Sequestro preventivo dell’intero compendio aziendale

In questa news di giurisprudenza riportiamo:

  • un breve riassunto della decisione in esame;
  • i riflessi sul concetto di “compendio aziendale”;
  • le ricadute operative sulla costruzione del Modello 231.

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 8349 del 2 marzo 2021

La decisione ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso il sequestro preventivo (in sede cautelare, quindi) del compendio aziendale, finalizzato alla confisca, emesso in forza delle disposizione di cui al D.Lgs 231/2001 nell’ambito di un procedimento penale connesso a reati inerenti il traffico di rifiuti e la frode nelle pubbliche forniture.

Organizzazione di impresa e beni strumentali alla commissione del reato

I reati contestati venivano realizzati, secondo il Tribunale di Catania autore dell’ordinanza di sequestro, all’interno di una effettiva “organizzazione di impresa”, in quanto emergeva agli atti che le società proprietarie dei beni strumentali – diverse S.r.l. e una S.p.A. – erano riconducibili a un unico soggetto e disponevano di fondi comuni.

In conseguenza, il suddetto Tribunale ordinava il sequestro preventivo di tutti i beni aziendali e di tutte le quote e azioni sociali di ciascuna impresa, in relazione all’illecito previsto dall’art. 25-undecies, lett. (f), del D. Lgs. 231/2001.

Ricorreva per Cassazione il soggetto imputato – molto probabilmente, anche se non noto dal testo della decisione, il legale rappresentante e/o il titolare di quote delle società – sostenendo che la riconducibilità al medesimo nucleo familiare delle società non poteva giustifica il provvedimento ablativo. Inoltre, si sostiene anche che il provvedimento avrebbe dovuto riguardare i soli mezzi impiegati per la commissione dell’illecito – traffico illecito di rifiuti – e non anche le quote e gli altri beni aziendali.

Non essendo stato possibile, per il Giudice cautelare, l’individuazione e l’isolamento dei beni utili a commettere gli illeciti, rispetto a quelli utilizzati per svolgere eventuali altre lecite attività di impresa, la Suprema corte ha confermato la decisione del Tribunale territoriale, statuendo che “l’ablazione non può che avere ad oggetto l’integralità del compendio aziendale e delle quote in quanto tutte strumentali alla realizzazione del delitto ex art. 452 – quaterdecies c.p.”.

Aspetti operativi del modello 231 a tutela dei beni aziendali

Dalla decisione in esame possiamo trarre alcuni spunti in merito sia alla utilità che alla impostazione operativa del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“MOGC”).

In primo luogo, l’adozione di tale modello certamente fornirebbe un valido appiglio atto a scongiurare che l’intero complesso aziendale sia sottoposto a sequestro preventivo, in quanto i controlli che il MOGC prevede, anche ove superati e/o violati nella commissione del reato, ben potrebbero permettere di porre rimedio alla “falla”, intervenendo con modifiche tempestive e così assicurando in molti casi all’imprenditore di poter dare continuità almeno a una parte delle attività aziendali.

In secondo luogo la decisione in esame lascia ipotizzare che, qualora il modello sia già vigente in azienda, si renda opportuno individuare al suo interno i “compartimenti” entro i quali ciascuna funzione, dipartimento e/o business line aziendale opera, al fine di poter sostenere – in caso di procedimento a carico – che solo una porzione del compendio aziendale sia stata interessata, salvando così la restante parte.

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Credits: photo by Gloria Cretu on Unsplash

Redatto con la collaborazione dell’Avv. Alberto Scirè