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Responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione nell’ambito degli infortuni sul lavoro

Recentemente la quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata relativamente al tema della responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione (d’ora in poi CdA) nel caso di infortunio sul lavoro. Questi ultimi erano stati condannati per i reati di lesioni personali gravissime e omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, (artt. 590, 451 c.p.), nonché per correlati reati contravvenzionali di cui al D.lgs. 81/08. (la pagina informativa si trova al seguente link).

Il Fatto

Nell’evento di cui al processo, un operaio impegnato nell’esecuzione delle normali mansioni assegnate veniva colpito, alle spalle, da un macchinario adibito alla adduzione di metallo fuso all’interno di un forno, rimanendo incastrato contro il forno stesso.

Secondo quanto descritto dai testimoni, nonché dalla stessa persona offesa, l’apparecchiatura non si era arrestata secondo l’iter produttivo consueto, provocando così il grave infortunio.

Le Corti di merito, sulla scorta degli atti e dell’istruttoria, avevano quindi ravvisato la penale responsabilità dei componenti del CdA a fronte dei reati contestati.

Il c.d. principio di effettività e la decisione della Corte

I tre componenti del CdA proponevano ricorso avverso la suddetta Sentenza.

In particolare, per quanto di interesse, la difesa della ricorrente M. evocava la falsa applicazione dell’art. 2 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 ed il vizio di motivazione, sottolineando che la stessa, sebbene componente del CdA, “svolgeva esclusivamente compiti di natura amministrativa e contabile, non esercitando in concreto funzioni datoriali, né avendo mai assunto alcuna responsabilità dell’organizzazione del lavoro e dell’unità produttiva. Sicchè, in forza del principio di effettività, che impone di assegnare la posizione di garanzia solo a chi svolga in concreto le funzioni di datore di lavoro, nessuna responsabilità può esserle attribuita nella causazione dell’infortunio.”

La ricorrente, dunque, riteneva di dovere essere esclusa dal novero dei soggetti responsabili dell’incolumità dei lavoratori sulla base del c.d. principio di effettività generato dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale “in tema di infortuni sul lavoro, l’individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa [datore di lavoro, dirigente, preposto] deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti” [Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 6025 del 20 aprile 1989] e “deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale)” [Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 9874 del 14 ottobre 1992], come a dire che la mansione concretamente esercitata prevale sulla qualifica formale e apparente.

Secondo la difesa, quindi, il componente del CdA non può essere considerato titolare della posizione di garanzia del datore di lavoro solo per la carica che ricopre, quando, in realtà, non si occupa di organizzare l’azienda ma esclusivamente di contabilità.

La Corte di Cassazione, relativamente alla questione che inerisce all’individuazione della figura su cui gravano gli obblighi del datore di lavoro nelle società di capitali, ha ammesso che essa deve essere risolta facendo riferimento alla complessità dell’organizzazione aziendale.

La Corte, conclusivamente, nel rigettare il ricorso, ha quindi specificato che la responsabilità dell’imputata si basa sulla sua partecipazione all’organo deliberativo, titolare del potere decisionale ed organizzativo dell’impresa e del potere di spesa, che identificano, nel loro riflesso sul rapporto di lavoro, la figura del datore di lavoro, come delineata dal D. Lgs. 81/2008, senza che emergessero, nella fattispecie, deleghe espresse o ripartizioni formali attributive di compiti specifici.

Le ricadute pratico – operative sulle attività di compliance

Quanto alla redazione e aggiornamento del Modello Organizzativo aziendale, i princìpi emersi dalla decisione in oggetto suggeriscono di evidenziare puntualmente – tanto nella parte generale che nei singoli settori operativi – l’attribuzione esclusiva di incarichi organizzativi ai componenti dell’organo amministrativo, così da prevenire equivoci e sovrapposizioni, preferibilmente con riferimento a idonei atti deliberativi.

In questi ultimi, le deleghe dovranno essere necessariamente accompagnate anche dall’individuazione degli ambiti di autonomia decisionale e spesa del delegato.

Pur non venendo meno, come si è visto, l’inderogabile obbligo di vigilanza spettante per sua natura al CdA, ciò consentirà di ridimensionare il rischio di esposizione ad una responsabilità amplissima anche in contesti necessariamente caratterizzati, per ragioni tecniche o dimensionali, da articolazioni complesse e differenziate.

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