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Le novità introdotte dal D.Lgs. 170/2021 al Codice del Consumo

Dal 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore nuovi rilevanti aggiornamenti del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), introdotti dal D.Lgs. 170/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/771. Gli articoli novellati sono quelli dal 128 al 135-septies del Codice del Consumo, che si applicheranno ai contratti di vendita, sia online che offline, conclusi successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche, tra un consumatore e un venditore (c.d. “B2C”) relativi a beni mobili materiali.

Riportiamo di seguito le novità più interessanti e di impatto per i termini e condizioni di vendita, in particolare come presenti sui siti di eCommerce.

Beni

Le seguenti categorie di beni si aggiungono a quelle già previste dal Codice del Consumo:

  • qualsiasi bene mobile materiale, anche da assemblare;
  • l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
  • gli animali vivi;
  • beni digitali;
  • qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (“beni con elementi digitali”).

Requisiti

Sono ora previsti specifici requisiti soggettivi e oggettivi dei Beni, razionalizzati rispetto al passato.

Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

  • la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e qualità contrattuali; inoltre, la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;
  • l’idoneità ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
  • la completezza, ossia deve essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita;
  • l’aggiornamento come previsto dal contratto di vendita.

Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, sussistono ulteriori requisiti oggettivi del bene, previsti qualora siano pertinenti:

  • essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione europea, delle norme tecniche o, in mancanza, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
  • ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
  • ove pertinente, essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
  • essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il  produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

Difetti di conformità

In generale, non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Responsabilità del venditore

Le caratteristiche previste sono:

  • il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di conformità del bene esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni. Ciò vale anche con riferimento ai beni con elementi digitali, con una possibile estensione della responsabilità nel caso in cui il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto digitale per più di due anni;
  • l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna, in caso di beni usati le parti possono convenire un termine prescrizionale non inferiore a 1 anno;
  • è stato eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.

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