La Corte di Giustizia UE sui contenuti online provenienti da altri siti Web
In tutti i casi di “incorporazione” (o “transclusion” per utilizzare il termine adottato dalla CGUE) all’interno della propria pagina internet di una risorsa – ovvero, di un contenuto – proveniente da un altro sito web l’elemento incorporato appare nella pagina internet, senza rimandare al sito di provenienza.
Le ragioni alla base dell’uso di questa incorporazione possono essere molteplici: la necessità di presentare all’utente funzioni di altre piattaforme o la fornitura di altri tipi di servizi, come la riproduzione di musica, la pubblicazione post di social media, ecc.
Un altro motivo, ancora, può essere legato agli aggiornamenti contenuti all’interno di un sito o alla necessità di porre immagini provenienti da altre fonti all’interno della propria pagina.
Queste situazioni hanno sfumature diverse tra loro a livello tecnico-informatico, ma possono essere osservate sotto lo stesso punto di vista normativo e giurisprudenziale.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea
La Corte di Giustizia, Sez. II, nella sentenza del 7 agosto 2018 n. 161 ha previsto che la messa in rete di un contenuto all’interno di un sito internet, precedentemente pubblicato su un altro sito internet, si qualifica come messa a disposizione e perciò come atto di comunicazione al pubblico.
Per questa ragione, la diffusione del contenuto diventa illecita se non autorizzata dal titolare del diritto in questione.
La Corte è arrivata a queste conclusioni distinguendo nettamente i casi in cui:
- da un lato, il titolare dei diritti conserva una possibilità di controllo sull’opera, in quanto la sua eventuale rimozione dal sito bersaglio rende il link inefficace,
- dall’altro, in contrasto con quanto previsto dall’art. 3 della Direttiva 2001/29/CE, l’autore del sito che “incorpora” esclude tale possibilità, in violazione dei diritti esclusivi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico.
La Direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione prevede infatti che sia qualificata come comunicazione al pubblico il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.
La giurisprudenza italiana si è orientata in modo analogo, affermando che si è in presenza di violazione dell’art. 2598, n. 1 e 2 del Codice civile quando l’utente che si colleghi ad un determinato sito e, su di esso, utilizzi un link, venga collegato alla pagina di un altro sito con contenuti informativi, ma detta pagina venga visualizzata all’interno della cornice (“frame”) del primo sito e, pertanto, i segni distintivi e gli avvisi pubblicitari, posti su questo, continuino a circondare la pagina “agganciata”.
I requisiti per l’incorporazione
I contenuti che si trovano su altri siti possono essere, dunque, incorporati lecitamente solo in presenza di due requisiti.
In primo luogo, che l’utente che sta navigando sulla nostra pagina si renda conto che il contenuto incorporato appartiene a terzi.
Secondariamente, che vengano utilizzati solo contenuti di siti o piattaforme che non prevedano a monte un accesso a pagamento o contenuti che, presi singolarmente, non abbiano nessun tipo di restrizione circa l’incorporamento in domini diversi da quello di origine.
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