Il valore della confisca in materia 231
In questa news di giurisprudenza riportiamo:
- un breve riassunto della decisione;
- gli aspetti relativi ai criteri di calcolo della sanzione inflitta in sede di merito
- le ricadute operative sui beni aziendali in materia 231
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza n. 7038 del 23 febbraio 2021
La Corte, nell’ affrontare il tema del calcolo dell’entità della confisca nei procedimenti a carico degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ha stabilito che “l’ammontare del profitto si calcola al netto degli interessi e della rivalutazione che sono voci rilevanti per la quantificazione del risarcimento del danno, ma non per l’identificazione del quantum lucrato attraverso la consumazione dell’illecito”.
Calcolo dell’ammontare del profitto nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti
Nel giudizio di merito sotteso, la Corte di Appello di Catania (all’esito di un procedimento penale ex art. 316 c.p. – peculato mediante profitto dell’errore altrui- commesso dall’amministratore di due società e nell’interesse delle stesse) aveva determinato il profitto lucrato dagli Enti ai fini della confisca per equivalente, conteggiando gli indici di rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali.
Il particolare, la Corte di appello di Catania si pronunciava a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla VI sezione penale della Corte di cassazione e si impegnava al calcolo del profitto lucrato da ognuna delle due società relativamente al reato di cui all’art. 316 c.p.
I Giudici catanesi rideterminavano il profitto lucrato dalle società ricorrenti determinandolo applicando gli indici di rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Tra l’altro, nel loro approfondimento, si basavano su di una perizia immobiliare in base alla quale veniva individuato il valore degli immobili sequestrati come inferiore al profitto, propendendo quindi per l’integrale confisca.
Veniva, così, proposto ricorso da parte dei difensori delle società condannate per l’illecito di malversazione ai danni dello Stato (art. 24 D.Lgs. 231/2001) nel quale atto, in particolare, si sottolineava l’errore di calcolo relativamente al profitto da reato. I Giudici nomofilattici precisavano con la loro pronuncia che l’ammontare del profitto si calcola al netto degli interessi e della rivalutazione, che sono voci certamente rilevanti per la quantificazione del risarcimento del danno, ma non per l’identificazione del quantum lucrato attraverso la consumazione dell’illecito, limitata al vantaggio di immediata derivazione causale del reato.
Aspetti operativi del modello 231 a tutela dei beni aziendali
Dalla decisione in esame possiamo trarre alcuni spunti in merito sia alla utilità che alla impostazione operativa del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“MOGC”).
Innanzitutto, l’approvazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati costituisce causa di esclusione della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Nel caso in cui il procedimento sia già avviato, l’adozione di un Modello Organizzativo mitiga le conseguenze in capo all’ente della commissione del reato.
In particolare, rispetto al caso in esame, l’adozione di tale modello certamente fornirebbe un valore esimente che metterebbe al riparo la Società sia dalla pena principale che dalla pena accessoria della confisca, pur sempre prevista come sanzione dal D.Lgs 231/2001 e spesso ancora più afflittiva della pena principale per le sue gravose conseguenze economiche.
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