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La Corte di Giustizia UE sui contenuti online provenienti da altri siti Web

In tutti i casi di “incorporazione” (o “transclusion” per utilizzare il termine adottato dalla CGUE) all’interno della propria pagina internet di una risorsa – ovvero, di un contenuto – proveniente da un altro sito web l’elemento incorporato appare nella pagina internet, senza rimandare al sito di provenienza.

Le ragioni alla base dell’uso di questa incorporazione possono essere molteplici: la necessità di presentare all’utente funzioni di altre piattaforme o la fornitura di altri tipi di servizi, come la riproduzione di musica, la pubblicazione post di social media, ecc.

Un altro motivo, ancora, può essere legato agli aggiornamenti contenuti all’interno di un sito o alla necessità di porre immagini provenienti da altre fonti all’interno della propria pagina.

Queste situazioni hanno sfumature diverse tra loro a livello tecnico-informatico, ma possono essere osservate sotto lo stesso punto di vista normativo e giurisprudenziale.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea

La Corte di Giustizia, Sez. II, nella sentenza del 7 agosto 2018 n. 161 ha previsto che la messa in rete di un contenuto all’interno di un sito internet, precedentemente pubblicato su un altro sito internet, si qualifica come messa a disposizione e perciò come atto di comunicazione al pubblico.

Per questa ragione, la diffusione del contenuto diventa illecita se non autorizzata dal titolare del diritto in questione.

La Corte è arrivata a queste conclusioni distinguendo nettamente i casi in cui:

  • da un lato, il titolare dei diritti conserva una possibilità di controllo sull’opera, in quanto la sua eventuale rimozione dal sito bersaglio rende il link inefficace,
  • dall’altro, in contrasto con quanto previsto dall’art. 3 della Direttiva 2001/29/CE, l’autore del sito che “incorpora” esclude tale possibilità, in violazione dei diritti esclusivi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico.

La Direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione prevede infatti che sia qualificata come comunicazione al pubblico il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.

La giurisprudenza italiana si è orientata in modo analogo, affermando che si è in presenza di violazione dell’art. 2598, n. 1 e 2 del Codice civile quando l’utente che si colleghi ad un determinato sito e, su di esso, utilizzi un link, venga collegato alla pagina di un altro sito con contenuti informativi, ma detta pagina venga visualizzata all’interno della cornice (“frame”) del primo sito e, pertanto, i segni distintivi e gli avvisi pubblicitari, posti su questo, continuino a circondare la pagina “agganciata”.

I requisiti per l’incorporazione

I contenuti che si trovano su altri siti possono essere, dunque, incorporati lecitamente solo in presenza di due requisiti.

In primo luogo, che l’utente che sta navigando sulla nostra pagina si renda conto che il contenuto incorporato appartiene a terzi.

Secondariamente, che vengano utilizzati solo contenuti di siti o piattaforme che non prevedano a monte un accesso a pagamento o contenuti che, presi singolarmente, non abbiano nessun tipo di restrizione circa l’incorporamento in domini diversi da quello di origine.

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Immagine di copertina di Febiyan grazie a Unsplash

Recenti sentenze della Corte di Giustizia UE (anno 2021)

Potremmo immaginare il diritto dell’Unione europea come la tela (assai ampia) di un ragno: diventa molto più debole laddove ci sono vuoti o rotture del suo intreccio. Fuor di metafora, i vuoti e le rotture sono le violazioni realizzate con la mancata applicazione del diritto europeo da parte (o all’interno) dei singoli Stati membri: violazioni delle norme sulla concorrenza, del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (“GDPR”), del ne bis in idem e altro ancora.

Diverse sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia UE nel 2021 hanno avuto conseguenze profonde ed evidenti nella vita quotidiana dei cittadini europei: la Corte ha – come sempre accade – rivestito in tutti i casi un ruolo importante nell’assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del diritto dell’Unione.

Proprio in questa prospettiva abbiamo fatto una analisi di alcune di tali sentenze, selezionate fra le molte emanate in materia di IP e tecnologia nel 2021, che di seguito vi proponiamo.

La protezione del design comunitario non registrato – 28 ottobre 2021, sent. C-123/2020

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Nel primo caso, il contenzioso di base ha preso avvio da un Tribunale tedesco presso cui la casa automobilistica Ferrari aveva chiesto un’ingiunzione contro una società di design per violazione di norme sul Design Comunitario non Registrato (“UCD”) in relazione alla nuova serie di supercar da pista.

Il lancio della serie in produzione limitata della nuova macchina da corsa era stato reso pubblico nel 2014, in una conferenza stampa che mostrava immagini frontali e laterali della macchina.

