della figlia (minorenne) nel carcere di Haren. La notizia, che ha fatto il giro di tutta l’Europa, è stata corredata dalla stampa online da un video nel quale si vede chiaramente la minore. La questione non è passata inosservata agli occhi del Garante italiano il quale, con un comunicato stampa diffuso lo scorso 9 gennaio, ha definito il video lesivo della personalità e dello sviluppo psico-fisico della bambina in quanto comporta la permanenza di immagini che violano riservatezza e anonimato per un tempo potenzialmente infinito. L’Autorità ha pertanto invitato gli organi di stampa e i social media ad astenersi dal diffondere tali immagini, soprattutto alla luce del fatto che il contenuto non si connette ad alcun interesse pubblico rispetto alla vicenda del Qatargate. A tal fine, il Garante richiama le regole deontologiche connesse alla professione di giornalista e la Carta di Treviso, che impone una tutela rafforzata in caso di soggetti minorenni.

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA CYBERSECURITY –  Con il comunicato stampa del 11 gennaio, l’Agenzia Nazionale per la Cybersecurity (“ACN”) ha annunciato la firma del protocollo di intesa sulla sicurezza informatica con la Camera dei dei Deputati, che si inserisce sia in un contesto globale sempre più complesso per la cybersicurezza, sia nel percorso di trasformazione digitale avviato dalla Camera nello svolgimento della sua funzione istituzionale. In particolare, lo scambio efficace di informazioni per il potenziamento dei servizi di gestione e contenimento delle minacce informatiche, la realizzazione di collaborazioni attraverso la definizione di best practice, nonché l’aggiornamento e la formazione del personale, rivestiranno una notevole importanza che permetterà di avviare un confronto qualificato a tutela dell’Istituzione e nell’interesse generale del Paese.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

D. LGS. 231

DATI DALLA GIURISPRUDENZA DEL TRIVENETO – L’Osservatorio 231 del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università degli Studi di Padova ha recentemente pubblicato un documento di sintesi relativo alle categorie di reati-presupposto maggiormente trattati dai tribunali del Triveneto (Trentino – Alto Adige, Veneto e Friuli – Venezia Giulia) nel triennio 2019-2021. In primo luogo, il report segnala una significativa riduzione dei procedimenti 231 nell’area geografica di riferimento nell’anno 2020, dato chiaramente influenzato dalla generalizzata riduzione delle attività imprenditoriali a causa dell’emergenza pandemica. Per quanto riguarda l’analisi delle categorie di reato riscontrate, il 70% degli illeciti sono relativi a reati contro la pubblica amministrazione, ambientali e di omicidio e lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa dettata in materia di salute e sicurezza. In crescita, tuttavia, il trend relativo ai reati tributari.

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/2121, presentato dal Governo il 9 dicembre 2022 e sul quale il Parlamento si dovrà esprimere con un parere entro il 19 gennaio 2023, (i) propone l’armonizzazione delle disposizioni sulle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera, (ii) modifica la disciplina della fusione societaria. L’obiettivo della normativa è quello di fornire alle società nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale. Inoltre, la normativa punta a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell’Unione europea, al fine di assicurare una maggiore mobilità ed eliminare barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico europeo. A tal fine, si prevede il rilascio di un certificato preliminare come esito della regolare presentazione di progetti di operazioni transfrontaliere. Lo schema impone inoltre sanzioni penali in caso di false o omesse dichiarazioni in relazione alla sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio del citato certificato – illecito peraltro inserito, nella proposta del Governo, all’interno del catalogo dei reati-presupposto del Decreto 231 attraverso la modifica dell’art. 25-ter.

CONFISCA DI PREVENZIONE MAFIOSA – La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, nella sentenza n. 47388/2022 (qui su IusinItinere), sui presupposti applicativi della misure di prevenzione patrimoniale della confisca. Nel caso di specie, la confisca era stata posta in essere nei confronti di un indagato per appartenenza ad un’associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto applicabile la misura, nonostante fosse possibile determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, anche su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente. Questo perché sono risultate una serie di evidenze di fatto che hanno provato la diretta derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista nel periodo di compimento dell’attività delittuosa. 

INFORTUNI SUL LAVORO – La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente con la sentenza 570/2023 a sottolineare alcuni principi in materia di infortuni sul lavoro e responsabilità 231. La società ricorrente era stata condannata, in primo luogo, per non aver svolto adeguate valutazioni relative ai fornitori, che erano previste, in realtà, dal Modello organizzativo; e secondariamente per non avere predisposto a norma alcune infrastrutture lavorative, nonostante la loro corretta edificazione fosse prevista dalla disciplina aziendale. Le mancanze sono state ritenute imputabili all’Amministratore della società, in qualità di datore di lavoro e in quanto tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione. I giudici di legittimità, nell’indagine sulla configurabilità dell’illecito per la società, hanno stabilito che le condotte colpose dei soggetti-persone fisiche, presupposto dell’illecito amministrativo, rilevano laddove sia riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231. È la carenza di tali misure organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, che giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui).

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

MERCATI DIGITALI

YOOX vs. AGCM – Il comunicato stampa emesso da AGCM lo scorso venerdì 13 gennaio ha portato cattive notizie per un importante player del settore eCommerce, YOOX Net-a-Porter Group. L’Autorità Garante ha infatti ravvisato, in un’azione di monitoraggio nel periodo 2019-2022, gravi comportamenti da parte della società consistiti, tra le altre cose, in (i) l’annullamento di ordini online già perfezionati al superamento, da parte del consumatore, di determinate soglie di “reso”, (ii) un comportamento ingannevole riguardo ai prezzi esposti, consistiti – a seconda del periodo – in un aumento del prezzo poi oggetto di sconto (cosicchè di fatto sconto non vi era), oppure in un calcolo dello sconto su un prezzo “medio” presente sul mercato, e non su quello effettivamente praticato dall’eCommerce. Tutto questo, senza alcuna trasparenza verso il consumatore: di conseguenza, la sanzione è stata calcolata in ben 5 milioni di euro, oltre alla necessità (entro 60 giorni) di indicare da parte della società i correttivi che intende introdurre per superare i rilievi mossi.

ACCESSIBILITA’ DEI SITI WEB E DELLE APP – Nei giorni scorsi AgID (“Agenzia per l’Italia digitale”) ha pubblicato una circolare con i chiarimenti interpretativi sull’estensione da parte del DL 76/2020 di alcuni vincoli già in essere per le Pubbliche Amministrazioni dal 2004, in merito a specifici strumenti per consentire l’utilizzo di siti web e applicazioni mobile anche a soggetti con disabilità. Sono interessati da tale provvedimento i soggetti che offrono servizi al pubblico e che hanno conseguito un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro, con l’obiettivo di consentire la più ampia inclusione delle persone con disabilità verso servizi essenziali o comunque di largo accesso.

USO DEI SOCIAL – Interessante report annuale di MGP & Partners sull’utilizzo dei social network, disponibile seguendo questo link: per i brand, tra le altre cose, emerge come di grande importanza la capacità di #ascoltare con più attenzione le esigenze dei consumatori, in un mondo iper connesso e dove anche l’opinione del singolo, ormai, conta.

TWITTER – L’ondata di licenziamenti che ha segnato le #BigTech nel corso dello scorso 2022 pare non essersi fermata. A far parlare di sé è ancora una volta #Twitter, che comincia il nuovo anno con il licenziamento di circa 12 dipendenti del team di moderazione dei contenuti impiegati nelle sedi di Singapore e Dublino. In particolare, pare che i dipendenti coinvolti nel taglio avessero il compito di agire per il contrasto della disinformazione online. 

TIKTOK – Il nuovo set normativo europeo in materia di dati personali comincia a mostrare la sua forza oltre i confini dell’Unione. Lo scorso 10 gennaio, l’amministratore delegato di TiTok (Shou Zi Chew) è stato attenzionato – nel corso di una giornata fitta di incontri con alcuni dei commissari europei – del fatto che la società deve tornare a guadagnarsi la fiducia dell’Unione. Tra i vari argomenti trattati, di particolare importanza (i) la sicurezza dei minori, (ii) la trasparenza dei contenuti politici a pagamento e (iii) la conformità, appunto, con la nuova normativa europea in materia di privacy, in particolare con il Digital Services Act e il Digital Markets Act.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

ALTRE NEWS DAL MONDO

USA/1 – La Federal Communications Commission (“FCC”) ha annunciato la propria bozza di regolamento che aggiornerà i requisiti di segnalazione delle violazioni dei dati relativi alle reti proprietarie dei clienti (“CPNI”). In particolare, la FCC ha spiegato che intende allineare le sue regole con i recenti sviluppi delle leggi federali e statali sulla violazione dei dati, vigenti in altri settori. In particolare, la normativa proposta mira a (i) rimuovere l’attuale periodo di attesa obbligatorio di sette giorni lavorativi per la notifica ai clienti di una violazione, (ii) a richiedere la notifica al consumatore da parte dei vettori di violazioni involontarie e (iii) a imporre la notifica di tutte le violazioni segnalabili al FCC, il Federal Bureau of Investigation (“FBI”) e i servizi segreti statunitensi.

USA/2 – La Federal Trade Commission (“FTC”) ha di recente annunciato di aver emesso un ordine contro la società Drizly LLC per violazione del Federal Trade Commission Act. In particolare, sono emerse importanti falle nel sistema di sicurezza della società che hanno comportato la violazione di dati personali di circa 2,5 milioni di consumatori. Secondo quanto riferito dalla FTC, sebbene fosse già stata avvisata negli scorsi anni della vulnerabilità dei propri sistemi, la società non aveva di fatto provveduto ad adottare misure idonee a garantire un’adeguata protezione dei dati. Nell’ordine emesso dall’Autorità viene richiesto a Drizly, tra le altre cose, di (i) attuare un programma di sicurezza delle informazioni e stabilire garanzie di sicurezza, (ii) dichiarare sul proprio sito web le categorie di informazioni che raccoglie e i motivi per cui tale raccolta è necessaria e (iii) distruggere tutti i dati raccolti senza necessità, nonché astenersi dal raccogliere in futuro dati e informazioni non necessari per gli scopi prefissati in apposito programma di conservazione.

REGNO UNITO/1 – Il Center for Data Ethics and Innovation (“CDEI”) ha aggiornato l’Algorithmic Transparency Recording Standard, a seguito di una fase pilota in tutto il settore pubblico. Il CDEI ha affermato che lo standard aiuterà le organizzazioni del settore pubblico a fornire informazioni chiare sugli strumenti algoritmici che utilizzano, e sul motivo per cui li utilizzano, dato che la trasparenza in questo settore richiede apertura su come gli strumenti algoritmici supportano il processo decisionale, e sulle decisioni assistite da algoritmi in un formato completo, aperto, comprensibile, facilmente accessibile e gratuito.

REGNO UNITO/2 – Lo scorso 10 gennaio la FCA (Financial Conduct Authority) ha annunciato di aver emesso un avviso con il quale ha sanzionato la Guaranty Trust Bank (UK) per importanti lacune in materia di antiriciclaggio nel periodo compreso tra l’ottobre 2014 e il luglio 2019. Secondo l’Autorità, nel lasso temporale preso a riferimento, la Guaranty Trust Bank non ha adeguatamente compiuto valutazioni in merito al rischio dei clienti, non valutando e/o documentando, in particolare, i rischi connessi ad attività di riciclaggio. Per tali motivi, la banca è stata raggiunta da una sanzione di ben 7,6 milioni di sterline.

SLOVENIA – La legge sulla protezione dei dati personali (“ZVOP-2”) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, dopo essere stata adottata dall’Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia il 15 dicembre 2022. In particolare, la ZVOP-2, che recepisce il GDPR nella legislazione locale, entrerà in vigore il 26 gennaio 2023, sostituendo così l’attuale legge sulla protezione dei dati personali del 2004.

WASHINGTON D.C. – Il Procuratore Generale (“AG”) ha annunciato un accordo di $ 9.500.000 con Google LLC per dirimere la controversia sorta in seguito alle pratiche di tracciamento della posizione di Google, che si era impegnata in pratiche ingannevoli, tra le quali una serie di attività che avrebbero ripetutamente spinto gli utenti ad abilitare la posizione in determinate app, per la ragione che i prodotti non avrebbero funzionato correttamente se la posizione non fosse stata abilitata. L’accordo stabilisce anche che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, Google dovrà predisporre un report che dimostri il proprio rispetto dell’accordo. 

