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Adozione del modello 231 come deterrente per l’infiltrazione mafiosa occasionale

Dotarsi di un modello 231 è sempre più importante: il nuovo Codice Antimafia – approvato in via definitiva mediante l’emanazione del Decreto Legge per l’attuazione del Pnrr – stabilisce infatti che, in presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, il Prefetto potrà imporre l’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, con relativa nomina dell’Organismo di Vigilanza.

La pagina informativa si trova al seguente link.

Il rilascio dell’informazione antimafia da parte del Prefetto.

Il Prefetto è il soggetto competente a rilasciare l’informazione antimafia.

In particolare egli è chiamato ad esperire l’istruttoria relativa all’impresa richiedente (ivi compresa la consultazione della Banca dati nazionale unica) e ad effettuare all’esito la sua valutazione. Qualora il Prefetto rilevi l’assenza dei presupposti per il rilascio di una informazione c.d. “liberatoria” (dunque positiva), viene ora stabilito che egli comunichi quanto rilevato all’ente interessato, assegnando al contempo un termine non superiore a venti giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Valutati tali rilievi, all’esito del contraddittorio, il Prefetto potrà sciogliere la riserva in senso positivo, oppure con informazione c.d. “interdittiva” (dunque negativa), oppure ancora prescrivendo l’obbligo per l’interessato di seguire determinate misure per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi.

Tra le misure previste, al fine di far venir meno le cause di agevolazione occasionale dell’infiltrazione mafiosa, vi è l’obbligo di seguire quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001.

Ne deriva, pertanto, che l’ente interessato – qualora ne sia privo – dovrà dotarsi al più presto di un Modello organizzativo, di gestione e di controllo nonché prevedere che venga nominato un Organismo di vigilanza atto a controllare che l’impianto procedurale venga seguito e attuato in concreto.

Ricadute pratico – operative sull’attività di compliance.

Uno degli strumenti di prevenzione dalle infiltrazioni mafiose richiesto dalla normativa antimafia viene dunque individuato, per l’appunto, nel Modello 231, dalla cui applicazione deriveranno benefici di organizzazione aziendale, di economicità, nonché di reputazione rispetto a terzi soggetti che hanno a che fare con l’ente.

L’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 assume allora due importanti valenze: una interna ed una esterna.

Verso l’esterno, si avrà certamente ampio beneficio di immagine, spendibile nei rapporti commerciali ed istituzionali.

All’interno dell’azienda, il Modello risulterà utile ad introdurre etica e legalità nei processi aziendali: si pensi, in particolare, al Codice Etico e alla sua diffusione tra i dipendenti dell’azienda.

Inoltre, il Modello non si occuperà esclusivamente di disciplinare al meglio la protezione dai reati di cui all’art. 24 del D. Lgs. 231/2001, ma dovrà anche riferirsi alle modalità di organizzazione dell’ente volte ad evitare attività di criminalità organizzata. In particolare, occorrerà porre attenzione alle attività pratiche che comportano pagamenti ed incassi predisponendo, se del caso, un conto corrente dedicato esclusivamente a tali operazioni.

Il Modello 231 dovrà determinare – a monte e con piena trasparenza – precisi criteri di selezione di fornitori, consulenti, clienti, partners, personale, nonché i criteri di valutazione delle offerte e verificare l’attendibilità commerciale degli stessi. Nei contratti con fornitori, consulenti, partners, soci, dipendenti e altri terzi – anche esteri – dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni previste.

Altrettanto importante sarà il dovere di comunicare all’Organismo di Vigilanza dell’ente eventuali irregolarità inerenti richieste di qualsiasi tipo contrarie alla Legge o, comunque, qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all’attività di impresa.

Infine, preciso compito dell’Organismo di Vigilanza – per tutelare prima di tutto l’ente stesso – sarà quello di svolgere verifiche periodiche al fine di prevenire la commissione dei reati di stampo mafioso, elencati anche all’art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, verificando che le procedure aziendali siano adeguate ed efficacemente adottate.

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