L’ADEGUATEZZA DELLA GOVERNANCE AI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ
Questo articolo descrive il legame fra gli aspetti legati alla governance degli indicatori di sostenibilità – Environmental, Social and corporate Governance (“ESG”) – e il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), aggiornato dal D. Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.
I due aspetti saranno analizzati prima singolarmente e poi in rapporto tra di loro.
Sostenibilità
Con l’acronimo ESG sono descritti alcuni elementi di valutazione, utilizzati soprattutto nel settore finanziario, utili al fine di giudicare la sostenibilità degli investimenti.
Fanno riferimento all’impatto ambientale (“Environmental”) parametri come le emissioni di anidride carbonica, l’efficienza nell’utilizzare risorse naturali, l’attenzione al cambiamento climatico, alla sicurezza alimentare, e molto altro.
Nell’aspetto sociale (“Social”) rientrano il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro, oltre all’attenzione alle politiche di diversità in ogni loro declinazione.
La terza lettera della sigla contiene in sé due parole, probabile preludio di una doppia complessità: “corporate Governance”. In questa espressione rientrano, ad esempio, la presenza di consiglieri indipendenti, una struttura di gestione solida, la qualità delle relazioni con il personale, il rispetto degli obblighi fiscali.
Rischio di impresa
Il CCII mette al centro del sistema aziendale di prevenzione della crisi l’adeguatezza, da un lato, degli assetti societari e, dall’altro, delle misure di rilevazione tempestiva della crisi.
Il CCII ha recentemente modificato l’art. 2086 del codice civile italiano, nella parte sulla gestione dell’impresa, e ha introdotto nella disposizione un secondo comma che pone in capo all’imprenditore, che operi in forma collettiva o societaria, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Con assetto organizzativo si intende un impianto incentrato sulla concreta allocazione e sull’effettiva attuabilità del potere decisionale in azienda; con assetto amministrativo si intendono le procedure per garantire che le attività aziendali, in tutte le loro fasi, siano svolte in modo corretto e ordinato; l’assetto contabile rileva i fatti economici di gestione dell’azienda.
La relazione fra Governance e rischio di credito
Un’impresa dotata di assetti che possano essere considerati “adeguati” dovrebbe essere in grado di rilevare i fattori di rischio aziendali, e di valutare l’impatto di singoli eventi sull’equilibrio economico e finanziario.
Su questo equilibrio possono influire grandemente i rischi di sostenibilità, che il Regolamento (UE) n. 1088/2019 – “SFDR”, cioè Sustainable Finance Disclosure Regulation – definisce come eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificassero, provocherebbero un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell’investimento eseguito da diversi attori finanziari nelle società.
Un rischio di sostenibilità non gestito può compromettere il merito creditizio di un’azienda, avere una ricaduta sulla gestione della leva finanziaria, influire sui rapporti con le banche e impattare, in mancanza di presidi di governance adeguati, l’equilibrio economico e finanziario.
Il binomio prevenzione dei rischi di sostenibilità e governance torna in esame anche nell’ambito degli obblighi di reporting dettati dalla normativa 231, dato che il Modello 231 è associato anche alla gestione di questi temi, e impone il monitoraggio dei rischi e delle condotte aziendali che possono avere impatti sui fattori ambientali, sociali e di governance, compresi i profili di corruzione attiva e passiva.
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Immagine di copertina di Andrew Wise grazie a Unsplash