GIAPPONE –  il ministero dell’Interno e delle comunicazioni giapponese (“MIC”) ha aperto una consultazione pubblica, che durerà fino al 30 gennaio 2023, sulla bozza di orientamento sui danni causati da un attacco informatico, sottolineando che, con l’aumentare della minaccia di attacchi informatici, sarà vantaggioso sia per l’organizzazione lesa che per la collettività condividere le informazioni sugli attacchi informatici, per chiarire l’intera portata degli eventuali danni e rafforzare le contromisure da adottare.

INDIA – Il Ministero dell’elettronica e dell’informatica indiano (MeitY) ha di recente reso pubbliche le bozze di modifica delle linee guida in materia di giochi online (“Linee guida per gli intermediari e codice etico dei media digitali 2021”, cd. Regolamento IT) e ne ha contestualmente avviato una consultazione pubblica. Le ragioni delle modifiche vanno ricercate nella necessità che (i) i giochi online siano offerti in conformità alle leggi indiane e (ii) che gli utenti siano tutelati dai potenziali danni. Tra le novità proposte figura, tra le altre cose, anche la previsione che un intermediario di giochi online osservi, nell’adempimento dei propri doveri, la due diligence richiesta dal Regolamento IT – che impone, tra le altre cose, di compiere ogni sforzo ragionevole per evitare che i propri utenti agiscano in maniera non conforme alla legge indiana, anche in materia di gioco d’azzardo.

SPAGNA – L’autorità spagnola per la protezione dei dati (“AEPD”) ha annunciato, il 10 gennaio 2023, che oltre 100.000 Data Protection Officers (“DPOs”) sono registrati nel registro pubblico previsto sia per il settore pubblico che per quello privato, per i settori in cui la nomina è obbligatoria. Inoltre, l’AEPD ha specificato che il registro è a disposizione dei cittadini per accedere ai dati di contatto degli DPO, per ottenere informazioni sul trattamento dei propri dati personali, esercitare i propri diritti o presentare un reclamo. 

GERMANIA – L’Ufficio federale dei cartelli (Bundeskartellamt) ha reso noto di aver inviato ad Alphabet Inc., Google Ireland Ltd. e Google Germany GmbH la propria valutazione circa le condizioni di trattamento dei dati operate da Google. Nella valutazione il Bundeskartellamt ha evidenziato che gli utenti di Google dispongono solo di un minimo margine di scelta in merito all’accettazione dell’ampio trattamento di dati effettuato da Google. Al momento l’Autorità ha basato la propria valutazione esclusivamente sulla normativa tedesca dettata in materia di concorrenza, tuttavia appare più che verosimile che in futuro si applicherà, in casi simili, la nuova normativa europea del Digital Markets Act (DMA).

BELGIO – L’Autorità belga per la protezione dei dati ha aggiornato e comunicato la propria decisione nei confronti del’Interactive Advertising Bureau (“IAB”), in cui ha stabilito di aver imposto allo stesso una sanzione di € 250.000 per violazioni del GDPR. L’autorità belga ha confermato il piano di azione del IAB volto a rendere il trattamento dei dati personali nel contesto del Transparency and Consent Framework conforme alle disposizioni del GDPR.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

Immagine di copertina di Matt Duncan grazie a Unsplash.

News #1/2023: la super-sanzione a Meta “vieta”​ l’uso del contratto come base per fare targeted advNews#

LE PRINCIPALI NEWS DELLA SETTIMANA:

  • #Meta sanzionata dall’Autorità irlandese, a rischio il suo #modello di #business;
  • anche #Apple (dopo Microsoft) ha problemi con il CNIL, ma sulla Direttiva #ePrivacy;
  • il primo gennaio scorso è entrato in vigore, in California, il #CPRA;
  • una società cancellata può comunque essere condannata secondo il #dlgs231;
  • le altre news dal #mondo includono: gli Stati di #NewYork e del #Kentucky che si attivano per approvare una legge privacy locale, Croazia e Finlandia elevano sanzioni importanti in ambito GDPR, mentre il District of Columbia si accorda con #Google per chiudere un’indagine sul tracciamento della localizzazione degli utenti senza consenso.
Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

IL PROFILO DA SEGUIRE:

  • non potevamo che cominciare con IAPP, il più rilevante network mondiale dei professionisti privacy, che tra l’altro ha pubblicato un interessante report sui “fatti” del 2022 e l’orizzonte che ci attende nel 2023, qui.
Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

QUESTA NEWSLETTER È STATA SCRITTA CON, IN SOTTOFONDO..

  • Don’t Stop Believin’ – Journey (1981 – 4:11 in loop)
Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

PRIVACY

META SANZIONATA (ANCORA, E PESANTEMENTE) – La DPC – Irish Data Protection Commission – ha adottato, il 4 gennaio scorso, la decisione finale su Meta che tanto ha fatto discutere (e di cui avevamo già accennato per il suo percorso complesso). Fortemente richiesta dall’EDPB, e in particolare da diverse altre Autorità di controllo europee, questa decisione di fatto interferisce con il modello di business di Facebook/Instagram, incentrato su una profilazione pubblicitaria (targeted ads) basata giuridicamente sul contratto di iscrizione al social network, secondo Meta sufficiente a giustificare tale attività. I 390 milioni di sanzione, invece, derivano dal generale assunto – ormai molto chiaro – per cui senza un trasparente, libero e informato consenso non sia possibile effettuare, secondo le Autorità europee in materia, attività di adv online. Con questa sanzione, il totale delle violazioni privacy a carico di Meta (a partire dal 2021) arriva all’esorbitante ammontare di più di 900 milioni di euro. Vedremo adesso come e dove (non certo “se”) Meta opporrà la decisione, e in che modo la DPC sarà fedele a quanto deciso, dato che il testo del provvedimento è stato ampiamente “guidato” da altre Aurorità, mentre la commissione irlandese in precedenza aveva apertamente avallato la posizione di Meta; tra l’altro, proprio la DPC ha dichiarato di volersi opporre ad alcune parti della linea guida impostale dall’EDPB nella propria decisione vincolante.

APPLE vs. CNIL – L’Autorità francese per la protezione dei dati personali (CNIL) ha recentemente reso nota la propria decisione (solo in lingua francese) di infliggere una sanzione ad Apple Distribution International Ltd. A seguito di un reclamo, infatti la CNIL ha avuto modo di appurare che Apple presentava pubblicità personalizzata agli utenti dei sistemi operativi iOS e MacOS, e ciò per impostazione predefinita. In particolare, dalle indagini dell’Autorità è emerso che l’utente intenzionato a modificare tali impostazioni, avrebbe dovuto seguire una più o meno articolata trafila di azioni per modificare le impostazioni relative alla pubblicità personalizzata. Per tale ragione, la CNIL ha sanzionato per la cifra di ben 8 milioni di euro.

AZIENDE E RICERCA SCIENTIFICA – Il Future of Privacy Forum ha pubblicato un report sui programmi di condivisione dei dati tra aziende e istituti di ricerca intitolato “The Playbook: Data Sharing for Research”, un report che raccomanda le best practice per l’implementazione dei programmi di ricerca, comprese le fasi di gestione e condivisione dei dati. Il report illustra l’importanza e i vantaggi di disporre di protocolli adeguati per creare processi di condivisione dei dati sicuri e semplici, hanno dichiarato i responsabili del progetto per la condivisione dei dati e l’etica. Il report affronta in particolare i passaggi fondamentali per la gestione, la condivisione e l’esecuzione dei programmi tra aziende e ricercatori, quali la creazione di un sistema di condivisione dei dati che faccia progredire positivamente la ricerca scientifica, che richiede una migliore comprensione dei rischi esistenti, delle opportunità di affrontare le sfide e delle diverse parti interessate coinvolte nelle decisioni di condivisione dei dati.

CYBERSECURITY NEL SETTORE ASSICURATIVO – Esperti del settore assicurativo in tema di cyber security hanno di recente avvertito che gli attacchi informatici su larga scala sono una preoccupazione crescente tra i dirigenti del settore: si rischia di fatto che divengano non assicurabili, come riporta il Financial Times, perché esiste un limite all’ammontare delle perdite che il settore privato può assorbire dagli attacchi cyber. Si esortano allora i governi a istituire schemi pubblici e privati per gestire rischi informatici “sistemici” che non possono essere nè quantificati nè assicurati preventivamente.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

D. LGS. 231

CONDANNA 231 DI SOCIETA’ ESTINTA – La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non impedisce la condanna dell’ente per un illecito 231. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la sentenza 2993/2022, nella quale si legge che l’estinzione dell’ente, successiva all’addebito emanato ai sensi del Decreto 231, lascia impregiudicata la possibilità di una pronuncia di condanna. Sulle modalità di esecuzione della condanna spetterà al Pubblico Ministero decidere come procedere, avendo raggiunto le parti un accordo sull’applicazione della pena.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

MERCATI DIGITALI

MERCATO UNICO E DIGITALIZZAZIONE – In occasione dei 30 anni dalla creazione del mercato unico europeo, che ha preso avvio il 1 gennaio 1993, la Commissione europea ha pubblicato il paper “European Single Market is turning 30”, che analizza, con riguardo allo sviluppo digitale e con particolare riferimento al mercato unico dei servizi, i principali obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere nel mercato digitale grazie all’integrazione europea, che ha funzionato da motore per la crescita e la competitività, sostenendo il potere economico dell’Unione europea a livello globale. Il paper sottolinea inoltre che, anche sulla base delle proposte Fit For 55 e Digital Decade, l’Unione sta mettendo in atto un quadro normativo per sostenere le transizioni verdi e digitali dell’Europa.

LICENZIAMENTI AMAZON – Dopo Twitter e Facebook tocca anche ad Amazon. Sono circa 18 mila i licenziamenti previsti in tutto il mondo per il colosso di logistica guidato da Jeff Bezos. E’ molto probabilmente dal prossimo 18 gennaio che i lavoratori interessati cominceranno ad essere contattati dall’azienda, che intanto parla dell’operazione come l’esito di una “pianificazione annuale difficile”.  Non ci sono attualmente notizie ufficiali in merito ai settori che verranno maggiormente colpiti, né riguardo alla percentuale di lavoratori europei coinvolti. D’altronde, la stessa notizia dei licenziamenti è stata il frutto di una fuga di notizie. Ancora una volta,  non ci resta che aspettare, con la certezza però che anche il nuovo anno avrà i suoi riflettori puntati sul mondo delle #BigTech.

SALDI ONLINE E TRUFFE – In occasione dei tanto attesi saldi invernali Aicel (Associazione Italiana per il Commercio Elettronico) mette in guardia i consumatori dalle possibili #truffe che potrebbero caratterizzare il loro acquisto online. L’e-commerce, infatti, è particolarmente insidioso a fronte delle innumerevoli modalità escogitate dai malintenzionati per ingannare il consumatore. Un esempio di truffa diffusissimo online è la creazione di siti “copia”- quelli cioè che copiano esattamente il sito originale, non consentendo al consumatore di intuire che le operazioni di pagamento stanno avvenendo su un sito terzo. Tra i suggerimenti proposti da Aicel per difendersi (i) diffidare da affari “particolarmente vantaggiosi, (uu) accertarsi che i siti non siano segnalati dalle competenti autorità garanti – ad esempio AGCM – , (iii) verificare che sul sito siano presenti le informative relative alla privacy e ai cookie. 

LICENZE POSTALI DIGITALI – E’ stato attivato il nuovo portale “Licenze postali” per il rilascio e la gestione delle licenze e delle autorizzazioni postali. Il ministero per le Imprese e Made in Italy, nel rendere nota l’attivazione del sistema, ha precisato che l’iniziativa ha consentito di automatizzare molte attività e di rendere il processo completamente digitale, nell’ottica di una semplificazione delle procedure della pubblica amministrazione a vantaggio di cittadini e imprese. Attraverso il portale gli utenti avranno a disposizione un’area riservata dedicata alle richieste di rilascio di titoli abilitativi, rinnovi, cessioni e subentri per licenze e autorizzazioni postali attive. I pagamenti saranno gestiti interamente dal servizio PagoPA.