Nel 2016 la società di design, specializzata nella modifica di auto di lusso, ha iniziato ad offrire set di accessori personalizzati, conosciuti come “tuning kits”, pensati per modificare l’aspetto della Ferrari 488 GTB per farla somigliare al modello in serie limitata.

In primo grado e in appello le istanze di Ferrari sono state respinte dalle Corti tedesche; perciò, la decisione è stata impugnata davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La Corte ha esaminato l’istanza della Corte tedesca e ha affermato che, una volta soddisfatte le condizioni essenziali per la protezione, vale a dire quando il design soddisfa il requisito di novità e ha un carattere individuale, costituisce unica condizione formale per la creazione di un disegno o modello comunitario non registrato l’obbligo di metterlo a disposizione del pubblico.

La Corte di Giustizia ha così chiarito che la scoperta dell’immagine completa di un prodotto è sufficiente per ottenere una protezione del design non registrato per gli elementi separati e specifici del prodotto.

La Corte ha spiegato che dopo aver reso disponibile un progetto al pubblico, gli elementi separati “chiaramente identificabili” e “chiaramente visibili” possono godere di protezione come disegni parziali.

Decompilazione di software – 6 ottobre 2021, sent. C-13/2020

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Questa vertenza ha visto contrapposti lo Stato del Belgio e uno sviluppatore di software. La disputa è iniziata a causa di problemi operativi sorti mentre l’Ufficio Selezione dell’autorità federale belga (“SELOR”) utilizzava in licenza un programma di Top System.

A causa di problemi operativi, SELOR ha decompilato il programma per correggere gli errori e Top System ha contestato che la decompilazione di SELOR violava il proprio diritto di esclusiva sul software, avanzando una richiesta di risarcimento del danno.

La Corte di Giustizia ha stabilito che chi acquista un programma è autorizzato a decompilare il software al fine correggere gli errori che si verificano nelle operazioni, inclusi i casi in cui la correzione consista nel disabilitare una funzione che comprometta il funzionamento di quel programma.

Le motivazioni applicate in diritto sono state l’art. 5 e l’art. 6 della Direttiva 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

La particolarità osservata dalla Corte in questo caso è che il diritto a decompilare è soggetto a “specifiche previsioni contrattuali”, vale a dire che le parti possono accordarsi sul limitare i diritti a decompilare il software di chi possiede la licenza, mantenendo l’onere di correggere gli errori ed effettuare manutenzioni in capo a chi concede la licenza.

Su questo tema, la Corte ha comunque precisato che non può essere mai completamente esclusa la possibilità per chi possiede la licenza di correggere errori.

La pubblicità di dati particolari – 22 giugno 2021, sent. C-439/2019

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Il caso in esame riguarda una disposizione nella legge della Lettonia che dà accesso all’informazione sui punti di penalità per violazioni del Codice stradale lituano a chiunque sia interessato, senza necessità di provare uno specifico interesse, al fine di migliorare la sicurezza sulle strade della Lettonia.

Un cittadino, i cui dati sono stati oggetto di ripetuto e sgradito utilizzo, ha proposto un ricorso davanti alla Corte costituzionale lettone per esaminare la compatibilità della disposizione di cui all’art. 141(2) del codice della strada con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata sancito dall’art. 96 della Costituzione lituana.

La Corte di Giustizia UE, adita proprio dalla Corte lettone, ha stabilito che i dati su violazioni registrate sono dati particolarmente delicati e ha segnalato che la legislazione lituana si pone in violazione del GDPR. La decisione ha sottolineato anche che l’obiettivo di diminuire gli incidenti e le violazioni sulle strade lettoni non è perseguibile attraverso la pubblicazione di quei dati, che non trovano una base giuridica nel legittimo interesse.

Conclusioni

Nei tre casi presi ad esempio, la Corte di Giustizia ha sempre formulato l’obbligo, per le amministrazioni e i giudici nazionali, di applicare pienamente il diritto dell’Unione nell’ambito della loro sfera di competenza e di tutelare i diritti conferiti ai cittadini, disapplicando qualsiasi contraria disposizione del diritto nazionale, nel rispetto del generalizzato principio di supremazia del primo sul secondo.

Queste sentenze, in particolare, saranno da tenere a mente:

  • per la redazione di contratti di fornitura di software (sent. C-13/2020),
  • per le amministrazioni locali (sent. C-439/2019),
  • e per le grandi società che intendano disporre dei propri marchi (sent. C-123/2020).

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Photo by Berta Ferrer on Unsplash