SANITA’ DIGITALE – Il nuovo progetto firmato da Cineca e dall’Associazione Scientifica per la Sanità Digitale punta a formare il personale sanitario su tematiche come robotica, telemedicina, mobile application e business intelligence, con l’obiettivo di più efficiente ed efficace la Sanità. Il progetto si colloca nell’ambito delle attuali linee programmatiche del ministero della Salute, perseguite anche a livello internazionale, in cui la telemedicina e le tecnologie digitali rappresentano il fattore chiave per supportare l’interazione dei diversi professionisti sanitari.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

ALTRE NEWS DAL MONDO

NEW YORK – New York promuove la propria legge sulla privacy (“New York Privacy Bill”) per (i) indurre le aziende a rivelare i loro metodi di identificazione dei dati personali, (ii) adottare speciali misure di salvaguardia per la condivisione dei dati e (iii) consentire ai consumatori di ottenere i riferimenti degli Enti con cui vengono condivise le loro informazioni. In particolare, nell’atto è riportato che la pubblicità mirata e la vendita di dati personali non sono considerate finalità di trattamento necessarie per fornire servizi o beni richiesti da un consumatori. New York adotta la formulazione di de-identificazione del CPRA e una terminologia familiare al GDPR, comprendente i concetti di Titolari e Responsabili del trattamento e i principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione.

KENTUCKY – Nell’Assemblea generale del Kentucky dello scorso 3 gennaio è stato presentato dal Senatore W. Westerfield un disegno di legge relativo alla protezione dei dati personali dei consumatori. In particolare, le disposizioni introdotte nel disegno di legge stabiliscono, tra le altre cose, i diritti dei consumatori e la loro possibilità di appellarsi al titolare del trattamento per il soddisfacimento delle proprie richieste. La bozza prevede inoltre che l’autorità esclusivamente competente a far applicare la legge sia il Procuratore Generale dello Stato, con la sola eccezione della facoltà, concessa al consumatore, di esercitare il diritto di azione privata. In base a tale diritto, il consumatore ha la possibilità di richiedere un provvedimento ingiuntivo per violazioni specifiche nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia provveduto a porvi rimedio nel termine di 30 giorni dalla ricezione di un avviso dal parte del Procuratore Generale. Se approvato, il disegno di legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2025.

CROAZIA – L’Autorità croata per la protezione dei dati personali ha ritenuto che un Titolare del trattamento avesse installato un sistema di videosorveglianza che riprendeva lo spazio pubblico senza una base giuridica adeguata ai sensi dell’art. 6(1) del GDPR, e ha ingiunto al Titolare in questione di regolare l’angolo delle telecamere entro quindici giorni in modo da non prendere nell’inquadratura lo spazio pubblico e le persone che vi accedono, con l’obbligo di fornire adeguate informazioni nonappena l’infrazione venga rettificata.

FINLANDIA – L’Autorità finlandese per la protezione dei dati ha irrogato una sanzione di 230.000 euro a una società di navigazione che ha posto in essere diverse violazioni nel trattamento dei dati sanitari dei dipendenti, tra le quali una mancanza dell’attuazione corretta dei principi di trasparenza, accuratezza, diritto all’informazione, diritto di accesso e protezione dei dati by design, di cui al GDPR.

ISLANDA – L’Autorità garante islandese ha respinto il ricorso di un interessato che chiedeva la cancellazione del proprio database genealogico, in possesso di un Titolare del trattamento. L’Autorità, in particolare, ha deciso che il trattamento da parte del Titolare del trattamento era giustificato ai sensi dell’articolo 6(1)(f) del GDPR, e che il Titolare aveva il diritto di rifiutare la richiesta di cancellazione in quanto il trattamento era giustificato per motivi di pubblico interesse, nello specifico per ragioni di ricerca storico-scientifica e per ragioni statistiche.

SPAGNA – L’Autorità spagnola per la protezione dei dati personali (“AEPD”) ha irrogato una multa di 30.000 euro a un operatore di telecomunicazioni locale per aver attivato una carta SIM senza verificare prudentemente l’identità dell’abbonato, il quale aveva invece fornito in modo fraudolento al Titolare del trattamento i propri dati personali. 

CALIFORNIA – Entrato in vigore il 1 gennaio 2023 il California Privacy Rights Act (“CPRA”), che introduce modifiche al California Consumer Privacy Act (“CCPA”) che impongono alle aziende nuovi requisiti per i consumatori, tra i quali l’ottenimento del consenso prima della raccolta dei dati in determinati casi, e prevede anche una più stringente limitazione dell’utilizzo dei dati personali.

VIRGINIA – Entrato in vigore il 1 gennaio 2023 anche il Virginia Consumer Data Protection Act (“CDPA”), che prevede ulteriori diritti per i consumatori, tra i quali il diritto di accesso, di cancellazione e di opt-out, stabilendo obblighi per i Titolari del trattamento e per i Responsabili che trattano dati personali. Da notare particolarmente che il procuratore generale della Virginia avrà l’autorità esclusiva di applicare le disposizioni del CDPA, e potrà avviare azioni e chiedere ingiunzioni per impedirne ogni violazione con sanzioni civili fino a 7.500 dollari. 

COREA DEL SUD – L’Autorità locale per la protezione dei dati personali (“Personal Information Protection Commission” o “PIPC”) ha pubblicato le linee guida per l’interpretazione degli standard del Personal Information Protection Act (“PIPA”), con lo scopo di migliorare la comprensione delle regole in materia di protezione dei dati personali nel settore pubblico e di rispondere alle questioni e agli interrogativi su argomenti di questo settore. In particolare, per ciascuna domanda le linee guida descrivono la base giuridica da considerare e forniscono un breve parere del PIPC sul tema. 

DISTRICT OF COLUMBIA – Karl A. Racine, Procuratore Generale del Distretto di Columbia (meglio conosciuto come Washington D.C.), ha recentemente annunciato il raggiungimento di un importante accordo con Google LLC finalizzato a risolvere le accuse secondo le quali il colosso informatico avrebbe ottenuto i dati di localizzazione relativi agli utenti dei suoi servizi attraverso comportamenti ingannevoli. Le indagini, avviate nel 2018 dopo la pubblicazione di un articolo da parte dell’Associated Press,  hanno consentito al Procuratore Generale di appurare che Google otteneva realmente i dati di localizzazione attraverso comportamenti ingannevoli, come ad esempio l’uso di dark pattern. Alla luce di tali evidenze, il Procuratore Generale ha pertanto provveduto a denunciare le plurime violazioni del Consumer Protection Procedures Act commesse da Google. Proprio per risolvere tali accuse è stato previsto l’accordo, del valore di ben 9,5 milioni di dollari. Oltre al pagamento di tale importantissima cifra, è stato imposto a Google, tra le altre cose, di (i) informare chiaramente gli utenti circa la raccolta e il tracciamento dei dati relativi alla posizione, (ii) mantenere disponibile ed aggiornata una pagina contenente la politica di Google in materia di dati di posizione e (iii) limitare la diffusione dei dati degli utenti. 

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

Immagine di copertina di Elias Ehmann grazie a Unsplash.

News #50: la Commissione UE ritiene “adeguati”​ gli USA per il data transfer, ora tocca all’EDPB (e a NOYB); nuovi protocolli rilevanti su 231

Immagine di copertina di Tessa Rampersad grazie a Unsplash.

SEZIONE SPECIALE: USA-UE DATA TRANSFER

BOZZA DECISIONE DI ADEGUATEZZA UE-USA –  Lo scorso 13 dicembre la Commissione europea ha pubblicato la bozza di decisione di adeguatezza che, ex art.46 GDPR, consentirà – qualora approvata – un trasferimento di dati sicuro tra Europa e Stati Uniti. In particolare la bozza, nel recepire le preoccupazioni sollevate dalla Corte di Giustizia nella sentenza #SchremsII, poggia su una seria valutazione del quadro normativo statunitense, incluso l’ordine esecutivo di Biden e i regolamenti che istituiscono un tribunale per la protezione dei dati. Contestualmente alla bozza, la Commissione ha altresì rilasciato una pagina dedicata alle Q&A (domande e risposte più frequenti). Il progetto di decisione è stato ora inoltrato all’EDPB e successivamente verrà sottoposto al vaglio di un comitato composto da rappresentanti dei vari stati membri. Dopo tali passaggi, inclusa la verifica del Parlamento europeo, il documento tornerà alla Commissione alla quale spetterà procedere (eventualmente) alla sua adozione.

IL COMMENTO DI NOYB – Pubblicata la bozza di decisione di adeguatezza, il commento di #NOYB non è tardato ad arrivare. Nella stessa giornata del 13 dicembre, infatti, None Of Your Business (l’organizzazione no profit di Max Schrems, promotore dinanzi alla CGUE delle cause concluse con le famose sentenze Schrems I e Schrems II) ha rilasciato una prima valutazione sul documento segnalando che le modifiche (e, di conseguenza, le  garanzie) introdotte nell’ordinamento giuridico statunitense dall’Executive Order di Biden sono in realtà insufficienti. Rimandando l’attenta valutazione della bozza ai giorni successivi, NOYB ha formulato un pronostico negativo circa le sorti della decisione, laddove portata al cospetto della CGUE.

ACCORDO OCSE SULL’ACCESSO DEL GOVERNO AI DATI PERSONALI – Il 14 dicembre l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha annunciato l’adozione della dichiarazione sull’accesso del governo ai dati personali detenuti da entità del settore privato, alla quale hanno aderito 38 paesi, insieme all’Unione europea. L’accordo chiarisce in che modo le forze dell’ordine e la sicurezza nazionale possono accedere ai dati personali nell’ambito degli ordinamenti giuridici esistenti. Rifiutando qualsiasi approccio da parte dei governi per accedere ai dati personali che sono in contrasto con i valori democratici e lo stato di diritto, la dichiarazione stabilisce una serie di principi in base ai quali i governi possono accedere ai dati personali detenuti dalle organizzazioni. La dichiarazione ha anche notevoli risvolti applicativi concreti, tra i quali il caso in cui nelle TIA (“Transfer Impact Assessment”) si è tenuti a verificare la presenza nell’ordinamento dello Stato di destinazione di norme chiare, che costituiscano garanzie in uno stato democratico almeno equivalenti, sostanzialmente, a quelle dell’Unione europea.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

PRIVACY

DIRETTIVA PNR – Lo scorso 15 dicembre l’EDPB (European Data Protection Board) ha annunciato di aver adottato una dichiarazione in merito ad una sentenza (C-817/19) pronunciata dalla CGUE in materia di uso dei codici di prenotazione (#PNR) per finalità di prevenzione, accertamento e azione penale nei confronti di terrorismo e di altri reati gravi. L’EDP ha spiegato che, secondo l’interpretazione della Corte, la Direttiva 2016/681 (cd. #DirettivaPNR) prevede importanti specificazioni in relazione al trattamento di dati personali, quali ad esempo (i) l’applicazione del sistema PNR ai soli reati di terrorismo e agli altri reati gravi che hanno, in concreto, un legame con l’uso di aerei e (ii) l’applicazione non indiscriminata del periodo di conservazione di 5 anni ai dati dei passeggeri. Partendo da tale premessa, l’EDPB ha rilevato che la gran parte dei trattamenti effettuati dagli Stati Membri alla luce della Direttiva PNR non è conforme all’interpretazione della Corte europea,provvedendo pertanto a raccomandare l’adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di un allineamento.

VIOLAZIONE RISERVATEZZA – Il Garante per la protezione dei dati personali ha di recente irrogato una sanzione all’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) per violazione di dati personali sanitari (dunque, un #databreach). Dal reclamo proposto da un paziente è infatti emerso che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze – nominata responsabile del trattamento da ISPRO – aveva per errore inoltrato via e-mail il referto medico di un altro paziente. Tale comunicazione, essendo priva di idonea base giuridica, era stata pertanto effettuata in violazione del GDPR. Nel comminare la sanzione (7mila euro) il Garante ha inoltre colto l’occasione per ribadire la necessità che i dati sanitari – data la loro particolare delicatezza e “sensibilità” – siano trattati con le adeguate tutele.

CONSULTAZIONE PUBBLICA/DMA – Il Digital Markets Act (DMA) conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti che stabiliscono disposizioni dettagliate per alcune delle questioni indicate all’art. 46. Lo scorso 9 dicembre la Commissione ha pertanto aperto una consultazione pubblica al fine di stabilire con maggiore precisione gli aspetti pratici inerenti a (i) la forma e il contenuto delle notifiche e/o comunicazioni da inoltrare su richiesta della Commissione, (ii) l’avvio di un procedimento ai sensi del DMA, (iii) l’esercizio del diritto ad essere ascoltati e ai termini di divulgazione ex art. 34. e, più in generale, (iv) ai termini previsti dall’atto. Sarà possibile inoltrare le proprie osservazioni fino al prossimo 6 gennaio, accendendo a questo link.

CITTADINANZA A PUNTI E DIALOGO SULL’AI – E’ stata vietata l’intelligenza artificiale pensata per istituire una “cittadinanza a punti”, attraverso sistemi di valutazione delle persone che vivono in un Paese in base al loro comportamento sociale, alle loro scelte in vari contesti e alle caratteristiche personali. Ora che il Consiglio europeo ha adottato la sua posizione comune, concordata dai 27 Stati membri, relativa alla normativa sull’intelligenza artificiale, il prossimo obiettivo è quello di assicurare che i sistemi di intelligenza artificiale presenti sul mercato dell’Unione europea, e utilizzati dalle persone, rispettino appieno la normativa vigente in materia di diritti fondamentali. Per sfruttare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale bisognerà implementare politiche coordinate a livello internazionale e individuare pratiche comuni, ed è proprio con questo spirito che si terrà il 14 e il 15 dicembre a Gran Canaria la relativa riunione ministeriale del Comitato per la politica dell’economia digitale.

REPORT ENISA SU CYBERSICUREZZA NELLA SANITA’ – L’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (“ENISA”) ha pubblicato, il 13 dicembre un report sulla resilienza del settore sanitario europeo, con lo scopo di identificare potenziali sfide e di suggerire raccomandazioni. Il report illustra che, durante il 2022, l’allocazione di budget e risorse per promuovere la costituzione di team di sicurezza informatica all’interno delle organizzazioni sanitarie è stato fondamentale per garantire la resilienza della sicurezza informatica, fondamentale nel settore sanitario, e che anche i test regolari a livello locale sono emersi come una buona prassi di sicurezza.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

D. LGS. 231

PROTOCOLLO 231 (POTENZA) –  La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza ha adottato un Protocollo organizzativo e di coordinamento in tema di indagini sui reati 231, con il quale ha pubblicato delle linee guida applicative del Decreto 231, al fine di meglio coordinare le indagini nel settore della responsabilità da reato degli enti. La Procura Generale ha integrato il Protocollo con una Relazione illustrativa, allo scopo di (i) soddisfare la necessità di approfondire alcune questioni che investono Decreto 231 e i dubbi interpretativi che lo riguardano e (ii) far fronte all’esigenza derivante dall’estensione della portata normativa di alcuni reati 231 anche ai casi di sovvenzioni pubbliche a danno dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, ricomprendendo così le risorse del PNRR. 

PROTOCOLLI REATI SUL LAVORO (NAZIONALE) – Dall’intesa raggiunta tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e Procura Generale presso la Corte di Cassazione sono stati emanati due nuovi #Protocolli (nn. 474 e 483) che conferiscono – con specifico riferimento alla responsabilità degli enti – particolari compiti e deleghe agli ispettori al fine di indagare sulla commissione di determinati reati. Più in particolare, i nuovi protocolli attribuiscono agli ispettori funzioni di veri e propri “agenti di polizia” in riferimento a particolari tipologie di reati, come infortuni gravi o mortali, caporalato, mobbing e molestie.

PROTOCOLLO ANTI-COVID (NAZIONALE) –  Il Ministero del Lavoro e le Parti Sociali hanno recentemente reso nota la loro decisione di non apportare alcuna revisione al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, il cd. #ProtocolloAntiCovid, che di fatto rimane dunque in vigore. La scelta concreta circa il protrarre o meno l’applicazione del Protocollo è pertanto rimessa ai singoli datori di lavoro (che fino al prossimo 31 dicembre dovranno comunque rispettare le Linee Guida e le regole dettate in materia di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali).

GERMANIA E WHISTLEBLOWING – Il Parlamento tedesco (“Bundestag”) ha annunciato l’adozione del progetto di legge c.d. Whistleblowing Protection Act (in tedesco c.d. (“HinSchG”), con alcuni emendamenti, che comprendono (i) l’estensione dell’ambito di applicazione del progetto HinSchG alle segnalazioni di dichiarazioni di funzionari pubblici che costituiscono una violazione del dovere di lealtà alla Costituzione tedesca; e (ii) il trattamento delle segnalazioni anonime, il cui trattamento diventa obbligatorio, anziché facoltativo, per gli uffici segnalanti.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

MERCATI DIGITALI

TWITTER SOSPENDE I GIORNALISTI (E NON SOLO) – Negli ultimi giorni la piattaforma da poche settimane di proprietà di Elon Musk ha sospeso gli accounti di diversi importanti giornalisti USA, alcuni dei quali sono stati in passato molto critici nei confronti dell’attuale – vulcanico e lunatico, quantomeno – “CEO ad interim”. Allo stesso modo, la nuova era “libera e aggressiva” di Twitter sta vedendo la sospensione di molti account sgraditi, come quello (denominato “ElonJet”) che forniva dati in tempo reale sulla posizione dell’aereo privato di Musk, e come quelli che implementano link diretti ad altre piattaforme social, tra cui Mastodon che pare essere un approdo molto diffuso per i transfughi di Twitter. In molti non vedono l’ora della prossima puntata della #Muskeide.

DICHIARAZIONE EUROPEA PER IL DECENNIO DIGITALE – Le istituzioni dell’Unione europea hanno reso in data 15 dicembre una dichiarazione per una trasformazione digitale inclusiva, equa, sicura e sostenibile che metta le persone al centro, con l’obiettivo di preservare i valori fondamentali dell’Unione europea nel mondo digitale e online. La dichiarazione – che illustra l’impegno dell’Unione europea a favore di una trasformazione digitale sicura, sostenibile e sicura che ponga le persone al centro, in linea con i valori fondamentali e i diritti fondamentali dell’Unione europea – costituirà un punto di riferimento per i responsabili politici, le imprese e altri attori pertinenti nello sviluppo e nella diffusione di nuove tecnologie. 

CRIPTOVALUTE E SEGNALAZIONI UIF – Sono sempre più numerosi gli utenti c.d. Virtual asset service provider (“VASP”) che intercettano e segnalano alla Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) presso la Banca d’Italia, una serie di flussi finanziari in criptovalute che si inseriscono in uno schema volto a frodare il fisco. Il meccanismo prevede la cessione di finti crediti fiscali, i cui proventi sono impiegati per acquisti di criptovalute. La UIF ha predisposto nel mese di dicembre una newsletter dedicata al tema. Le informazioni nella disponibilità degli operatori offrono così delle prospettive per l’analisi finanziaria e la lotta alla frode fiscale mediante strumenti digitali. 

TELEPASS NEL METAVERSO – La società Telepass, dedicata al pagamento del pedaggio autostradale, è entrata nella virtualità del Metaverso, creando un collegamento tra il modo di muoversi della vita reale e le opportunità offerte dal nuovo mondo virtuale. L’azienda si è impegnata a creare un ecosistema di servizi per una mobilità sicura e sostenibile, e si è proiettata nel futuro lanciando per prima in Italia gli NFT ispirati al mondo della mobilità. Il lancio è previsto a partire dal 12 dicembre 2022. e la particolarità è che chi possiede tali NFT, associando il proprio contratto Telepass, potrà accedere a scontistiche dedicate e usufruibili attraverso l’app Telepass. Laddove l’utente non associ il contratto Telepass, sarà comunque proprietario dell’NFT Telepass e potrà decidere anche successivamente e liberamente di attivare il contratto con Telepass per accedere al Club di Membership.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

NEWS DAL MONDO

AUSTRALIA – La Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ha annunciato che la Corte locale federale ha rigettato il proprio ricorso contro Google LLC, che non ha posto in essere un comportamento ingannevole quando ha segnalato l’avvenuta modifica alla propria privacy policy attraverso una notifica sugli schermi dei consumatori. Mentre per la ACCC tale notifica era fuorviante in quanto non consentiva ai consumatori di “accettare” (selezionando il relativo comando sulla notifica) in maniera informata e consapevole le modifiche apportate, la Corte ha invece ritenuto adeguato il comportamento di Google, che (i) ha apportato le modifiche solo dietro espresso consenso e (ii) non ha ridotto i diritti degli interessati. 

POLONIA – UODO, autorità garante locale, ha recentemente annunciato di aver approvato il “Codice di condotta sulla protezione dei dati personali nelle piccole strutture mediche”. Scopo del documento è garantire la protezione dei dati personali dei pazienti e di tutti gli altri soggetti delle strutture sanitarie.

USA – L’Agenzia americana per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (CISA) ha pubblicato sulle proprie pagine un’infografica in materia di #phishing al fine di mettere in guardia persone fisiche e organizzazioni da possibili attacchi di truffa informatica. L’infografica riassume i principali metodi con cui i cyber-malintenzionati “buttano l’esca”e suggerisce azioni concrete per prevenire tali attacchi. 

SPAGNA/1 – L’AEPD, Garante spagnolo, ha sanzionato la società Orange Espagne S.A.U. per violazione del GDPR. A seguito del reclamo proposto da un individuo – i cui dati personali erano stati inseriti all’interno di sistemi di informazioni creditizie come conseguenza del mancato pagamento di servizi che, in realtà, l’individuo non aveva mai sottoscritto – l’Autorità ha infatti scoperto che il contratto era stato fraudolentemente concluso a nome dell’interessato da un soggetto terzo. La sanzione di 70 mila euro deriva dal fatto che la società non è stata in grado di fornire adeguata prova (i) di aver lecitamente stipulato il contratto col ricorrente, (ii) di aver ottenuto consenso alla raccolta e al trattamento dei relativi dati personali e (iii) di aver trattato i dati alla luce di una valida base giuridica.

SPAGNA/2 – L’AEPD ha di recente sanzionato anche Vodafone Espana. Un cliente ha infatti segnalato all’Autorità che un duplicato della propria SIM era stato fornito, senza consenso, ad un soggetto terzo (il quale aveva in tal modo ottenuto l’accesso a Google nonché ai dati bancari del ricorrente, effettuando altresì diverse operazioni fraudolente tramite l’online banking). A seguito delle indagini compiute dall’Autorità è emerso che Vodafone non aveva adottato le adeguate (e necessarie) misure precauzionali per scongiurare la duplicazione di una SIM in mancanza del consenso dell’interessato.

PORTOGALLO – La Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD, Autorità garante portoghese) ha annunciato di aver sanzionato per 4,3 milioni di euro l’Istituto Nazionale di Statistica per violazione di molteplici disposizioni del GDPR. Dalle indagini effettuate dal CNPD è emerso che durante il censimento relativo all’anno 2021 l’Istituto non abbia chiaramente comunicato agli interessati che la risposta a determinate domande – così come il conferimento dei dati relativi alla salute e alle preferenze religiose- aveva natura facoltativa. Tale omissione ha, di fatto, impedito una consapevole e valida formazione della volontà dei cittadini. Tra le altre violazioni riscontrate, l’aver effettuato trasferimenti internazionali di dati verso gli USA in spregio a quanto stabilito dalla CGUE nella sentenza Schrems II e il non aver effettuato una DPIA prima di iniziare le operazioni di trattamento. Se non l’Istituto Nazionale non provvederà a impugnare giudizialmente il provvedimento, la (elevata) sanzione dovrà essere pagata nel termine di 10 giorni da quando la decisione sarà esecutiva.

SLOVENIA – L’uso di #droni dotati di telecamere o altri sistemi di acquisizione e/o elaborazione dei dati può comportare la violazione delle disposizioni dettate in materia di privacy. Per tale ragione il Commissario per l’informazione sloveno ha recentemente pubblicato una infografica (disponibile solo in sloveno) contenente informazioni utili ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in caso di utilizzo di tali strumenti.

BELGIO – Alcune società del settore dei media e della comunicazione hanno raggiunto un accordo con il Garante belga sull’ammontare delle sanzioni irrogate – come in un patteggiamento – senza riconoscimento della loro responsabilità. La tecnica adottata prevede due fasce di sanzioni e i rispettivi massimi edittali, e ha consentito ai Titolari del trattamento di dialogare con l’Autorità Garante per giungere ad un accordo sulla sanzione. L’episodio belga mette sotto i riflettori la diversità del trattamento sanzionatorio tra Stati membri diversi, e costituisce uno spunto di riflessione per le istituzioni europee sulla disarmonia esistente fra gli Stati nell’applicazione del GDPR. 

QUEBEC – La Commissione del Quebec sull’Accesso all’Informazione (“CAI”) ha pubblicato, il 13 dicembre 2022, un report sulla protezione dei minori nell’ambiente digitale, raccomandando una maggiore attenzione e consapevolezza. In particolare, il rapporto esamina i rischi per i minori e i principi internazionali associati alla protezione dei loro dati personali. Inoltre, il rapporto sottolinea l’importanza di ridurre al minimo i rischi in questo settore e discute come rafforzare la protezione delle informazioni personali dei minori. 

UK E DUBAI – Il Governo britannico e Il Centro finanziario internazionale di Dubai (“DIFC”) hanno rilasciato il 15 dicembre una dichiarazione congiunta in cui si impegnano a facilitare maggiormente i flussi e i trasferimenti di dati personali. Le parti considerano questo nuovo accordo come un solido “ponte” per i dati, che apporterà benefici all’economia attraverso un utilizzo affidabile dei dati tra le frontiere. Il Regno Unito e il DIFC hanno concordato, in particolare, sull’importanza della cooperazione normativa esistente e futura come mezzo per migliorare gli obiettivi sulla protezione e la circolazione dei dati personali.

NORVEGIA – L’Autorità norvegese per la protezione dei dati (Datatilsynet) ha annunciato di aver condotto un’ispezione presso l’ufficio del governatore delle Svalbard, avviata in primavera, riguardo il trattamento dei dati personali per le richieste di visto e l’uso del sistema informativo sui visti. Durante l’ispezione sono state scoperte significative distorsioni rispetto all’ elaborazione e al controllo interno; pertanto l’Autorità norvegese ha dato all’ufficio del governatore un termine fino al 31 gennaio 2023 per chiarire e documentare la divisione delle responsabilità tra il governatore e la Direzione dell’Immigrazione per il trattamento dei dati personali nel sistema informativo dei visti.

News #49: la Corte di Giustizia UE dà torto a WhatsApp; maxi-sanzione italiana a Clubhouse; dal Governo novità su whistleblowing e concorrenza

Immagine di copertina di Clint Patterson grazie a Unsplash.

PRIVACY

WHATSAPP vs EDPB – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è recentemente pronunciata nella causa “WhatsApp Ireland v. EDPB”, promossa dalla società per vedere annullata una decisione vincolante (e, di conseguenza, la sanzione ricevuta). Il 28 luglio 2021, infatti, l’EDPB aveva adottato una decisione vincolante in virtù della quale la DPC aveva multato la WhatsApp per ben 225 milioni di euro. La sentenza – la prima mai pronunciata dalla Corte su una domanda di annullamento di una decisione vincolante – respinge le pretese di WhatsApp in quanto il (i) ricorso è stato proposto contro un provvedimento che, ex art. 263 del TFUE, non è impugnabile e (ii) WhatsApp non è direttamente interessata dalla decisione contestata. La CGUE, al contempo, conferma che una tale questione può essere sollevata dinanzi ad un tribunale nazionale a seguito della relativa presa di posizione della Data protetion authority locale. Spetterà quindi ad un tribunale irlandese verificare la legittimità della decisione resa a livello nazionale – in conseguenza del “One Stop Shop” previsto dal GDPR – e, se necessario, presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE.

CLUBHOUSE – In seguito ad una istruttoria avviata d’ufficio nei confronti di #ClubHouse – social network di chat audio formata da “stanze”, talvolta “su invito” – il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente sanzionato (per ben 2 milioni di euro) la società Alpha Exploration Co., gestore della piattaforma. Alla base della decisione la scoperta da parte dell’Autorità di numerose #violazioni del GDPR, normativa alla quale Alpha Exploration Co. asseriva di non essere soggetta in virtù del suo essere statunitense ed in mancanza di stabilimento nel territorio dell’UE. Oltre alla #sanzione (che tiene conto della gravità delle violazioni e del numero – vastissimo – di interessati coinvolti: 16 milioni globali e circa 90 mila in Italia) il Garante ha anche prescritto una serie di #misure quali, tra le altre, l’identificazione di idonee basi giuridiche per le proprie attività di trattamento e la nomina di un rappresentante in uno Stato UE, con conseguenza indicazione del relativo indirizzo e-mail. Alla società è stato ora concesso un termine di 30 giorni per dare esecuzione alle prescrizioni del Garante.

DIRITTO ALL’OBLIO – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è recentemente pronunciata in materia di diritto all’ #oblio. Attraverso una interpretazione dell’art. 17 GDPR la Corte ha stabilito che il diritto a richiedere la deindicizzazione di informazioni false o inesatte sul proprio conto è legittima anche quando il richiedente non abbia a disposizione una “prova forte” come lo è una sentenza – che rimane tuttavia necessaria nei casi di inesattezza non manifesta – purchè (chiaramente) fornisca informazioni esatte e puntuali al fine di suffragare la propria richiesta.

COMPARAZIONE PRIVACY FRA PAESI ASIATICI – Il Future of Privacy Forum (“FPF”) e l’Asian Business Law Institute (“ABLI”) hanno pubblicato il report “Balancing organizational accountability and privacy self-management in Asia-Pacific”, che mette a confronto i requisiti per il trattamento dei dati personali in diverse giurisdizioni della zona Asia-Pacifico. Il report analizza, in prospettiva comparata, le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali nei diversi ordinamenti della zona. Tra le osservazioni del report, si nota il progressivo abbandono della base giuridica del consenso, a favore di alternative che promuovano la responsabilizzazione delle organizzazioni che trattano dati personali.

TUTELA DEGLI INTERESSATI – Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente pubblicato una scheda informativa che illustra le caratteristiche e le modalità di utilizzo di segnalazioni e reclami  ( cioè degli strumenti posti dal GDPR nelle mani dei soggetti interessati per assicurare una loro adeguata protezione). 

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

D. LGS. 231 E PENALE

WHISTLEBLOWING – Lo scorso 9 dicembre è stata annunciata l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto legislativo necessario per l’attuazione delle direttiva UE 2019/1937 (cd. Direttiva #Whistleblowing). Il decreto permetterà finalmente all’Italia – uno dei pochi Paesi membri rimasti fino a questo momento “indietro” – di adeguarsi alla nuova normativa europea dettata in materia di protezione di tutti quei soggetti segnalatori di minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui siano venuti a conoscenza in ragione e nell’ambito della propria attività professionale.

COLPA DI ORGANIZZAZIONE – La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di #sicurezza e infortuni sul luogo di lavoro. Con la sentenza n. 45131 (consultabile gratuitamente per gli iscritti all’associazione Aodv231) i giudici hanno specificato alcuni aspetti della cd. #colpadiorganizzazione, chiarendo che per tale deve intende il rimprovero che può essere mosso nei confronti di una società per non aver ottemperato agli #obblighi che impongono l’adozione di tutte le #cautele necessarie affinché non si realizzi la commissione dei reati previsti dalla normativa 231. Gli Ermellini hanno inoltre sottolineato la necessità che tali cautele vengano opportunamente #documentate – insieme ai rischi e alle misure idonee per contrastarli – in apposito documento.

NE BIS IN IDEM – La Procura di Milano ha recentemente #archiviato un procedimento penale avviato a carico di una società indagata per il reato 231 di dichiarazione fraudolenta in quanto la questione era già definita per ravvedimento operoso in sede tributaria. Infatti, rifacendosi alla giurisprudenza europea e nazionale in materia di #nebisinidem, i pubblici ministeri – pur in mancanza nel corpo del Decreto 231 di una norma che impone di tenere in considerazione sanzioni eventualmente già irrogate – hanno convenuto che la prosecuzione del procedimento avrebbe portato la società ad essere, di fatto, destinataria di una sanzione #sproporzionata.

LA RESPONSABILITA’ DI CONTROLLARE IL CONSULENTE – La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35612/2022 ha accolto un ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha chiarito un importante punto in tema di sanzioni amministrative tributarie: il contribuente non è considerato esente dalla responsabilità di presentazione regolare delle dichiarazioni fiscali a meno che l’inadempimento al pagamento di un tributo sia imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di solito, l’intermediario a cui è attribuito l’incarico di provvedere ai pagamenti, di gestire la contabilità ed effettuare le dichiarazioni fiscali). infatti, ai fini dell’esclusione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava proprio sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa, ed egli deve dimostrare di versare in stato di ignoranza incolpevole e non superabile con l’ordinaria diligenza, e non si può ritenere esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista al quale erano affidate le incombenze fiscali.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

MERCATI DIGITALI

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI – Il Consiglio dei Ministri di giovedì 1° dicembre 2022 ha approvato il Decreto Legislativo riguardante la modernizzazione delle norme europee sulla protezione dei consumatori. Nello specifico, il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si pone l’obiettivo di una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, ampliando la #tutela dei #consumatori nel caso di contratti con clausole vessatorie, di condotte commerciali scorrette, di concorrenza sleale o di comunicazioni commerciali non veritiere con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative. Tra le #novità: (i) è previsto che gli annunci di riduzione del prezzo dovranno indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti; (ii) sarà elevato da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”) in caso di pratica commerciale scorretta; (iii) sarà consentito al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali; (iv) verrà prevista la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie.

ACCORDO AMAZON / ANTITRUST UE – Il Financial Times riporta che si sarebbe raggiunto un accordo tra il colosso dell’eCommerce e l’autorità UE in merito ad alcune delle più redditizie pratiche commerciali poste in essere da Amazon: la principale, la c.d. “buy box” che comportano un importante aumento dei ricavi e delle vendite, ma sfavoriscono la concorrenza con meccanismi come il “lock-in” dei clienti Prime alla logistica di Amazon, a discapito dei venditori indipendenti. L’annuncio ufficiale dell’intesa è previsto, si riferisce, entro il 20 dicembre prossimo, e costituirà una prima base di confronto rispetto alla normativa del Digital Markets Act di recente approvazione.

SANZIONE AGCM – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha sanzionato Vinted, società operante nel settore della vendita online di articoli – principalmente di abbigliamento – di seconda mano, per pratiche commerciali scorrette legate alla pubblicità ingannevole. Oggetto della contestazione sono stati infatti dei claim quali, ad esempio “vendita senza commissioni”, o ancora,  “zero commissioni, zero limiti”, i quali – secondo l’AGCM – celavano una serie di costi addebitati in realtà agli utenti per ogni transazione, che rendevano il servizio sostanzialmente non gratuito, come invece pareva dagli spot pubblicitari.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

NEWS DAL MONDO

FRANCIA – Il CNIL (Garante francese) ha richiesto commenti pubblici sul progetto di Raccomandazioni sulle Modalità di attuazione dei dispositivi di monitoraggio a distanza per gli esami online. A fronte della tendenza sempre in crescita di attività didattiche online – e, in particolare, di esami –  il CNIL ha sottolineato l’importanza e la necessità a che la privacy degli studenti non venga compressa in maniera sproporzionata. L’implementazione di sistemi di monitoraggio a distanza, infatti, risulta particolarmente invasiva e pertanto si richiede l’assunzione, da parte dell’istituto, della responsabilità del relativo trattamento di dat personali. Ulteriori raccomandazioni riguardano la scelta della corretta base giuridica 

MOZAMBICO – E’ stata pubblicata una proposta di legge sulla Cybersecurity con gli obiettivi di (i) garantire la sicurezza di cittadini e istituzioni e (ii) assicurare la protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture fondamentali del cyberspazio. Se la proposta diventerà legge, essa fonderà il Consiglio Nazionale per la Cybersicurezza in Mozambico, un organismo centrale e responsabile del coordinamento delle politiche, delle strategie e delle linee guida sul tema, di concerto con il Ministro dell’informazione e della comunicazione tecnologica. La proposta di legge è attualmente in fase di consultazione pubblica. 

BRASILE – E’ stato approvato dal Senato del Brasile il nuovo progetto di quadro normativo sull’intelligenza artificiale (“IA”) da parte della Commissione di giuristi istituita per il tema. Il progetto si fonda su tre pilastri centrali: (i) la garanzia dei diritti delle persone interessate dal sistema, (ii) la classificazione del livello di rischio e la previsione di misure di governance rivolte ad aziende che gestiscono sistemi di IA. 

CINA – Il Comitato Tecnico nazionale per la standardizzazione della sicurezza delle informazioni (“TC260”) ha richiesto una consultazione pubblica, aperta fino al 30 gennaio 2023, sulla proposta di legge relativa alla sicurezza delle reti Internet delle aziende. In particolare, il TC260 ha evidenziato che la bozza dello standard è una parte di una serie, pensata per garantire (i) la sicurezza dei dati, (ii) la sicurezza della rete e (iii) i requisiti tecnici di protezione dei dati. La proposta delinea i processi dei requisiti di sicurezza dei dati di Internet delle industrie, compresa la sicurezza dei dati e i requisiti di protezione della sicurezza. 

ARGENTINA – L’autorità argentina per la protezione dei dati personali (“AAIP”) ha pubblicato una risoluzione che classifica e stabilisce quali sono le violazioni minori, gravi e molto gravi nell’ambito dell’applicazione della legge locale sulla protezione dei dati personali. Il principale parametro di classificazione è la gradualità delle sanzioni. Tra le violazioni più gravi sono comprese: (i) dichiarare dati falsi all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Nazionale; (ii) trattare i dati personali senza un’adeguata base giuridica; (iii) raccogliere dati personali senza conferire agli interessati un’informativa adeguata; (iv) raccogliere ed elaborare dati particolari senza la dovuta anonimizzazione; (v) trasferire dati personali in paesi senza livelli adeguati di protezione.

REGNO UNITO – L’Information Commissioner’s Office (“ICO”) ha annunciato un nuovo hub relativo al marketing diretto, destinato alle organizzazioni che vogliono pianificare e fornire campagne di marketing efficaci rispettose della privacy dei soggetti interessati e della normativa applicabile in materia. L’Hub specifica cosa dovranno fare le organizzazioni per adeguarsi alla legge, e fornisce raccomandazioni di buone pratiche per farlo. Tra le indicazioni: (i) l’identificazione delle pratiche di marketing diretto; (ii) la pianificazione attraverso un approccio di protezione dei dati by Design e fin dall’inizio; (iii) raccolta di informazioni per il marketing diretto in modo equo e chiaro, spiegando alle persone come verranno utilizzate le loro informazioni; (iv) rispetto delle preferenze delle persone, incluso il diritto assoluto di opporsi o rinunciare al marketing diretto in qualsiasi momento.

SVIZZERA – Il Centro nazionale per la sicurezza informatica (“NCSC”) diventerà un nuovo ufficio federale situato all’interno del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (“DDPS”). Il Consiglio federale svizzero ha infatti incaricato il DDPS di definire le strutture del nuovo ufficio federale entro la fine di marzo 2023. L’NCSC ha sottolineato che continuerà ad assumere i compiti fondamentali in materia di cybersecurity, che comprendono (i) il sostegno alle imprese e al pubblico in generale nella gestione degli incidenti informatici, (ii) la creazione di un ufficio nazionale di segnalazione e di un punto di contatto, (iii) la diffusione di informazioni e avvisi sulle minacce informatiche e sulle misure di protezione, (iv) la sensibilizzazione del pubblico in generale e la protezione dell’Amministrazione federale. 

ROMANIA – L’ANSPDCP (Autorità garante rumena) ha recentemente pubblicato delle linee guida indirizzate agli enti pubblici in materia di uso legittimo della #videosorveglianza negli spazi pubblici. L’Autorità, in particolare, ha sottolineato che anche gli enti pubblici, in qualità di titolari del trattamento, devono assicurare un trattamento di dati sicuro, adeguato e limitato a quanto effettivamente necessario per il perseguimento delle finalità individuate. In accordo con una sua precedente decisione (n.174/2018) l’Autorità ha poi ricordato la necessità di effettuare una DPIA quando si vuole porre in essere un trattamento di dati su larga scala mediante tecnologie, come appunto quella del #riconoscimentofacciale.

Il caso “Google Analytics”

Google Analytics (o anche “GA”) è senza alcun dubbio il servizio di web analytics più conosciuto e utilizzato al mondo.

Lanciato nei primi anni 2000 col nome di “Urchin on Demand” dalla Urchin Software Corporation –  società poi acquisita dal colosso di Mountain View, che ha provveduto al cambio nome – Google Analytics consente ai suoi utilizzatori di analizzare statistiche, anche molto dettagliate, sugli utenti visitatori del sito web sul quale viene installato.

Nel corso degli anni, soprattutto con l’avvento dell’e-Commerce, lo strumento è stato utilizzato sempre più al fine di raccogliere ed analizzare dati (anche personali) a fini di marketing.

Nelle statistiche di Google Analytics, infatti, confluiscono una serie importante di dati dei visitatori che (come l’indirizzo IP e altre informazioni del browser utilizzato, come ad esempio la lingua utilizzata, l’area geografica di provenienze) riescono a fornire indicazioni piuttosto “univoche” e particolare sul profilo dell’utente tracciato.

È infatti la profilazione il fine ultimo di tali analisi, e cioè la creazione di un “profilo utente” in grado di consentire a chi usa Google Analytics per il proprio business di ricostruire i gusti, le abitudini e le preferenze dell’utente ai fini della pubblicità personalizzata (anche detta “online adv”, advertising su internet).

Data la particolare “delicatezza” che caratterizza l’attività di analisi di GA – unitamente al fatto che l’utilizzo dello strumento inevitabilmente comporta il trasferimento dei dati trattati verso gli Stati Uniti – Google Analytics ha attirato su di sé gli occhi di alcune Autorità garanti europee, le quali si sono pronunciate in termini di inutilizzabilità alla luce della sua incompatibilità con la normativa dettata dal GDPR.

Ma vediamo bene il perché…

Sentenza “Schrems I”

L’avvocato e attivista austriaco Maximilian (Max) Schrems, fondatore di NOYB (None of your business) – organizzazione no profit che lotta da anni nel campo della protezione dei dati personali – ha sollevato la questione della pericolosità dei trasferimenti verso gli Stati Uniti quando nel 2013, in una causa intentata nei confronti di Facebook Ireland, ha affermato che la decisione di adeguatezza relativa ai trasferimenti UE-USA 2000/520 CE (nota come “Safe Harbor Privacy Principles”, o anche, più semplicemente “Safe Harbor”) non fosse in grado di garantire efficacemente i diritti dei cittadini europei.

Le leggi federali statunitensi, infatti, consentono alle agenzie governative un ampio margine di libertà di accesso ai dati conservati e trattati dalle aziende locali, libertà che si estende anche ai dati importati dall’Unione.

La causa, più in particolare, ha trovato le proprie origini nelle (allora) recenti dichiarazioni di Edward Snowden – informatico ed ex collaboratore della CIA – secondo le quali la NSA (l’Autorità statunitense per la sicurezza nazionale) aveva condotto per anni attività di sorveglianza di massa, dichiarazioni note ai più con il nome di “Datagate”.

All’esito del giudizio, il 6 ottobre 2015 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza (cd. Schrems I) con la quale – accogliendo la tesi del ricorrente – ha stabilito l’invalidità del Safe Harbor.

Sentenza “Schrems II”

In seguito alla caduta del Safe Harbor, la Commissione Europea è corsa ai ripari, provvedendo a negoziare con il Governo USA un nuovo accordo (e relativa decisione di adeguatezza) in grado di giustificare e rendere ammissibili tali trasferimenti (la 2016/1250 UE), conosciuta anche col nome di “Privacy Shield”.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si è posta nuovamente la questione della sicurezza dei trasferimenti di dati UE-USA. Artefice del caso, ancora una volta, Max Schrems il quale ha rimesso alla CGUE la decisione circa la compatibilità dei trasferimenti effettuati “sotto lo scudo” del Privacy Shield con la nuova normativa europea.

In particolare, il meccanismo di autocertificazione delle società USA presso la FTC previsto dal Privacy Shield non è stato considerato sufficiente a superare il controllo invasivo sui dati di cui dispongono le agenzie di sicurezza statunitensi.

Con la sentenza del 16 luglio 2020 (c.d. Schrems II) la Corte si è pertanto nuovamente pronunciata per l’invalidità anche del Privacy Shield: laccordo è apparso infatti inadeguato a garantire, lato importatore, il grado di protezione dei dati richiesto dal GDPR.

Decisioni delle Data Protection Authorities europee

Quando si tratta di tutela dei diritti, NOYB non va mai in vacanza. Nell’agosto 2020 l’organizzazione ha infatti presentato 101 reclami ai diversi Garanti europei contestando l’uso, da parte di moltissime società, di Google Analytics. A seguito di tali reclami, la DPA europee sono intervenute sul caso.

Con una decisione del 22 dicembre 2021, la DSB (Autorità garante austriaca) – in applicazione dei principi e di tutto quanto stabilito nella sentenza Schrems II – ha stabilito che Google Analytics viola il GDPR in quanto non rispetta gli stringenti requisiti richiesti per consentire e garantire un trasferimento sicuro di dati UE-USA.

Alla decisione della DSB è poi seguita, il 10 febbraio 2022, la decisione dell’Autorità francese CNIL che – al pari della omologa austriaca – ha stabilito che Google Analytics non è uno strumento sicuro.

Ma non solo: anche nel nostro paese l’uso di GA è stato considerato non adeguato alla normativa vigente.

Il “Caso Caffeina” e la decisione del Garante italiano

Con provvedimento n.224 del 9 giugno 2022 il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano ha censurato la società Caffeina Media S.r.l. per aver utilizzato Google Analytics (nella sua versione “GA3”) e, di conseguenza, per aver effettuato trasferimenti internazionali di dati personali verso gli Stati Uniti in violazione del GDPR.

Il dato peculiare del provvedimento è che, in esso, il Garante non ha previsto alcuna sanzione come corollario della censura.

La decisione si è dunque rivelata un vero e proprio monito, tanto per Caffeina quanto per tutte le altre società italiane utilizzatrici di GA3, con il quale l’Autorità ha voluto intimare di dismettere, nel termine di 90 giorni, l’utilizzo di Google Analytics.

Pur riferendosi specificamente a GA3, è lecito pensare che l’Autorità abbia, più in generale, espresso le proprie perplessità nei confronti di ogni versione di Google Analytics che non sia effettivamente e concretamente in grado di tutelare i dati così come richiesto dal GDPR.

Quel che è certo è una seconda eventuale pronuncia in materia del Garante non dovrebbe essere altrettanto “morbida”.

Società avvisata… mezza sanzionata!

_________________

Photo by Alex Dudar on Unsplash

News #48: NIS-2 e norme UE in arrivo sulla interoperabilità nella PA; nuovi spunti sui data transfer verso gli USA; problemi per Meta e WhatsAppNews

Immagine di copertina di Miguel A Amutio grazie a Unsplash.

PRIVACY & CYBERSECURITY

REGOLAMENTO EUROPEO SULL’INTEROPERABILITA’ – La Commissione europea ha proposto – per ora solo a livello politico – una bozza di testo normativo (“Interoperable Europe Act” nr. COM(2022)720) per sviluppare e armonizzare il panorama europeo di disciplina digitale delle #PubblicheAmministrazioni, con attenzione all’interoperabilità, intesa come la capacità dei sistemi o delle organizzazioni di cooperare al fine di perseguire scopi condivisi a livello europeo. La norma, che dovrà coordinarsi attentamente con quanto previsto dal Data Governance Act sui dati coinvolti, avrà l’obiettivo di portare l’Unione europea a una rete di Pubbliche Amministrazioni interconnesse, che collaboreranno per promuovere l’innovazione e ridurre la frammentazione delle politiche di perseguimento degli obiettivi digitali dell’Unione europea per il 2030.

NEWSLETTER GARANTE – Pubblicata lo scorso 28 novembre l’ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali. Tra le notizie: (i) la maxi sanzione a #Douglas  per molteplici violazioni del GDPR; (ii) la sanzione a #Vodafone al fine di garantire  comunicazioni di #telemarketing più trasparenti; (iii) la sanzione ad una ASL valdostana per mancata tutela dei dati sanitari dei pazienti presenti nel #dossiersanitario; (iv) il parere positivo del Garante in merito alla bozza di decreto legislativo che istituisce il cd. #SICONBEP, il nuovo sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici.

DIRETTIVA NIS2 – Il Consiglio dell’Unione ha recentemente adottato una nuova normativa con l’obiettivo di istituire un livello di #cybersicurezza comune per tutti i Paesi dell’UE, in settori quali – tra gli altri – l’energia, i trasporti e la sanità. La nuova Direttiva, cd. #Nis2 – che va a sostituire la precedente, cd.Nis (Network and Information Security Directive) – oltre a stabilire le regole e i meccanismi per una efficace collaborazione tra le Autorità di ciascuno Stato membro, andrà ad istituire anche l’ #EU-cyCLONe, la rete europea di organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche al fine di supportare una gestione coordinata di incidenti di sicurezza su larga scala. Dall’entrata in vigore della Direttiva (e cioè dal ventunesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetto Ufficiale) gli Stati membri avranno 21 mesi per adeguarsi alla nuova normativa.

DA AMBURGO ARRIVANO OSSERVAZIONI SUI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI … – L’Autorità garante di Amburgo (“HmbBfDI”) ha pubblicato il 29 novembre le sue osservazioni sulla proposta di Accordo sulla privacy dei dati UE-USA. L’HmbBfDI ha suggerito che le valutazioni d’impatto sul trasferimento dei dati seguano le indicazioni della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sui trasferimenti di dati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti fino alla finalizzazione dell’accordo proposto. L’HmbBfDI ha inoltre sostenuto che l’executive order statunitense merita un esame approfondito, e che l’effettiva applicazione delle disposizioni in materia di proporzionalità del trattamento sarà monitorata attentamente.

… MENTRE L’AUTORITÀ FEDERALE TEDESCA BOCCIA OFFICE365 – L’Autorità federale tedesca per la protezione dei dati (“DSK”) ha affermato in un rapporto che l’utilizzo di Microsoft Office365 nelle scuole tedesche non è conforme al GDPR. Secondo la DSK, Microsoft non rivela con sufficiente precisione quali operazioni di elaborazione dei dati sono poste in essere, né quali operazioni di elaborazione vengono eseguite per conto del cliente o quali vengono eseguite per i propri scopi. In particolare, i documenti contrattuali non sono precisi a riguardo e non consentono una valutazione complessiva del trattamento, che può essere anche esteso per finalità proprie dell’azienda. Dai confronti emersi con il gruppo di lavoro di Microsoft, è stato confermato che i dati personali vengono anche trasferiti negli Stati Uniti quando si utilizza O365, sostenendo il provider che sarebbe possibile utilizzare Microsoft 365 senza trasferire i dati personali negli Stati Uniti.

MoU EDPS/ENISA – Nell’ottica di una collaborazione strategica, è stato recentemente firmato un Memorandum of Understanding tra il Garante europeo (EDPS) e l’Agenzia europea per la sicurezza informatica (ENISA). Il documento mira a promuovere una maggiore consapevolezza della privacy e della sicurezza informatica, anche promuovendo tale consapevolezza nelle altre istituzioni e agenzie dell’Unione.

RIUNIONE PLENARIA EDPB – Il 2 dicembre 2022 il Comitato europeo per la protezione dei dati (“EDPB”) ha pubblicato l’ordine del giorno della sua 72° riunione plenaria, prevista per il 5 dicembre 2022. Saranno discusse le decisioni prese nell’ambito del meccanismo di coerenza ai sensi dell’articolo 65(1)(a) GDPR in merito alle controversie sorte sui progetti di decisione della Commissione per la protezione dei dati nei confronti di Facebook e Instagram, e nei confronti di WhatsApp.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

D. LGS. 231 & PENALE

e-EVIDENCE – Lo scorso 29 novembre la Commissione Europea ha diffuso un comunicato stampa all’interno del quale ha espresso il proprio parere positivo in merito all’accordo provvisorio raggiunto tra Parlamento e Consiglio d’Europa sulle nuove norme in materia di #condivisione, tra gli Stati Membri, di #proveelettroniche. L’accordo si configura come il punto di partenza per la formulazione di due proposte di direttiva, l’una relativa alla nomina dei rappresentanti legali ai fini della raccolta di prove nell’ambito dei procedimenti penali, l’altra in materia di produzione e conservazione delle prove elettroniche, sempre in materia penale.

AMMINISTRATORE INDAGATO – Con le sentenze nn. 44372 e 44373 (consultabili gratuitamente per gli iscritti all’associazione AODV231) la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di rappresentanza dell’ente in giudizio, ex art. 39 del #Decreto231, sussiste sempre il #conflittodiinteressi per il legale rappresentante della società indagato per un reato presupposto, anche laddove la responsabilità dell’ente non sia stata accertata o addirittura contestata.

PRESCRIZIONE E CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO – Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2993/2022 (consultabile gratuitamente per gli iscritti all’associazione AODV231) ha stabilito che l’istanza di patteggiamento concordata tra difesa e accusa, trasmessa al G.I.P. nel corso delle indagini preliminari, è sufficiente a interrompere la prescrizione dell’illecito a carico della società. Ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione, la trasmissione al giudice per l’applicazione concordata della sanzione ex art. 63 D.Lgs. n. 231/2001 deve essere considerata un atto idoneo a definire la contestazione mossa dal pubblico ministero nei confronti dell’ente.

TARANTO – CONDANNA AD AZIENDE SIDERURGICHE – La Corte di Assise di Taranto nella sentenza R.G. 1/2021 del 28 novembre ha riconosciuto la responsabilità ed applicato sanzioni pecuniarie, interdittive, confische e pubblicità del provvedimento a carico di società operanti nel campo della produzione e del commercio di acciaio, per gli illeciti relativi ai reati presupposto di associazione per delinquere, delitti corruttivi e ambientali. Come si legge nella sentenza della Corte d’Assise, tali enti, nell’espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza sul lavoro, agendo nell’interesse ed a vantaggio delle medesime società, procuravano danni ambientali, fatti corruttivi, anche associandosi tra loro allo scopo di commettere i reati, omettendo di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori di cui lo stabilimento siderurgico di Taranto necessitava.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

MERCATI DIGITALI

UE/TWITTER – Gli occhi della Commissione europea sono tutti puntati su #Twitter. Nel corso di una videochiamata, Thierry Breton – commissario per il mercato interno – ha rappresentato a #ElonMusk tutte le sue “raccomandazioni” affinché il social rispetti la nuova normativa comunitaria in materia di servizi digitali, il cd. #DSA. La nuova legge europea prevede infatti, tra le altre cose, una serie di valutazioni da svolgersi con cadenza annuale finalizzate a valutare i rischi connessi a situazioni quali (i) la violazione di diritti, soprattutto se di minori, e (ii) la diffusione di notizie false. Al termine dell’incontro il commissario Breton si è espresso favorevolmente in merito alla proposta di Musk di un “Twitter 2.0” conforme al DSA. Secondo alcune fonti, all’inizio del 2023 la Commissione provvederà a effettuare uno #stresstest presso la sede della società; nel frattempo, si vocifera di un nuovo “data breach” di grande importanza che avrebbe colpito proprio Twitter.

META – La Commissione per la protezione dei dati irlandese (DPC) ha di recente reso pubblica la sua decisione di multare #MetaIreland – sede “locale” europea di #Facebook – per ben 265 milioni di euro, oltre a quella di imporre l’adozione di misure correttive conseguenti alla violazione dell’art. 25 GDPR (dunque, delle disposizioni dettate in materia di #PrivacybyDesign e #PrivacybyDefault)La decisione dell’Autorità arriva all’esito di un’inchiesta partita nell’aprile 2021 in seguito alla scoperta di un set di dati personali – raccolti su Facebook – resi disponibili online.

WHATSAPP E DARK WEB – Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del Garante svizzero (FDPIC), i dati personali di circa 550 milioni di utenti di #WhatsApp sarebbe stati messi in vendita sul #darkweb. Dalle fonti attualmente disponibili non sarebbe possibile, ancora, stabilire chi sia l’autore di tale azione. In attesa di ulteriori accertamenti, la raccomandazione dell’Autorità è pertanto quella di verificare sempre l’autore del messaggio, procedendo a bloccare e cancellare il numero nel caso in cui dovesse riscontrarsi qualche “stranezza”. 

COPYRIGHT – CONFERMATA LA CONDANNA A CLOUDFLARE – Con la sentenza dello scorso 4 novembre (resa nota da poco), il Tribunale di Milano ha confermato l’ingiunzione a Cloudflare – società americana che fornisce servizi DNS – che impone il blocco di alcuni siti torrent che violano il diritto d’autore di diverse case musicali, rendendo illegittimamente disponibili al pubblico i brani musicali. Cloudflare aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, ma la Corte meneghina ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, affermando che gli intermediari online che offrono questo tipo di servizi di risoluzione DNS possono essere soggetti al dovere di agire in modo efficace se i loro servizi sono utilizzati per la pirateria musicale.

RAPPORTO CENSIS SULLE COMPETENZE DIGITALI – Secondo il 56esimo rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2022, le attività quotidiane mediate da Internet hanno registrato un notevole incremento: dal reperimento di informazioni su aziende, prodotti, servizi, allo shopping online, l’ascolto di musica e la gestione di operazioni bancarie. In generale, le opinioni degli italiani convergono anche sull’utilità dello smart working. Un altro dato interessante rilevato dal report è che la spesa delle famiglie per i consumi mediatici, in particolare la spesa per l’acquisto di telefoni e equipaggiamento telefonico, ha subito un enorme incremento, moltiplicando per oltre cinque volte il suo valore rispetto agli anni precedenti.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

NEWS DAL MONDO

SINGAPORE – La Commissione per la protezione dei dati personali di Singapore (PDPC) ha recentemente reso pubblica una decisione con la quale ha inflitto ad un ospedale una sanzione di 58 mila SGD (all’incirca 40 mila euro) per violazione dei dati personali. In particolare, pare che la Commissione abbia ricevuto una segnalazione secondo la quale due dipendenti avevano inoltrato ad indirizzi terzi oltre 9 mila e-mail, contenenti dati personali di oltre 3 mila dipendenti. Sebbene l’ospedale abbia provveduto a porre in essere misure correttive per mitigare le conseguenze dell’incidente, è stata riscontrata una inefficiente predisposizione di misure di sicurezza volte a garantire la protezione dei dati contenuti nelle caselle di posta elettronica.

FRANCIA – L’Autorità francese per la protezione dei dati (“CNIL”) ha comminato una sanzione di 600.000 euro a una società di servizi, contestando tre violazioni del GDPR riguardanti (i) la mancata dimostrazione dell’acquisizione di un consenso preventivo nell’ambito di una campagna di promozioni commerciali per via elettronica; (ii) l’omissione dell’informazione ai clienti della base giuridica per l’utilizzo dei loro dati personali e (iii) la mancata protezione dei dati personali dopo che le credenziali di 25.000 account, destinatari di un bonus da parte della società, non erano state archiviate in modo sicuro.

GUERNSEY – La ODPA, Autorità garante del Guernsey – isola alle dipendenza della Corona Britannica – ha recentemente pubblicato una guida sui trasferimenti internazionali di dati personali. Il documento, in particolare, evidenzia la necessità che, entro il 27 dicembre, tutte le organizzazioni locali si adeguino alle nuove Clausole Contrattuali Tipo  al fine di assicurare che tutti i trasferimenti extra SEE avvengano secondo gli standard di sicurezza fissati dalla Commissione Europea.

ISRAELE – E’ stata avviata una consultazione pubblica sulla bozza di regolamento per la protezione dei dati personali nei trasferimenti dallo Spazio Economico Europeo (“SEE”), con l’obiettivo di stabilire istruzioni relative alle informazioni trasferite in Israele dal SEE, a seguito del processo di revisione dell’adeguatezza di Israele – attualmente in corso da parte della Commissione europea.

ARGENTINA – L’autorità argentina per la protezione dei dati (“AAIP”) ha annunciato, il 29 novembre 2022, che è stato istituito un modulo web per la registrazione dei Titolari del trattamento dei dati che non risiedono in Argentina. Il modulo è destinato a persone fisiche o giuridiche che trattano dati personali di soggetti interessati argentini, ma che non sono stabiliti nel territorio. 

NIGERIA – La nigeriana National Information Technology Development Agency (NITDA) ha recentemente reso nota su Twitter una presunta violazione di dati personali da parte di #WhatsApp. Secondo le informazioni in possesso all’Autorità, sarebbero oltre 500 milioni numeri di telefono in tutto il mondo, 9 milioni dei quali riconducibili ad utenti nigeriani.  A fronte di questa notizia, la NITDA sta raccomandando a tutti gli utenti di WhasApp di abilitare l’autenticazione a due fattori, di non condividere tramite l’app informazioni personali e di non rispondere a messaggi provenienti da contatti sconosciuti.

BELGIO – Pubblicato il report annuale dell’Autorità belga per la protezione dei dati, che ha definito il 2021 un anno record, con un aumento dell’87% delle richieste di consulenza in materia di privacy e del 181% i reclami e le richieste di riscontro, rispetto al 2020. La violazione dei dati legata alla vicenda Facebook-Meta nel 2021 ha contribuito alle alte cifre rilevate rispetto ai reclami, insieme al fattore della pandemia da Covid-19, che ha comportato decisioni relative all’applicazione delle norme in materia di privacy e alla pubblicazione di linee guida sul trattamento dei dati.

BRASILE – Il Brasile ha aderito il 1 dicembre alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, e altri sei Paesi (Croazia, Moldavia, Slovenia, Sri Lanka, Ucraina e Regno Unito) hanno firmato il secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche.

Non è stato fornito nessun testo alternativo per questa immagine

Immagine di copertina di Miguel A Amutio grazie a Unsplash.

L’Organismo di Vigilanza come supervisore del whistleblowing

La questione che si propone nell’articolo è se l’Organismo di Vigilanza possa essere la figura più adeguata a ricevere e gestire le segnalazioni relative a illeciti commessi dai soggetti di cui all’art. 5 co. 1 del Decreto 231, o a violazioni del Modello di organizzazione e gestione di una società (“whistleblowing”).

La questione è aperta e dibattuta, anche e soprattutto a causa della lunga vicenda relativa al recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva UE 2019/1937 (“Direttiva whistleblowing”), che impone agli Stati membri dell’Unione europea di conformarsi entro il 17 dicembre 2021 – termine che l’Italia non ha ancora rispettato, nonostante la prossima scadenza del 10 dicembre 2022 della legge di delegazione europea (Legge n. 127 del 4 agosto 2022).

L’assenza di poteri gestori dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza, per il ruolo che svolge e le caratteristiche che gli sono attribuite dalla legge, è autonomo, indipendente e ha l’onere di vigilare sul funzionamento, sul rispetto e sull’aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione della società.

Dal punto di vista della struttura della società, la dottrina ha nel tempo riportato che l’Organismo di Vigilanza non costituisce un organo della società, e non ha una funzione di garanzia degli interessi collettivi, o di terzi soggetti; esso è piuttosto un suo “ufficio”, la cui presenza costituisce una modalità organizzativa interna.

Il Decreto 231, inoltre, non attribuisce all’Organismo di Vigilanza poteri di intervento impeditivi nei confronti di comportamenti irregolari o illeciti, né poteri disciplinari e sanzionatori diretti, che richiederebbero un’autorità e una signoria sui comportamenti altrui all’interno e all’esterno della società.

La presenza in azienda di membri dell’Organismo di Vigilanza non risulta funzionale ad una gestione dell’ente e non consente ai componenti di intromettersi nelle scelte dell’imprenditore circa le modalità di conduzione dell’impresa.

Anche il Garante Privacy ha segnalato, nel suo parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall’art. 6, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 del 12 maggio 2020, che l’Organismo di Vigilanza, pur avendo funzioni di controllo, non è dotato di alcun potere impeditivo nei confronti degli eventuali autori del reato, e non ha obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria in relazione agli illeciti di cui viene a conoscenza a causa e nell’esercizio delle sue funzioni.

Per la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Sez. VI n. 23401 del 11/11/2021) l’Organismo di vigilanza non può avere connotazioni di tipo gestorio, che ne minerebbero l’autonomia, ma ad esso spettano compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul loro rispetto nell’ambito del modello organizzativo di cui la società si è dotata.

Il whistleblowing non deve essere gestito, ma controllato dall’Organismo di Vigilanza

Il comma 2-bis dell’art. 6 del Decreto 231 prevede che i Modelli di Organizzazione e Gestione devono prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti in posizioni apicali e a coloro che sono sottoposti alla loro direzione e controllo di presentare, a tutela dell’integrità della società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione.

Il Decreto 231 non reca alcuna indicazione circa i destinatari delle segnalazioni, né individua i gestori dei canali previsti dal Decreto stesso.

Non spetta quindi ex lege all’Organismo di Vigilanza la gestione delle segnalazioni in questione, ed è anche rimessa alla discrezionalità della Società la scelta di individuare in un soggetto diverso il destinatario di tali segnalazioni, che avrà il compito di istruirle e adottare ogni provvedimento conseguente.

Il fatto che l’Organismo di Vigilanza non debba necessariamente essere il gestore del whistleblowing, però, non significa che esso possa rimanere estraneo alle segnalazioni e al loro seguito: l’Organismo di Vigilanza deve comunque vigilare sulle segnalazioni, in quanto parte necessaria del Modello di organizzazione e gestione.

_______________________________________________

Immagine di copertina di John Peters grazie a Unsplash

Sistema 231 e commissione di reati colposi: quale compatibilità?

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 39615/2022 ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna relativa alla condanna di una società per il reato di lesioni colpose patite da un dipendente della società stessa, a seguito della violazione di norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.

Nelle motivazioni della sentenza i giudici di legittimità operano una ricostruzione relativa all’applicabilità del D. Lgs. 231/2001 (“Decreto 231”) ai reati colposi, che in questo articolo si ripropone.

Contesto normativo

Il modello repressivo previsto dal Decreto 231 è un “modello chiuso“, perché solamente la commissione dei reati previsti dalla Sezione III del Capo I del Decreto 231 fonda la responsabilità dell’ente (“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”).

In origine, i delitti colposi di omicidio e lesioni personali sul lavoro non facevano parte dell’elenco dei reati 231. Poi, l’art. 9 co. 1 della Legge n. 123/2007 ha inserito nel Decreto 231 l’art. 25-septies, ulteriormente modificato, nell’attuale configurazione, dall’art. 31 del D. Lgs. 81/2008.

In questo modo, lo schema di responsabilità degli enti è stato esteso anche alla commissione dei delitti colposi contro la vita e l’incolumità personale.

L’interesse e il vantaggio nei reati colposi

Con riferimento ai reati colposi nel Decreto 231, affinché l’interesse per l’ente sussista, è necessaria la violazione di norme antinfortunistiche, perché è proprio da tale violazione che la persona fisica ritiene di poter trarre un beneficio economico per l’ente, cioè un risparmio di spesa.

La sussistenza di tale consapevole violazione potrà apparire più evidente nei casi di colpa “cosciente”, o con previsione dell’evento, nei quali la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento e, pur avendo concretamente presente la connessione causale fra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, l’agente si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, insipienza, imperizia o irragionevolezza.

L’agente ripone la propria fiducia nella non verificazione dell’evento, ma è pienamente consapevole della violazione delle regole cautelari, e potrebbe porre in essere la violazione allo scopo, come spesso accade, di ottenere un risparmio di spesa.

Il vantaggio è invece un criterio oggettivo, legato all’effettiva realizzazione di un profitto in capo all’ente quale conseguenza della commissione del reato, e deve essere analizzato a posteriori.

Esso viene rapportato alle specifiche contestazioni mosse alla persona fisica, salvaguardando il principio di colpevolezza, ma allo stesso tempo permette che venga colpito anche l’ente, che ha approfittato e tratto guadagno della violazione cautelare, da una sanzione.

Quanto alla consistenza del vantaggio, deve trattarsi in un importo non irrisorio, il cui concreto apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito.

Il criterio del risparmio dell’ente

La questione che dottrina e giurisprudenza si sono posti è come sia possibile che sussista la responsabilità dell’ente in presenza di morte o lesioni colpose causate dalle persone fisiche previste dal Decreto 231, se il criterio oggettivo indispensabile per ritenere tale responsabilità è quello della commissione nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

I reati colposi causalmente orientati, cioè fondati sulla mancata volontà dell’evento lesivo, sembrerebbero inconciliabili con l’idea di interesse o vantaggio dell’ente, dato che nessun interesse o vantaggio può essere perseguito da una persona fisica che si renda autrice di un delitto colposo, in cui l’evento non soltanto è involontario, ma è anche in contrasto, per sua stessa natura, con qualsiasi interesse per l’ente.

Tuttavia, ritenere che i delitti colposi siano inconciliabili con l’art. 5 del Decreto 231 significherebbe abrogare di fatto l’art. 25-septies.

La giurisprudenza ha elaborato, quindi, un criterio di compatibilità che ha permesso di ritenere operativo l’articolo: è il criterio per cui, nei delitti colposi, l’interesse o il vantaggio per l’ente non deve riferirsi alla commissione dell’evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta.

Un interesse per l’ente può essere ottenuto dalla violazione delle norme antinfortunistiche solamente al momento della condotta e al netto dell’evento, sotto forma di risparmio di spesa o di accelerazione o massimizzazione della produzione.

______________________________________

Immagine di copertina di Ibrahim Rifath grazie a Unsplash

L’ADEGUATEZZA DELLA GOVERNANCE AI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

Questo articolo descrive il legame fra gli aspetti legati alla governance degli indicatori di sostenibilità – Environmental, Social and corporate Governance (“ESG”) – e il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), aggiornato dal D. Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

I due aspetti saranno analizzati prima singolarmente e poi in rapporto tra di loro.

Sostenibilità

Con l’acronimo ESG sono descritti alcuni elementi di valutazione, utilizzati soprattutto nel settore finanziario, utili al fine di giudicare la sostenibilità degli investimenti.

Fanno riferimento all’impatto ambientale (“Environmental”) parametri come le emissioni di anidride carbonica, l’efficienza nell’utilizzare risorse naturali, l’attenzione al cambiamento climatico, alla sicurezza alimentare, e molto altro.

Nell’aspetto sociale (“Social”) rientrano il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro, oltre all’attenzione alle politiche di diversità in ogni loro declinazione.

La terza lettera della sigla contiene in sé due parole, probabile preludio di una doppia complessità: “corporate Governance”. In questa espressione rientrano, ad esempio, la presenza di consiglieri indipendenti, una struttura di gestione solida, la qualità delle relazioni con il personale, il rispetto degli obblighi fiscali.

Rischio di impresa

Il CCII mette al centro del sistema aziendale di prevenzione della crisi l’adeguatezza, da un lato, degli assetti societari e, dall’altro, delle misure di rilevazione tempestiva della crisi.

Il CCII ha recentemente modificato l’art. 2086 del codice civile italiano, nella parte sulla gestione dell’impresa, e ha introdotto nella disposizione un secondo comma che pone in capo all’imprenditore, che operi in forma collettiva o societaria, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Con assetto organizzativo si intende un impianto incentrato sulla concreta allocazione e sull’effettiva attuabilità del potere decisionale in azienda; con assetto amministrativo si intendono le procedure per garantire che le attività aziendali, in tutte le loro fasi, siano svolte in modo corretto e ordinato; l’assetto contabile rileva i fatti economici di gestione dell’azienda.

La relazione fra Governance e rischio di credito

Un’impresa dotata di assetti che possano essere considerati “adeguati” dovrebbe essere in grado di rilevare i fattori di rischio aziendali, e di valutare l’impatto di singoli eventi sull’equilibrio economico e finanziario.

Su questo equilibrio possono influire grandemente i rischi di sostenibilità, che il Regolamento (UE) n. 1088/2019 – “SFDR”, cioè Sustainable Finance Disclosure Regulation – definisce come eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificassero, provocherebbero un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell’investimento eseguito da diversi attori finanziari nelle società.

Un rischio di sostenibilità non gestito può compromettere il merito creditizio di un’azienda, avere una ricaduta sulla gestione della leva finanziaria, influire sui rapporti con le banche e impattare, in mancanza di presidi di governance adeguati, l’equilibrio economico e finanziario.

Il binomio prevenzione dei rischi di sostenibilità e governance torna in esame anche nell’ambito degli obblighi di reporting dettati dalla normativa 231, dato che il Modello 231 è associato anche alla gestione di questi temi, e impone il monitoraggio dei rischi e delle condotte aziendali che possono avere impatti sui fattori ambientali, sociali e di governance, compresi i profili di corruzione attiva e passiva.

___________________________________________

Immagine di copertina di Andrew Wise grazie a Unsplash